IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
Visti l’articolo 9 e il comma 1 dell’Appendice I - Articolo 9 al
Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 25 ottobre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al comma 1 dell’Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell’Appendice I - articolo 9 al Titolo I del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b.3), le parole: “40 km/h”, sono sostituite dalle
seguenti: “62,5 km/h”;
b) alla lettera c.2.2), le parole: “40 km/h”, sono sostituite
dalle seguenti: “62,5 km/h”;
c) alla lettera c.2.3), le parole: “25 km/h”, sono sostituite
dalle seguenti: “40 km/h”.
Art. 2.
Adeguamento del parco di veicoli circolanti
ai nuovi regimi di velocita’
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno
individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative
necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali
per massa, gia’ circolanti, ai fini della possibilita’ di concederne,
attraverso formale autorizzazione, l’utilizzo ai nuovi regimi di
velocita’ stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all’articolo
1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Giuseppe Salvi








