Legge 25 febbraio 2010 , n. 36: Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: [...]


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente:
«Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi
i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o
dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma
dell’articolo 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due anni e
con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 25 febbraio 2010

Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it

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