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LEGGE 27 febbraio 2002, n.31
in Gazzetta Ufficiale N. 62 del 14 Marzo 2002
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell’articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n.
479, e’ sostituito dal seguente:
“3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato
dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o
di giudice dell’udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data
di entrata in vigore della presente legge”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Giuseppe Salvi








