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Decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10
(in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 24).
Norme per l’assolvimento delle funzioni
omologative di competenza statale svolte dall’ENPI e dall’ANCC.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l’urgenza
di provvedere in materia di assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dell’ENPI e dall’ANCC;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ industria, del commercio e dell’artigianato; Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
Il termine per l’effettivo esercizio
da parte delle unità sanitarie locali e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall’Ente nazionale prevenzione infortuni
(ENPI), dalla Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981,
n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonché il termine per il comando
del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo
comma dello stesso art. 1, sono fissati al 1º luglio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo
e terzo comma del predetto art. 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui al quarto comma del richiamato
art. 1 è fissato al 30 novembre 1982; il termine di cui all’art. 1-bis del predetto decreto-legge 30 aprile
1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato
al 31 luglio 1982.
Fino al 30 giugno 1982 il Ministro
della sanità, al fine di assicurare le esigenze funzionali dell’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, può disporre l’utilizzazione di personale di cui all’art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 18 settembre 1981, n.
518 e 20 novembre 1981, n. 660.
Art. 3.
I1 presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Giuseppe Salvi








