
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare,
l’articolo 1 e l’Allegato B;
Vista la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE
del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e
2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per
la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di
partecipazioni nel settore finanziario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, la lettera h-quinquies) e’ soppressa;
b) all’articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: «i titolari
di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i
titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19»;
c) la rubrica del Capo III del Titolo II e’ sostituita dalla
seguente: «Partecipazioni nelle banche»;
d) all’articolo 19:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La Banca d’Italia
autorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo in una
banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita’
di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che
attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno
pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia’
possedute.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La Banca d’Italia
autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando
la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20
per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»;
3) al comma 4 la parola: «rilevanti» e’ sostituita dalle
seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»;
4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La Banca d’Italia
rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a
garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la
qualita’ del potenziale acquirente e la solidita’ finanziaria del
progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti
previsti ai sensi dell’articolo 25; il possesso dei requisiti
previsti ai sensi dell’articolo 26 da parte di coloro che, in esito
all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione
e controllo nella banca; la solidita’ finanziaria del potenziale
acquirente; la capacita’ della banca di rispettare a seguito
dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attivita’;
l’idoneita’ della struttura del gruppo del potenziale acquirente a
consentire l’esercizio efficace della vigilanza. L’autorizzazione non
puo’ essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l’acquisizione
sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. L’autorizzazione puo’ essere sospesa o revocata se
vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo
rilascio.»;
5) al comma 8 dopo le parole: «nei commi 1» e’ inserita la
seguente: «, 2»;
6) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. La Banca
d’Italia, in conformita’ delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare
disciplina le modalita’ e i termini del procedimento di valutazione
di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti
ai fini dell’applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi
inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini
dell’applicazione dei medesimi commi, e i criteri per
l’individuazione dei casi di influenza notevole.»;
e) all’articolo 20:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La Banca d’Italia
stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a
operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»;
2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla
stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di
accertamento delle circostanze che ne rivelano l’esistenza» sono
soppresse;
3) al comma 3 dopo le parole: «determina altresi’ le modalita’»
sono inserite le seguenti: «e i termini»;
f) all’articolo 22:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Partecipazioni
indirette e acquisti di concerto»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV si
considera anche l’acquisizione di partecipazioni da parte di piu’
soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi,
intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando
tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o
superano le soglie indicate nell’articolo 19.»;
g) all’articolo 24 il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo
19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.»;
h) all’articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono
sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate
all’articolo 19»;
2) il comma 2 e’ abrogato;
3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono
sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all’articolo
19, comma 1»;
4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»;
i) all’articolo 65, comma 1, lettera h), le parole: «, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6,» sono soppresse;
l) all’articolo 96-bis, comma 4, lettera i), le parole: «di
partecipazioni rilevanti ai fini dell’articolo 19» sono sostituite
dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell’articolo 19»;
m) all’articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» e’
soppressa;
n) all’articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» e’
soppressa;
o) all’articolo 114-ter, comma 1, le parole: «, fatta eccezione
per quanto previsto dall’articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse;
p) all’articolo 114-quater, comma 1, le parole: «, fatta
eccezione per l’articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell’articolo 15,
comma 1,»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini
dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 15, per le
SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento
di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine
dell’attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate
come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.»;
3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1»;
4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste
dall’articolo 15, comma 1»;
5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «dall’articolo 15, comma 1»;
b) all’articolo 15:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»;
2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a
qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od
indirettamente, in una Sim, societa’ di gestione del risparmio, Sicav
una partecipazione che comporta il controllo o la possibilita’ di
esercitare un’influenza notevole sulla societa’ o che attribuisce una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia’ possedute, deve darne
preventiva comunicazione alla Banca d’Italia. La comunicazione
preventiva e’ dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni
quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o
superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o
50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano
l’acquisizione o la perdita del controllo della societa’.»;
3) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
Banca d’Italia puo’ vietare entro il termine stabilito ai sensi del
comma 5, lettera c), l’acquisizione della partecipazione quando
ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione
sana e prudente dell’intermediario, valutando la qualita’ del
potenziale acquirente e la solidita’ finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del
potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti
previsti ai sensi dell’articolo 14; il possesso dei requisiti
previsti ai sensi dell’articolo 13 da parte di coloro che, in esito
all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione
e controllo; la solidita’ finanziaria del potenziale acquirente; la
capacita’ dell’intermediario di rispettare a seguito
dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attivita’;
l’idoneita’ della struttura del gruppo del potenziale acquirente a
consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di fondato
sospetto che l’acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo.»;
4) al comma 3, il secondo periodo e’ soppresso;
5) al comma 5, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a)
i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini
dell’applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i
casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini
dell’applicazione del medesimo comma, nonche’ i criteri per
l’individuazione dei casi di influenza notevole;»; alla lettera c)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ per condurre
la valutazione prevista al comma 2»;
c) all’articolo 19, comma 1, la lettera g) e’ sostituita dalla
seguente: «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell’articolo
15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita’ stabiliti
dall’articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto
previsto dall’articolo 15, comma 2;»;
d) all’articolo 34, comma 1, la lettera e) e’ sostituita dalla
seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo
15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita’ stabiliti
dall’articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto
previsto dall’articolo 15, comma 2;»;
e) all’articolo 43, comma 1, la lettera e) e’ sostituita dalla
seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo
15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita’ stabiliti
dall’articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto
previsto dall’articolo 15, comma 2;»;
f) all’articolo 43-bis, comma 1, la lettera e) e’ sostituita
dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate
all’articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita’
stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrano le condizioni per
il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2;».
Art. 3
Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
1. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 5
e’ abrogato.
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Al codice delle Assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera oo) e’ abrogata;
b) all’articolo 14, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti»
e’ sostituita dalle seguenti «indicate dall’articolo 68»;
c) all’articolo 59, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti»
e’ sostituita dalle seguenti «indicate dall’articolo 68»;
d) all’articolo 68, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’ISVAP autorizza preventivamente l’acquisizione, a
qualsiasi titolo, in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione
di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita’ di
esercitare un’influenza notevole sull’impresa stessa o che
attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno
pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia’
possedute.»;
e) all’articolo 68, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle
partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del
capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per
cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione»;
f) all’articolo 68, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis Ai fini dell’applicazione dei Capi I e II del presente
Titolo, si considera anche l’acquisizione di partecipazioni da parte
di piu’ soggetti che intendono esercitare in modo concertato i
relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi,
quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino
una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.»;
g) all’articolo 68, comma 4, la parola: «rilevanti» e’ sostituita
dalle seguenti: «indicate nei commi 1 e 2»;
h) all’articolo 68, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa
di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualita’ del
potenziale acquirente e la solidita’ finanziaria del progetto di
acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti
dell’operazione sulla protezione degli assicurati dell’impresa
interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del
potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti
previsti ai sensi dell’articolo 77; il possesso dei requisiti
previsti ai sensi dell’articolo 76 da parte di coloro che, in esito
all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione
e controllo nell’impresa; la solidita’ finanziaria del potenziale
acquirente; la capacita’ dell’impresa di rispettare a seguito
dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attivita’;
l’idoneita’ della struttura del gruppo del potenziale acquirente a
consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di fondato
sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo.»;
i) All’articolo 68 dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. L’ISVAP opera in piena consultazione con le altre
Autorita’ competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia
una banca, un’impresa di investimento o una societa’ di gestione ai
sensi dell’articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva
85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui
all’articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si
applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all’articolo 204,
commi 2 e 3.»;
l) all’articolo 68 il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. L’ISVAP determina con regolamento le disposizioni di
attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell’ordinamento
comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei
diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie
previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto
non sono computati ai fini dell’applicazione dei medesimi commi ed i
criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole.»;
m) all’articolo 69, comma 1, la parola: «rilevante» e’ sostituita
dalle seguenti: «indicata dall’articolo 68»;
n) all’articolo 70 il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per
oggetto o per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa
di assicurazione o di riassicurazione o in una societa’ che la
controlla e’ comunicato all’ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti dell’impresa cui l’accordo si riferisce. L’ISVAP
stabilisce in via generale i termini e le modalita’ della
comunicazione»;
o) all’articolo 70, comma 2, dopo le parole: «accordo stesso»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e stabilire un termine entro il
quale le partecipazioni oggetto dell’accordo devono essere
alienate.»;
p) all’articolo 75, comma 1, la parola: «rilevanti» e’ sostituita
dalle seguenti: «indicate dall’articolo 68»;
q) all’articolo 77, comma 1, la parola: «rilevanti» e’ sostituita
dalle seguenti: «indicate dall’articolo 68»;
r) all’articolo 77 il comma 2 e’ abrogato;
s) all’articolo 77, comma 3, le parole: «il suddetto limite» sono
sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui al comma 1»
t) all’articolo 77, comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 1»;
u) all’articolo 79, comma 4, la parola: «rilevanti» e’ sostituita
dalle seguenti: «indicate dall’articolo 68»;
v) all’articolo 188, comma 3, la parola: «rilevante» e’
sostituita dalle seguenti: «indicata dall’articolo 68»;
z) all’articolo 197, comma 3, la parola: «rilevante» e’
sostituita dalle seguenti: «indicata dall’articolo 68»;
aa) la rubrica dell’articolo 204 e’ sostituita dalla seguente:
«(Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese
di assicurazione o di riassicurazione)»;
bb) all’articolo 204 il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’ISVAP, nei casi in cui e’ previsto il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, opera in piena
consultazione con le Autorita’ competenti degli altri Stati membri
allorche’ l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata
da un acquirente che sia:
a) una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di
riassicurazione, un’impresa di investimento o una societa’ di
gestione ai sensi dell’articolo 1-bis, punto 2, della direttiva
85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;
b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti
disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle
imprese di cui alla lettera a).»;
cc) all’articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«1-bis. L’ISVAP scambia con le Autorita’ competenti
tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la
valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le
informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le
informazioni essenziali.
2-bis. L’ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica
eventuali pareri o riserve espressi dall’Autorita’ competente a
vigilare sul potenziale acquirente.».
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato
l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Restano abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo
articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano
soppresse.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all’adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it

Giuseppe Salvi








