
Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da
parte del Presidente del Senato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della
missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera’
all’estero a decorrere dal 14 marzo 2008, recandosi nella Repubblica
del Cile in visita di Stato;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo
svolgimento della missione all’estero, sono esercitate, ai sensi
dell’articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Senato a decorrere dal 14 marzo 2008 e, precisamente, dal momento in
cui il Capo dello Stato lascera’ l’Italia e fino al suo rientro nel
territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it