D.P.R. 617/1980

untitled Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 275, del 7 ottobre). Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e[...]

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Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.
n. 275, del 7 ottobre).

Ordinamento, controllo e finanziamento
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833).

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, concernente delega al Governo per il riordinamento degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico,
rinnovata con l’art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; Viste le osservazioni delle regioni; Udito il parere
della commissione parlamentare di cui all’art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833; Sentito, in via
preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro della sanità, di concetto con i Ministri dell’interno, del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro; Emana il seguente decreto:

Art. 1. Ambito di applicazione.

Le disposizioni dettate dal presente
decreto si applicano agli istituti che, sulla base di programmi di ricerca definiti ai sensi degli articoli 22
e seguenti, svolgano prestazioni di ricovero e cura connesse a specifiche attività di ricerca scientifica
biomedica.

Art. 2.

L’ordinamento interno degli istituti
con personalità giuridica di diritto pubblico è disciplinato, per quanto non previsto dal presente
decreto, dallo statuto adottato dal consiglio di amministrazione in conformità ai criteri generali indicati
dal Ministro della sanità.

Sono organi degli istituti con personalità
giuridica di diritto pubblico: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il comitato
tecnico-scientifico.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è
composto da:

1) il presidente dell’istituto,
nominato a norma dell’art 7, che lo presiede;

2) un membro designato dal Ministero
della sanità;

3) un membro designato dal Ministero
della pubblica istruzione;

4) un membro designato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;

5) un membro designato dal Ministro
per la ricerca scientifica;

6) due rappresentanti della regione
in cui ha sede l’istituto;

7) un rappresentante dell’unità
sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell’istituto;

8) due rappresentanti degli originari
interessi, previsti dagli statuti, diversi da quelli di cui ai numeri precedenti, individuati ai sensi del successivo
art. 41. In mancanza di essi subentrano due rappresentanti del comune dove ha sede l’istituto, di cui uno eletto
dalla minoranza.

L’attuale composizione del consiglio
di amministrazione dell’istituto <> di Genova è integrata con un rappresentante
della regione e con uno dell’unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento
ospedaliero dell’istituto.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è
nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono
essere riconfermati.

Il Ministro della sanità,
nel richiedere agli organi ed agli enti interessati le designazioni di rispettiva competenza, fissa un termine
non superiore a quarantacinque giorni, scaduto inutilmente il quale, procede alla nomina, sempre che siano stati
designati almeno due terzi dai componenti, salvo le successive integrazioni.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si
riunisce, su convocazione del presidente, almeno mensilmente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti
modifiche statutarie, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; in caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.

Partecipano alle sedute del consiglio
di amministrazione, con voto consultivo i direttori scientifici, il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il
direttore sanitario, nonchè il segretario generale.

Il segretario generale svolge le
funzioni di segretario.

Il consiglio di amministrazione
elegge nel proprio seno il vice presidente, il quale esercita le funzioni di presidente in caso di sua assenza
o di impedimento.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione può
essere sciolto, con decreto del Ministro della sanità sentita la regione interessata, nel caso di dimissioni
della maggioranza dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie.

Con lo stesso decreto viene nominato
un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’istituto.

Il consiglio di amministrazione
deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7.

L’ufficio di presidente dell’istituto
è conferito per decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità.

Le funzioni del presidente e del
consiglio di amministrazione sono determinate dallo statuto, salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto.

Art. 8.

Il collegio dei revisori è
composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della sanità
e da uno della regione in cui ha sede l’istituto. I predetti funzionari debbono appartenere alla carriera direttiva
e, per le regioni, alle carriere corrispondenti.

Art. 9.

Il collegio dei revisori è
nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica cinque anni.

I suoi componenti possono essere
confermati.

Art. 10.

Il collegio dei revisori esercita
funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa dell’istituto, riferendo periodicamente al Ministero
della sanità, compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo
e sui risultati della gestione.

Art. 11.

Con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con quello del tesoro, sentite le regioni interessate, sono stabilite, anche in misura diversa in relazione
all’importanza dell’istituto ma secondo criteri uniformi, le indennità dovute al presidente, nonchè
ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Art. 12.

Il comitato tecnico-scientifico è
composto:

1) dal direttore scientifico;

2) dai primari e dai direttori dei
laboratori di ricerca dell’istituto e dai direttori di dipartimento ove esistenti;

3) dal sovrintendente sanitario,
dai direttori sanitari e dal segretario generale;

4) dai titolari di cattedre universitarie
e dai direttori di istituti universitari, convenzionati con l’istituto e nello stesso operanti;

5) da aiuti e da assistenti in numero
eguale e non superiore complessivamente ai 2/5 dei componenti del comitato tecnico-scientifico, rappresentativi
dei settori clinici e di ricerca;

6) da due rappresentanti del personale
tecnico-laureato, eletti dall’assemblea comune del personale stesso di ruolo;

7) da un rappresentante del personale
tecnico e sanitario ausiliario non laureato, eletto dall’assemblea comune del personale stesso di ruolo.

Il comitato è presieduto
dal direttore scientifico o, nel caso in cui l’istituto abbia più direttori scientifici, da quello preposto
allo stabilimento di maggiore rilevanza.

Al presidente dell’istituto, il quale
può partecipare alle sedute, va data notizia delle riunioni del comitato tecnico-scientifico.

Art. 13.

Il comitato tecnico-scientifico è
nominato con provvedimento del presidente dell’istituto.

I membri di cui ai numeri 5), 6),
7) del precedente art. 12 durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 14.

Il comitato tecnico-scientifico,
oltre alle competenze previste dallo statuto, esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività
di ricerca scientifica dell’istituto.

Tutti i provvedimenti del consiglio
di amministrazione che attengono all’esercizio della predetta attività sono emanati sentito il comitato.

Il comitato può esprimere
parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente o da un terzo dei suoi componenti,
nonchè dal presidente o dal consiglio di amministrazione dell’istituto.

Il comitato esercita altresì
le funzioni di consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale previsto dall’art. 14 della legge 12 febbraio
1968, n. 132.

Art. 15.

Il comitato tecnico-scientifico si
riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno trimestralmente, ovvero su richiesta del presidente o
del consiglio di amministrazione dell’istituto o di un terzo dei propri componenti.

Per la validità della seduta
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Sono soggette al controllo di legittimità
e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica
di diritto pubblico, concernenti:

1) le modificazioni statutarie;

2) l’adozione e la modificazione del
regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonchè degli altri regolamenti;

3) l’approvazione del bilancio preventivo,
delle relative variazioni e del conto consuntivo;

4) l’ordinamento dei servizi;

5) l’assunzione del personale, compreso
quello a termine;

6) la stipulazione di contratti
di ricerca e l’istituzione di borse di studio;

7) il trattamento economico del personale;

8) le alienazioni e gli acquisti
immobiliari;

9) le transazioni;

10) le convenzioni in materia di ricerca
scientifica.

Art. 17.

Le deliberazioni indicate nell’articolo
precedente non sono esecutive fino all’espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza
o per particolari motivi da indicarsi nell’atto, il consiglio di amministrazione può dichiararle, sotto
la propria responsabilità, provvisoriamente esecutive.

Art. 18.

Sono sottoposte al controllo del
Ministro della sanità le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16.

Entro dieci giorni dalla loro adozione
gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanità e del tesoro copia autentica delle delibere
di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione.

Entro trenta giorni dalla data in
cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanità le approva o le restituisce all’istituto
con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o
di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori.

Trascorso il termine di cui al comma
precedente senza che la delibera sia restituita all’istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in
cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento
negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.

Il provvedimento negativo di controllo,
che deve essere motivato, impedisce l’efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin dall’inizio gli effetti
di quelle provvisoriamente esecutive.

Art. 19.

Le regioni in cui hanno sede i presidi
ospedalieri e di ricerca degli istituti di diritto pubblico, cui è riconosciuto il carattere scientifico,
esercitano il controllo, per la parte assistenziale, secondo quanto è stabilito dal sesto comma dell’art.
42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Qualora adottino deliberazioni che,
sempre per la parte assistenziale, deroghino alle disposizioni regionali vigenti, gli istituti sono tenuti ad inviare
al Ministero della sanità, con le modalità indicate dal secondo comma del precedente articolo, oltre
alla copia della deliberazione, le motivazioni specifiche della deroga e il parere della regione interessata. Tale
parere si considera acquisito, quando non sia pervenuto all’istituto entro quindici giorni dall’invio alla regione
della deliberazione adottata.

Il Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro della ricerca scientifica, autorizza la deroga entro trenta giorni dal momento in cui
è pervenuta la deliberazione dell’istituto. Decorso tale termine, l’autorizzazione si intende negata.

Spetta inoltre alle regioni interessate,
che disciplineranno la materia con apposito provvedimento legislativo, il controllo sulle deliberazioni degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le materie indicate ai numeri 5), 6),
7), 8) e 9) del precedente art. 16. Copia delle deliberazioni, e dei relativi atti di controllo, è inviata
al Ministero della sanità anche per le finalità di cui all’art. 21 della presente legge.

Art. 20.

Le deliberazioni degli istituti con
personalità giuridica di diritto privato, con i quali siano state stipulate le convenzioni previste dall’art.
42, settimo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal successivo art. 29, emanate nelle materie
di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’art. 16, sono soggette al controllo del Ministero della sanità secondo
le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18, in quanto applicabili.

Art. 21.

Il Ministero della sanità,
nel rispetto delle competenze attribuite dall’art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle regioni in ordine
all’attività assistenziale degli istituti, esercita l’alta vigilanza sugli istituti con personalità
giuridica di diritto pubblico e di diritto privato per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato.

A tal fine, il Ministero può
acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni.

Art. 22.

L’attività di ricerca scientifica
biomedica degli istituti di cui al presente decreto è esercitata dagli istituti con personalità giuridica
di diritto pubblico sulla base di programmi correnti e finalizzati, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 23.

Presso il Ministero della sanità
è costituita la commissione per la ricerca scientifica biomedica che si svolge negli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e nelle strutture specializzate del Servizio sanitario nazionale.

La commissione svolge i suoi compiti
in conformità agli indirizzi espressi dal piano sanitario nazionale e in collegamento con le commissioni
e i comitati operanti nel medesimo settore presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministero della ricerca
scientifica e il Ministero della pubblica istruzione.

La commissione è cosi composta:

1) il Ministro della sanità
che la presiede o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato per la sanità;

2) il direttore dell’Istituto superiore
di sanità;

3) il direttore dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

4) un dirigente generale del Ministero
della sanità e uno del Ministero della pubblica istruzione;

5) tre membri designati rispettivamente
dai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per il coordinamento della ricerca scientifica;

6) il presidente del comitato di biologia
e medicina del Consiglio nazionale delle ricerche;

7) due membri designati dal Consiglio
sanitario nazionale.

Ai lavori della commissione partecipa,
inoltre, con diritto di voto, con riferimento allo specifico argomento trattato, un rappresentante della regione
nel cui territorio hanno sede i presidi ospedalieri di ricerca degli istituti a carattere scientifico.

La commissione invita ai propri lavori
i direttori scientifici degli istituti in relazione ai programmi di ricerca di competenza dei rispettivi istituti.
Essi non hanno diritto al voto.

I direttori costituiscono comitati
di coordinamento per specifici settori, che dovranno essere periodicamente riuniti ai fini di una programmazione
coerente delle ricerche.

Art. 24.

La commissione è nominata
con decreto del Ministro della sanità, con le modalità stabilite dal secondo comma del precedente
art. 4.

La commissione dura in carica tre
anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

La commissione si riunisce su convocazione
del presidente almeno trimestralmente.

Per la validità delle sedute
della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le pronunce sono adottate a maggioranza
dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Oltre ad esercitare le funzioni previste
dagli articoli seguenti, la commissione esprime parere:

1) in ordine alla fattibilità
dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di cui al presente decreto, da finanziare a carico del Fondo
sanitario nazionale;

2) sull’attuazione dei programmi
suddetti;

3) sui criteri per la loro utilizzazione
sul piano operativo;

4) sul coordinamento dei programmi
di cui al precedente n. 1) con quelli di altri organismi ed enti operanti nel campo della ricerca scientifica biomedica.

Art. 26.

La commissione, sulla base dei programmi
in corso di attuazione, dei risultati già conseguiti e degli accordi di cooperazione scientifica in campi
internazionale, in vista delle esigenze della ricerca collegate anche a particolari priorità nosologiche
e con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale, propone gli indirizzi per la ricerca scientifica
biomedica negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, articolati per settori, entro il 15 gennaio
dell’anno precedente a quello di attuazione.

Art. 27.

Gli istituti, aventi personalità
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, ricevuta dal Ministero della sanità comunicazione degli
indirizzi di cui all’articolo precedente, redigono una relazione sui programmi di ricerca, correnti e finalizzati,
contenente gli elementi necessari per la valutazione della congruenza dei programmi e dell’idoneità degli
istituti stessi a darvi attuazione, nonchè gli elementi per la determinazione degli aspetti finanziari.
La relazione è trasmessa entro trenta giorni al Ministero della sanità.

La commissione di cui all’art. 23
entro trenta giorni esprime parere sui progetti di programmi dal punto di vista scientifico e finanziario e può
formulare rilievi e suggerire modifiche anche al fine del coordinamento tra di loro e con quelli predisposti da
altri istituti ed enti operanti nello stesso settore di ricerca o in settori connessi.

Gli istituti, sulla base della valutazione
del Ministero della sanità, provvedono alla predisposizione dei programmi definitivi, specificandone la
durata ed allegandovi il piano finanziario.

Il Ministero della sanità,
esaminati i programmi definitivi, ne determina l’ammontare del finanziamento necessario e ne dispone l’inserimento
nei piani di ricerca di cui all’articolo seguente, dandone comunicazione agli istituti entro trenta giorni.

Art. 28.

Sulla base degli indirizzi formulati
ai sensi dell’art. 26 e dei programmi degli istituti, la commissione di cui all’art. 23 predispone un progetto
di piani di ricerca, anche di durata pluriennale, coordinati a livello nazionale, tenendo conto dell’attività
di ricerca svolta da altri organismi ed enti articolati per settori di ricerca.

Sul progetto è sentito il Consiglio
sanitario nazionale.

I piani sono approvati entro il
31 luglio di ciascun anno con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, con il Ministro della ricerca scientifica e con il Ministro del tesoro.

Art. 29.

Con riferimento ai piani di ricerca
previsti dall’articolo precedente, il Ministero della sanità può stipulare apposite convenzioni con
gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato per l’attuazione dei programmi di ricerca degli
istituti stessi.

Nelle convenzioni sono previste
la durata, l’entità del corrispettivo e le modalità per il controllo sull’attuazione dei programmi,
in conformità al disposto dell’art. 31, in quanto applicabile.

Art. 30.

Le somme previste per il finanziamento
dei programmi di ricerca erogate sono in rate semestrali anticipate per i programmi di ricerca, correnti e finalizzati,
successivamente all’approvazione dei piani di ricerca.

Nel caso in cui sussistano particolari
esigenze, da indicarsi all’atto della erogazione, può essere concessa una anticipazione aggiuntiva pari
al 20% del finanziamento previsto per l’esercizio in corso.

Le modalità di erogazione
previste nelle convenzioni con gli istituti di diritto privato debbono uniformarsi, per quanto possibile, a quelle
di cui ai commi precedenti.

Art. 31.

Alla scadenza di ogni semestre gli
istituti con personalità di diritto pubblico trasmettono al Ministero della sanità, e alla regione
interessata, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzati.

Il Ministero della sanità,
sentita ove occorra la commissione di cui all’art. 23, può chiedere chiarimenti e può disporre indagini
e verifiche presso l’istituto.

Nel caso in cui l’istituto, sebbene
diffidato, non provveda ad inviare la relazione di cui al primo comma, il Ministero della sanità sospende
immediatamente l’erogazione dei finanziamenti.

Tale sospensione dei finanziamenti
è disposta, altresì, per i programmi di ricerca sia corrente che finalizzata, qualora sia accertata
la loro mancata od irregolare attuazione.

Art. 32.

Una quota del Fondo sanitario nazionale
è destinata al finanziamento dei programmi di ricerca, correnti e finalizzati, degli istituti con personalità
giuridica di diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità giuridica di
diritto privato.

La quota è determinata annualmente
con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Art. 33.

Salvo quanto disposto dagli articoli
seguenti, al personale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dettate per il personale delle unità sanitarie locali dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con obbligo del tempo pieno per i sanitari assunti successivamente al
termine di cui al seguente art. 45.

Art. 34.

Il trattamento economico tabellare
del personale degli istituti è determinato, con decorrenza dalla data dell’inquadramento di cui al successivo
art. 45 in conformità a quello stabilito per il personale delle unità sanitarie locali con l’accordo
nazionale unico di cui all’art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, garantendo peraltro l’equiparazione
di tutto il personale laureato appartenente ai ruoli della ricerca sperimentale e clinica.

Qualora il trattamento economico
complessivo spettante ai sensi del comma precedente dovesse risultare inferiore a quello in precedenza goduto,
escludendo dal computo ogni emolumento non fisso e continuativo, l’eccedenza è conservata a titolo di assegno
personale riassorbibile in occasione dei futuri miglioramenti, a qualsiasi titolo spettanti.

Al personale universitario, che presta
attività di assistenza o ricerca in unità convenzionate con gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, si applica il disposto dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761.

Art. 35.

L’incarico di direttore scientifico
è conferito, con deliberazione motivata dal consiglio di amministrazione, anche a soggetti non facenti parte
del personale dell’istituto, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

L’incarico ha durata settennale ed
è rinnovabile.

Il direttore scientifico, se dipendente
dall’istituto, ha diritto al trattamento economico della qualifica ricoperta con l’aggiunta di una indennità
la cui misura è determinata con la deliberazione di conferimento dell’incarico; se estraneo, fruisce del
trattamento dei dipendenti che ricoprono, nell’istituto, la qualifica sanitaria più elevata, con l’aggiunta
della predetta indennità.

Art. 36.

Per l’attuazione dei programmi di
ricerca finalizzata gli istituti di diritto pubblico hanno facoltà di conferire incarichi, con contratto
a termine di durata non superiore a quella del programma, a personale di ricerca e a personale tecnico altamente
specializzato, anche di cittadinanza straniera.

Il contratto non dà luogo
a rapporto di impiego; esso è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con il godimento di
borse di studio e di ricerca.

Incarichi a termine possono essere
conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell’amministrazione
di appartenenza. In tal caso detto personale è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico.

Il relativo periodo è considerato
quale servizio valido a tutti gli effetti.

Art. 37.

Con deliberazione del consiglio di
amministrazione i dipendenti degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico possono essere
trasferiti, a domanda, ad altro istituto operante nel medesimo settore, previa intesa tra gli istituti stessi.
Il personale degli istituti medesimi può altresì essere trasferito a domanda e compatibilmente con
le esigenze di servizio nei ruoli nominativi regionali, con l’osservanza delle apposite procedure contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Può essere altresì disposto,
con il consenso dell’interessato, il comando del personale presso altro istituto operante, nel medesimo settore,
che abbia la relativa disponibilità nell’organico, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile
una sola volta per uguale durata.

Alla spesa per il personale comandato
provvede direttamente ed a proprio carico l’istituto che fruisce del comando.

Nel nuovo istituto i dipendenti trasferiti
o comandati ricoprono qualifiche analoghe a quelle che ricoprivano nell’istituto di provenienza.

Il posto del dipendente comandato
non può essere coperto dall’istituto di appartenenza per concorso, trasferimento od altro comando.

Art. 38.

Con deliberazione del consiglio di
amministrazione il personale appartenente a ruoli e qualifiche per i quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea, può essere comandato, con il suo consenso, nell’interesse e nell’ambito dei compiti istituzionali
dell’istituto di diritto pubblico di appartenenza, a prestare servizio, per motivi di studio o di ricerca e per
periodi di tempo determinati, presso amministrazioni pubbliche, università italiane e straniere, centri,
istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto
riguarda gli oneri relativi al trattamento economico.

Il servizio prestato dal personale
comandato ai sensi del presente articolo e dell’articolo precedente è considerato quale servizio valido
a tutti gli effetti.

Art. 39.

Le assunzioni effettuate in violazione
delle disposizioni del presente decreto, di quelle da questo richiamate e di quelle dei regolamenti organici sono
nulle di diritto, salvo la responsabilità personale di chi le ha disposte e di chi vi ha dato esecuzione.

Art. 40.

Ai fini dell’ammissione agli esami
di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso dal personale degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico è
equiparato al corrispondente servizio prestato presso le unità sanitarie locali.

Art. 41.

Gli attuali organi di amministrazione
degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico restano in carico fino alla nomina dei nuovi
consigli di amministrazione, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro sessanta giorni da tale ultima
data, gli attuali consigli di amministrazione debbono individuare gli organi o gli enti competenti a designare
i membri di cui al precedente art. 3, n. 8), dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità;
scaduto infruttuosamente il predetto termine, alla individuazione provvede direttamente il Ministero della sanità.

Art. 42.

Sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari, nonchè quelle contenute negli statuti e nei regolamenti degli istituti con personalità
giuridica di diritto pubblico che risultino incompatibili con le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
del presente decreto.

Art. 43.

Entro sei mesi dalla nomina dei nuovi
consigli di amministrazione degli istituti con giuridica di diritto pubblico, gli stessi debbono modificare gli
statuti ed i regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a quelle del presente
decreto.

Entro lo stesso termine, i predetti
consigli debbono provvedere, con apposite deliberazioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, alla
modifica dei regolamenti organici del personale per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n.
833, a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed a quelle del presente decreto,
in conformità a quanto disposto dall’articolo seguente.

Scaduto infruttuosamente il termine
di cui ai commi precedenti, ai relativi adempimenti provvede il Ministero della sanità, sentito il Ministero
del tesoro, nonchè, per quanto concerne i regolamenti organici del personale, le organizzazioni sindacali
di categoria.

Art. 44.

I nuovi regolamenti organici del
personale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico debbono, in particolare, prevedere,
in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di ciascun istituto, l’ordinamento dei servizi, la determinazione
e l’articolazione dei ruoli, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica o articolazione corrispondente,
il numero degli addetti ai servizi, distinti per ruoli e per qualifiche in base alle attribuzioni funzionali dei
servizi stessi, le funzioni del direttore scientifico, la disciplina dei concorsi di ammissione e della progressione
in carriera, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione
delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali. I regolamenti debbono altresì contenere apposite
tabelle di equiparazione delle categorie del personale di ricerca a quelle del personale di assistenza, particolarmente
ai fini dell’ammissione in servizio, della progressione di carriera e del trattamento economico.

Art. 45.

Entro tre mesi dall’approvazione dei
regolamenti organici di cui all’articolo precedente, con deliberazione del consiglio di amministrazione si provvede
all’inquadramento del personale nei nuovi ruoli con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed all’indizione dei concorsi per la copertura dei posti eventualmente disponibili.

Art. 46.

Entro sei mesi dalla nomina i nuovi
consigli di amministrazione provvedono, in conformità al disposto dell’art. 35, alla nomina del direttore
scientifico per una durata non superiore a sette anni.

I direttori scientifici attualmente
in carica mantengono la posizione giuridica prevista dalle norme regolamentari in vigore alla data del presente
decreto.

Art. 47.

Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli istituti con personalità giuridica di diritto privato debbono provvedere
alla modifica degli statuti o dei regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n.
833 ed a quelle del presente decreto che li concernono.

I relativi atti sono approvati dal
Ministero della sanità.

Art. 48.

Il carattere scientifico è
attribuito, per gli enti che ne faranno istanza ai sensi del presente decreto, con specifico ed esclusivo riferimento
al presidio sanitario, presso il quale sono svolte prestazioni di cura e ricovero connesse ad attività di
ricerca scientifica biomedica.

Il riconoscimento ha valore limitatamente
alla sede o struttura indicate nel relativo decreto e per un periodo non superiore a cinque anni. Il riconoscimento
si intende rinnovato per uguale periodo, qualora non venga revocato esatto sei mesi prima della scadenza del quinquennio,
sulla base dei risultati conseguiti nel precedente quinquennio.

Per gli istituti, di cui al nono
comma dell’art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che abbiano un presidio sanitario e di ricerca ubicato
in regione diversa da quella in cui hanno la sede legale, il consiglio di amministrazione è integrato da
un rappresentante della regione interessata. Qualora gli istituti abbiano stabilimenti ubicati in regioni diverse,
il rappresentante regionale è designato, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni interessate,
dalla commissione interregionale prevista dall’art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Anche a tali istituti
si applica il secondo comma del presente articolo.

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