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Legge 17 febbraio 1982, n. 46
(in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 57).
Interventi per i settori dell’economia
di rilevanza nazionale.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1.
E’ autorizzato il conferimento, a
carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1700 miliardi nel biennio 1982-83 al <
ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
Art. 2.
Possono beneficiare degli interventi
del fondo di cui all’articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che
svolgono attività produttiva;
d) società di ricerca costituite
con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie
di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con
personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle
società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali
ed enti pubblici. Il fondo di cui all’articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:
1) progetti di ricerca applicata definiti
autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca
finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale
nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento
alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche
amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo
comma.
La partecipazione degli enti scientifici
di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata
dall’ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 3.
Le iniziative per il trasferimento
alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme
previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione
e l’ampliamento di strutture di trasferimento sia l’attuazione di specifici programmi di trasferimento.
Presso il Ministro, per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è costituito il comitato per il trasferimento
tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni
degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative
e di procedure per il trasferimento tecnologico.
Art. 4.
Per facilitare l’accesso della piccola
e media industria al <
conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di
cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di
carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50% dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo
richiedente per anno.
Le ricerche devono essere svolte
presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, dell’agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includerà in apposito
albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’IMI erogherà i contributi
su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto
della ricerca e del servizio svolti.
I contributi vengono erogati a valere
sulla quota del fondo riservata alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15% del totale della
riserva disponibile in un anno.
Il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, il regolamento di attuazione della presente norma.
Art. 5.
Il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive
del fondo di cui al precedente art. 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano
anche per effetto del conferimento autorizzato con l’art. 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive
esigenze di intervento, agli interventi previsti dall’art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l’attuazione dei programmi di cui al successivo art. 8.
La riserva del 40% di cui all’art.
3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20% di cui all’art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.
Art. 6.
Le agevolazioni previste dagli articoli
precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo art. 14 e con quelle
previste a carico del fondo di cui all’art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso
oggetto e le medesime finalità.
Art. 7.
L’istruttoria tecnico-economica per
gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
integrazioni e modificazioni, è affidata all’IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.
Le preselezioni dei progetti presentati
e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta
delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente L’ammissione viene
decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del
parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal
CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all’entità dei finanziamenti disponibili nell’anno in corso.
Il comitato tecnico-scientifico,
da costituirsi entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei
quali due nominati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in sua rappresentanza, due dal
Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza,
ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
L’ammissione di ciascun progetto
agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi
del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell’IMI con il beneficiario devono aver luogo
al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 8.
Il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e
degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all’approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca
finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale
nel medio periodo.
Art. 9.
Il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l’esecuzione dei programmi di cui all’articolo
precedente con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all’art. 2 della presente legge.
I contratti di ricerca sono stipulati
dall’Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso art. 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia,
detti contratti debbono precedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella
fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali
o finali.
La ricerca oggetto del contratto
di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede
quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.
I soggetti di cui al secondo comma
possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l’industria e di
altri organismi pubblici di ricerca.
Sono esclusi dai benefici del presente
articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.
La scelta del soggetto con cui stipulare
il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell’oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello
Stato, sentito il comitato di cui all’art. 7.
Art. 10.
In relazione a particolari obiettivi
nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni
pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.
Nel caso in cui la ricerca sia effettuata
su proposta di un’amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere
la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità
in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 11.
Il controllo sullo svolgimento della
ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tale fine del comitato di cui all’art. 7 e dell’IMI, oltre
che del suo ufficio.
I risultati delle ricerche appartengono
allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili
di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all’impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni
del comitato di cui all’art. 7.
Il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all’art. 7, sottopone
al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull’andamento
della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e
alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.
Art. 12.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica, sentiti i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro, saranno emanate
norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente art. 7 e verrà
predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.
Il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l’espletamento dei compiti previsti dai precedenti
articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell’amministrazione o ente di provenienza.
Art. 13.
Per il finanziamento dei programmi
di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca
applicata di cui alla legge 25 ottobre 1908, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino
a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con
l’art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n.
544, e con l’art. 1 della presente legge.
Le somme non utilizzate alla fine
di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo.
Art. 14.
Presso il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato è istituito il <
Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
Gli interventi del fondo hanno per
oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti
o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi
riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente
considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica
la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell’economia nazionale e determina i criteri
per le modalità dell’istruttoria.
Art. 15.
Le disponibilità del fondo
di cui all’articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici
anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15% e al 60%,
rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all’art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1970, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto
di cui al terzo comma del successivo art. 16.
Il finanziamento non può
superare l’80% del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto
di cui all’articolo seguente. L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del
programma non può superare l’80% dell’ammontare del finanziamento. Il residuo 20% è erogato dopo
la presentazione di idonea documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell’impresa
il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento di cui al precedente
comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento
e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento
calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell’importo
del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al
costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all’art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma
del successivo art. 16.
Il contributo di cui al precedente
comma è assoggettato al regime tributario previsto dall’art. 55, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli
58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d’imposta in cui concorre alla formazione
del reddito di impresa.
Ai fini della concessione dei benefici
previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione
della domanda di ammissione ai benefici stessi.
Art. 16.
Le domande di concessione delle agevolazioni
sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che provvede
all’istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al
precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere
di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell’art. 4 della legge 12 agosto 1977, n.
675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati
nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro della industria,
del commercio e dell’artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l’entità, le condizioni e le modalità dell’intervento
e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI,
tra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’impresa viene stipulato, anche in deroga alle
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto
in cui sono specificati gli impegni dell’impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione
del programma, nonché gli adempimenti a carico dell’impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni
di altre imprese anche estere al programma, l’importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca
o l’interruzione dei benefici o l’applicazione di penali in caso di inadempienza.
L’impresa è tenuta a presentare
una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni
previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.
Le modalità, i tempi e le
procedure per la presentazione delle comande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni
del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto
con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono
assunti con provvedimento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi
a firma del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o di un suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale
o parziale del programma, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere del comitato
di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e
l’impresa è tenuta a restituire in un’unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure
può disporre l’annullamento del 50% del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore
rilevanza, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo
comma del presente articolo, può disporre l’interruzione dei benefici o l’applicazione delle penali previste
dal contratto.
Art. 17.
Il Governo riferisce annualmente
al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.
Le imprese debbono documentare l’attuazione
del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli
in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.
Art. 18.
E’ autorizzato a carico del bilancio
dello Stato il conferimento al fondo di cui all’art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1500 miliardi.
La quota di conferimento relativa
all’anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno
indicate dalla legge finanziaria.
Una quota del 20% degli stanziamenti
è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell’art. 2, lettera
f) della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette
complessive del fondo.
Art. 19.
Il CIPI, per l’esercizio delle funzioni
previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica.
Art. 20.
Alle imprese siderurgiche che entro
l’anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante
soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data
del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto
alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall’ultima dichiarazione fatta alla
CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire
per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.
Per le finalità di cui al
precedente comma è costituito presso il Ministero della industria, del commercio e dell’artigianato il <
prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.
E’ autorizzato, a carico del bilancio
dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300
miliardi. La quota del conferimento relativa all’anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative
ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Gli stanziamenti relativi al conferimento
di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
Le disponibilità del fondo,
che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.
Sulle domande di contributo di
cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.
I contributi di cui al presente
articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio
dell’avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato o da un suo delegato.
Il rendiconto della gestione è
trasmesso, entro il mese di giugno dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale
presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che, verificata la legalità della
spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.
Art. 21.
All’onere di lire 550 miliardi per
l’anno 1981 e di lire 1300 miliardi per l’anno 1982 derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all’uopo parzialmente utilizzando la voce <
Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. variazioni di bilancio.

Giuseppe Salvi








