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Legge 26 febbraio 1986, n. 38
(in Gazzetta Ufficiale, 27 febbraio,
n. 48).
Disposizioni in materia di indennità
di contingenza.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. A partire dal 31 gennaio 1986 e
fino alla data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati
accordi o contratti collettivi nazionali, che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione
per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo
nella misura derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le cadenze ivi previste. A tal fine si farà
riferimento alla somma del minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun
livello di inquadramento e dell’indennità di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell’adeguamento.
In sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l’entità dell’indennità di contingenza
è pari per il settore industriale a 684.189 lire e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti
valori in atto.
2. Sono abrogate le disposizioni in
contrasto con la disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui
al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma.
3. Le norme della presente legge
non si applicano ai prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 2095 del codice civile nonchè
ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Giuseppe Salvi








