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Legge 26 gennaio 1983, n. 18
(in Gazz. Uff., 31 gennaio, n. 29).
Obbligo da parte di determinate categorie
di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali
registratori di cassa.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Per le cessioni di beni effettuate
in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura,
e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all’obbligo del rilascio della
ricevuta fiscale, è stabilito l’obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l’uso esclusivo
di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.
La disposizione di cui al precedente
comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dalla Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per
autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.
Con decreto del Ministro delle finanze
l’obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all’art. 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti
il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire
che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L’obbligo
di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici
o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta
fiscale.
Nei confronti dei contribuenti di
cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l’obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo
delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonchè scontrini rietilogativi periodici, rispettivamente,
al registro previsto dall’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e alla dichiarazione annuale della imposta sul valore aggiunto.
Con decreti del Ministro delle finanze
sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche
munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del loro rilascio,
anche in caso di emissione della fattura, nonchè i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri
supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli
stessi documenti; le modalità per l’acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori,
dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la allegazione, esibizione
e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento
dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore
degli stessi e dell’incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l’osservanza dell’obbligo indicato nei
precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque
alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato
presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento.
Art. 2.
In caso di mancata emissione dello
scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella
reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto
se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario.
Per ogni altra violazione delle disposizioni
contenute nei decreti previsti nell’art. 1, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.
Per le violazioni previste nel primo
e secondo comma, è consentito al trasgressore di pagare all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente
una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni
ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione.
Il pagamento estingue l’obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
Qualora siano state accertate definitivamente,
a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino
fiscale, connesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l’autorità amministrativa competente dispone,
conformemente alla proposta dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore
a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all’esercizio della attività
svolta.
Agli effetti del precedente comma
si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al terzo comma.
All’accertamento delle violazioni
provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate
dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente
tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.
Chiunque manomette o comunque altera
gli apparecchi misuratori previsti nell’art. 1 o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati
o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con
la reclusione dai sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque, allo stesso fine, forma in
tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell’art. 1 o li altera e ne fa
uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso
degli stessi stampati, documenti o registri.
Per coloro i quali, pur essendo obbligati,
non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all’art. 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti,
è disposta dall’autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio della attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60
giorni.
La disposizione del precedente comma
si applica anche se nei locali ivi indicati sono in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti.
Art. 3.
Ai soggetti obbligati all’uso degli
apparecchi misuratori di cui all’art. 1 è concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40% della
parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.
Se l’apparecchio misuratore è
acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d’imposta di cui al precedente comma è
commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed è liquidato con riferimento
ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza dell’importo complessivo di lire
due milioni.
Il credito d’imposta deve essere indicato,
a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta nel quale il prezzo di acquisto
o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all’ammontare dei pagamenti effettivamente
eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità
del credito d’imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione.
Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario
del pagamento nonchè l’ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere
allegato alla dichiarazione anche l’originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere
la indicazione del prezzo di acquisto dell’apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data
di stipula del contratto.
L’ammortamento del costo degli apparecchi
misuratori, al netto del credito d’imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il
pagamento differito del prezzo, è effettuato in ragione del 25% a partire dal periodo d’imposta in cui ciascun
apparecchio misuratore è stato acquistato, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d’imposta,
non superi lire un milione e cinquecentomila ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo d’imposta in
cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.
Art. 4.
Per i contribuenti di cui all’art.
1 che hanno presentato la dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto relativamente all’anno 1981 le disposizioni
della presente legge si applicano:
a partire dal 1º luglio 1983
se il volume di affari ha superato i duecento milioni;
dal 1º marzo 1984 se il volume
di affari ha superato i cento milioni;
dal 1º marzo 1985 se il volume
di affari ha superato i sessanta milioni;
dal 1º marzo 1986 se il volume
di affari ha superato i trenta milioni;
dal 1º marzo 1987 se il volume
di affari non ha superato i trenta milioni.
Per i contribuenti che hanno omesso
di presentare la dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto relativamente all’anno 1981 le disposizioni della
presente legge si applicano dal 1º luglio 1983.
I soggetti di cui all’art. 1 che abbiano
intrapreso l’esercizio di impresa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 sono tenuti
all’applicazione delle disposizioni della presente legge, secondo le scadenze indicate nel primo comma, in relazione
all’ammontare del volume di affari risultante dalle dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo.

Giuseppe Salvi








