Legge 31/2002

untitled LEGGE 27 febbraio 2002, n.31 in Gazzetta Ufficiale N. 62 del 14 Marzo 2002 Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini[...]

untitled

LEGGE 27 febbraio 2002, n.31

in Gazzetta Ufficiale N. 62 del 14 Marzo 2002

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell’articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n.

479, e’ sostituito dal seguente:

“3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato

dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o

di giudice dell’udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data

di entrata in vigore della presente legge”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Peeplo Search

Vuoi inserire la Search di Peeplo sul tuo sito ?

Provala subito!