Legge 773/1982

untitled Legge 20 ottobre 1982, n. 773 (in Gazz. Uff., 26 ottobre, n. 295). Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri. Preambolo La Camera dei deputati ed il[...]

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Legge 20 ottobre 1982, n. 773

(in Gazz. Uff., 26 ottobre, n. 295).

Riforma della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Art. 1. Prestazioni.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990,
e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità
o indirette. Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità una tantum;

2) provvidenze straordinarie. Tutte
le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

I trattamenti pensionistici decorrono
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni
indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui nasce il
diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

Le pensioni corrisposte dalla Cassa
non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell’art.
22.

Art. 2. Pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età,
dopo almeno trent’anni di effettiva regolamentare iscrizione all’albo e di contribuzione alla Cassa.

La pensione annua è pari, per
ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75% della media decennale del reddito professionale dichiarato
dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle conformi dichiarazioni
presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui
sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’art. 10, primo comma,
lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’art. 15 della presente
legge.

La misura della pensione non può
essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno anteriore a quello
di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non
può in alcun caso superare la media del diritto professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi
del terzo comma del presente articolo nella misura del 100%.

Se la media dei redditi è superiore
a lire 20 milioni, la percentuale dell’1,75% di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all’1,50% per lo scaglione di reddito
da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all’1,25% per lo scaglione di
reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all’1% per lo scaglione di reddito
da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti
in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del
diritto a pensione continuano l’esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento
della pensione, da erogarsi su richiesta dell’interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione
o in caso di decesso dell’avente diritto. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali
di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni
successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo
comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall’art.
13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale
di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie
lo consentano, sino al 2%. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto
comma del presente articolo.

Art. 3. Pensione di anzianità.

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di
effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione
è subordinata alla cancellazione dall’albo dei geometri ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi
albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata
con applicazione dei commi dal primo al sesto dell’art. 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità
di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica
l’incompatibilità.

Art. 4. Pensione di inabilità.

La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell’iscritto
all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in
modo permanente e totale;

b) l’iscritto abbia compiuto almeno
dieci anni, o cinque anni se l’inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione
e l’iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età,
dell’iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell’iscrizione alla Cassa non superino
il periodo complessivo di cinque anni.

Per il calcolo della pensione si applicano
le disposizioni di cui all’art. 2. Nel caso di infortunio, quando l’anzianità di iscrizione sia inferiore
a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa
fino all’anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere
il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l’iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da
imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio
precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione
della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l’entità
dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La corresponsione della pensione è
subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la
concessione della pensione.

Entro i dieci anni successivi alla
concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle
condizioni di inabilità. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non
si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto
a revisione, la pensione è revocata d’ufficio.

Art. 5. Pensione di invalidità.

La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia
ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a
meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’art. 4, primo comma, lettera b).

Sussiste diritto a pensione anche
quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché
vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione
a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione.

La misura della pensione è
pari al 70% di quella risultante dall’applicazione dell’art. 4, secondo comma. Si applica altresì il disposto
del terzo comma dell’art. 4.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente
alle pensioni che all’atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell’invalidità,
e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione
della pensione. La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, è stata
confermata due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato,
non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che
il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio.

Il pensionato per invalidità
che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità
può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione
di invalidità.

Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità.

Le modalità per l’accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento
deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio, le pensioni
di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia
stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione del tasso del 5% della
pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali
effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.

In caso di inabilità o invalidità
dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916
del codice civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell’ipotesi di cui al secondo comma
la pensione, nell’entità stabilita dal secondo comma dell’art. 2, verrà liquidata solo al raggiungimento
del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 7. Pensioni di reversibilità ed indirette.

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per
gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60%
della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con una aggiunta del 20% di tale
pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari
al 100% della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla
sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60% della pensione diretta
percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo per il primo figlio, con un’aggiunta del 20% per gli altri
figli, fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4,
5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente.
Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui comma successivo, la
pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di
anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei
casi e alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell’iscritto defunto senza diritto a pensione
sempreché quest’ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e la iscrizione
o reiscrizione sia in atto in conformità del dettato dell’art. 4, primo comma, lettera b). Essa è
calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all’anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle
percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b). Ai figli minori sono equiparati i figli che frequentano corsi
di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi
universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 8. Pagamento delle pensioni.

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è
pagata nel mese di dicembre.

Art. 9. Provvidenze straordinarie.

Le provvidenze straordinarie previste dall’art. 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a
favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno
determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento si provvede, ogni
anno, col 2% delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all’art. 11, accertate nell’esercizio precedente.

Le somme non erogate nell’esercizio
sono destinate a incrementare il fondo di previdenza.

Il terzo comma dell’art. 25 della
legge 4 febbraio 1967, n. 37, è abrogato. Le somme già accantonate in conformità della predetta
norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non è più obbligata alla tenuta delle gestioni
separate previste dal secondo comma dell’art. 29 della predetta legge.

Art. 10. Contributo soggettivo.

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali
del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini
dell’IRPEF:

a) reddito sino a lire 40 milioni
10%;

b) reddito eccedente lire 40 milioni:
3%.

E’ in ogni caso dovuto un contributo
minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui al primo comma
è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell’esercizio
della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per i geometri che iniziano la professione
e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo
di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per l’anno di iscrizione e per
i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è
deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall’art. 10, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli iscritti all’albo professionale
che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all’iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo
di solidarietà pari al 3% del reddito professionale netto prodotto nel corso dell’anno precedente e comunque
non inferiore a L. 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e
18.

Art. 11. Contributo integrativo.

A partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all’albo
dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale
d’affari ai fini dell’IVA, e versarne alla Cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne
abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

Le associazioni o società
di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all’albo
dei geometri. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista
è calcolato su una percentuale del volume d’affari dell’associazione o società pari alla percentuale
degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente
tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall’applicazione della percentuale
ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all’art. 10, secondo comma, dovuto per
l’anno stesso.

Salvo quanto disposto dall’art. 13,
quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita
nella misura del 2%.

La maggiorazione percentuale ed il
volume d’affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all’esercizio dell’attività
professionale. Il contributo integrativo non è soggetto all’IRPEF né all’IVA, e non concorre alla
formazione del reddito professionale.

Art. 12. Fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare.
Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura
delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione
della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all’approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione della
presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del
valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima
del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall’apposita commissione istituita
ai sensi dell’art. 61, penultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696.

Art. 13. Variabilità dei contribuiti.

Le percentuali e il contributo minimo di cui all’art. 10, primo comma, lettera a), secondo e sesto comma, devono
essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all’ultimo
bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono
essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10% la somma delle uscite e degli accantonamenti per
il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l’ammontare di tre annualità delle
pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo
minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all’art.
29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell’art.
26 della predetta legge, come modificato dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del
fondo di garanzia di cui al precedente art. 12.

La percentuale ed il contributo minimo
di cui all’art. 10, primo comma, lettera a), secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non
può eccedere il 15%.

La percentuale di cui all’art. 11
può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo. Essa non può eccedere
il 5%.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti
sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo,
e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per determinare le aliquote si tiene
conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni,
sull’equilibrio della gestione.

Art. 14. Sopressione di contributi.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente art. 11, cessa l’obbligo di versamento del contributo
per marche previsto dall’art. 17, lettera b), della legge 24 ottobre 1955, n. 990.

Art. 15. Rivalutazione dei redditi.

La entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli
da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all’art. 2, quinto comma, sono rivalutate
secondo l’andamento dell’indice ISTAT di cui all’art. 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione
della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, apposita
tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale per la relativa approvazione. L’approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi
alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera
il 75% degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli dell’ultimo anno
anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può
essere variata con la procedura di cui all’art. 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell’andamento finanziario
della Cassa.

Art. 16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi.

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT. La perequazione
nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 19 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, è operata solo nella misura del 30% dell’indice ISTAT.

La variazione percentuale degli importi
delle pensioni è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa e si applica a far data dal 1º
gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa
decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all’art. 2, sesto
comma, all’art. 4, secondo comma, all’art. 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all’art. 10, secondo
e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e alle 10.000 lire
più vicine per gli ultimi due.

Art. 17. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa.

Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa
entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare
del reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché
il volume complessivo di affari di cui all’art. 11 dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno. La comunicazione
deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere
le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Relativamente al volume d’affari dei
partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all’art. 11, secondo
comma.

In caso di morte, la denuncia di
cui al primo comma, ove non sia stata già presentata dall’iscritto, deve essere prodotta dai superstiti
di cui all’art. 7 entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini
di legge.

Chi non ottemperi all’obbligo di
comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla
Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potrà
comunque essere inferiore al 40% dell’importo di cui al secondo comma dell’art. 10. Tali sanzioni sono ridotte
ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine
ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all’art. 18, secondo
comma.

L’omissione, il ritardo oltre novanta
giorni e l’infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono
grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall’albo.

Il consiglio del collegio professionale
competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall’albo con
i termini e la procedura previsti dall’art. 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

L’interessato può interrompere
la procedura, in ogni momento prima dell’adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando
la denuncia anche se oltre i termini.

Si intende ritardata la denuncia presentata
o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno alla data fissata, per la presentazione,
dal primo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente
comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa
alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.

Il consiglio di amministrazione della
Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi,
e stabilisce con regolamento le modalità per l’applicazione del presente articolo e dell’art. 18.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l’elenco degli iscritti agli albi relativi,
con l’indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun
anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare
modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento
di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell’IVA informazioni relative alle dichiarazioni e agli
accertamenti definitivi concernenti i geometri iscritti alla Cassa ed i pensionati a carico della predetta.

Se il diritto a pensione matura prima
della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente
l’entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell’ultimo anno, con l’obbligo di presentare una dichiarazione
integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Art. 18. Pagamento dei contributi.

I contributi minimi di cui all’art. 10, secondo e sesto comma, e all’art. 11, terzo comma, sono riscossi mediante
ruoli, al sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al
contributo minimo di cui all’art. 11, terzo comma, e l’intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa
sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto
ai contributi minimi di cui all’art. 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per
la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo
conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della
Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al
comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15% di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l’obbligo del
pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele
comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1º gennaio dell’anno in cui deve essere eseguita
la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all’art. 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla
riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all’art.
17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’intendenza di finanza competente e da porre in riscossione
secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l’obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa
può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento
e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19. Prescrizione dei contributi.

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci
anni.

Per i contributi, gli accessori e
le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa,
da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui all’art. 17.

Art. 20. Controllo delle comunicazioni.

La Cassa ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della
domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni
inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi dieci
anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto
all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all’art. 17, quarto
comma, ed è sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21. Restituzione dei contributi.

Coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla
pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, primo comma, lettera a), e secondo
comma.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dal 1º gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi
spetta anche ai superstiti dell’iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano
titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l’iscritto
può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con
l’aggiunta dell’interesse del 10% e la rivalutazione secondo le norme di cui all’art. 16 a decorrere dalla data
dell’avvenuto rimborso.

La restituzione dei contributi versati
in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 20 della
legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Il geometra può chiedere che
l’importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi.

Art. 22. Iscrizione alla Cassa.

L’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è obbligatoria per tutti
gli iscritti agli albi professionali dei geometri.

L’iscrizione alla Cassa è
facoltativa per geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza
di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale.

L’iscrizione ed il passaggio dalla
forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d’ufficio. La facoltà di rinuncia all’iscrizione
deve essere esercitata dall’interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità di cui
all’art. 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

E’ inefficace a tutti gli effetti
l’iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all’albo professionale in violazione
delle disposizioni di cui all’art. 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati
ai sensi dell’art. 10 devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi.

Gli iscritti alla Cassa che siano
o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle provincie o sindaci dei comuni
capoluoghi di provincia possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima
dell’assunzione della carica, rivalutato a norma dell’art. 15 in misura pari al 75%, versando volontariamente il
contributo di cui all’art. 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all’art. 11 rapportato
ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque
fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di
cui all’art. 2, quinto comma.

Art. 23. Riscatto dei periodi pregressi.

Gli iscritti all’albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l’età di
trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata
per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purché, per il periodo di cui viene
chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti all’albo e non alla Cassa, o, comunque, non siano stati
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente
al compimento del 35º anno di età.

Tale riscatto è valido solo
al fine di completare l’anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è
rilevante per il conteggio di cui all’art. 2, secondo comma.

Il riscatto si compie mediante versamento
diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al 70% del contributo minimo dell’anno in cui
avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire a pena
di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della
liquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 24. Sanzioni relative al periodo pregresso.

Il terzo comma dell’art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, è abrogato.

Per coloro che non hanno ottemperato
a quanto disposto dall’art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, per il periodo precedente all’entrata in vigore
della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione
della sanzione per presentazione tardiva, è riaperto fino al 180º giorno successivo a quello di pubblicazione
della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia è considerata omessa, con applicazione
dell’art. 17, quarto comma e successivi.

Le pensioni già liquidate con
l’applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell’art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, a domanda
degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino
della naturale data di acquisizione del diritto.

Art. 25. Base del reddito per il passato.

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori al 1978, si assume
quale reddito, ai fini dell’art. 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del
contributo soggettivo a carico dell’iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

Ai fini dell’applicazione dell’art.
2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi
del periodo dal 1974 in poi.

Art. 26. Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie.

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo giorno
del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate
entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative
pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l’iscritto, sia deceduto
prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa
previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda
sia stata presentata, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma
del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell’entrata in vigore della presente
legge, con le rivalutazioni intervenute.

A decorrere dalla data di cui al primo
comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l’art. 27 della legge
4 febbraio 1967, n. 37, la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista
dal secondo comma dell’art. 16 della citata legge.

Fino al 31 dicembre dell’anno successivo
alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell’art. 2 sono calcolate in base
a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo.

Art. 27. Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni.

Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente.

A decorrere dalla data di cui al precedente
comma cessa l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 16, terzo comma, e all’art. 19, nonché della
riduzione di cui all’art. 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Art. 28. Decorrenza delle rivalutazioni.

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all’art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell’art.
15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

Le entità dei redditi e dei
contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite
all’anno 1982.

La prima rivalutazione ai sensi dell’art.
16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo all’ entrata in vigore
della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell’anno
1981 e quello all’anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni è operata in base alla previgente
normativa in materia.

Art. 29. Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale.

Il secondo comma dell’art. 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

< della Cassa al 1º gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto
di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione
non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero dei collegi
provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo
la rappresentanza di ogni collegio>>.

Il sesto comma dell’art. 5 della legge
4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

< assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della
circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purché sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio
di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione alla
Cassa e in caso di pari anzianità di iscrizione alla Cassa il più anziano di età>>.

Il nono comma dell’art. 5 della legge
4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

< o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al terzo
comma, n. 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati
dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della
circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza
di ogni collegio>>.

Art. 30. Investimenti.

Il n. 4 del primo comma dell’art. 31 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

<<4) in mutui sui beni immobili
garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi,
debitamente accertato>>.

Art. 31. Iscritti in più albi professionali.

L’iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può optare
per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.

Il reddito professionale denunciato
ai fini dell’IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell’ambito della professione nella cui cassa il
geometra permane iscritto.

In deroga alle norme di qualsiasi
cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente
alla cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.

Art. 32. Diposizoni finali.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

Art. 33. Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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