Legge 5 marzo 2010 , n. 30: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

Legge 5 marzo 2010 , n. 30: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per
l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa, e’ convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° GENNAIO 2010, N. 1

All’articolo 2, al comma 4, primo periodo, le parole: «E’
autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Sono autorizzate», dopo
le parole: «euro 14.184.085» sono inserite le seguenti: «e, dal 1°
gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l’ulteriore spesa di 10 milioni di
euro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui 10
milioni di curo per l’anno 2010 da destinare alla sicurezza delle
sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».

All’articolo 3, al comma 5, primo periodo, le parole: «il
Ministero degli affari esteri puo’ conferire» sono sostituite dalle
seguenti: «nell’ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1,
e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri puo’ conferire, entro
il limite di spesa di euro 405.000 per l’anno 2010,».

All’articolo 4, al comma 3, le parole da: «in prova.» fino a:
«cessazioni del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «in
prova, comprensivo delle assunzioni gia’ consentite ai sensi
dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, dell’articolo 66, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e
dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni. Per le finalita’ di cui al presente
comma,», e la cifra: «7.169.600» e’ sostituita dalla seguente:
«7.615.600».

All’articolo 5, dopo il comma 15 e’ inserito il seguente:

«15-bis. E’ autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro
2.679.906 per la partecipazione di personale dell’Arma dei
carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MlNUSTAH)»;

al comma 17, le parole: «euro 9.323.500» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6.643.594» e le parole: «euro 6.900.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 4.220.094».

All’articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «alloggio gratuiti,»
sono inserite le seguenti: «nella missione MINUSTAH» e dopo le
parole: «commi 8» sono inserite le seguenti: «, 15-bis».

All’articolo 7, al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche
alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010».

All’articolo 9:

il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:

« 1 . Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti,
fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e
speciali nonche’ del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze
armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, e’ riservato al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti
prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e’ riservato al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa
l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori
delle Forze di polizia e’ riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Anna dei
carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale
dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e del ruolo degli
ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 1, lettere a) e
c), e’ altresi’ riservata ai diplomati presso le scuole militari e
agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea
Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli
aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti
prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 1, quinto comma, della
legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale ivi indicato nonche’ del corrispondente
personale delle Forze armate»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole da: «valutato in euro»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro
250.000 a decorrere dall’anno 2010, si provvede nell’ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il
reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel
rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;

dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze
connesse con la formazione e l’addestramento del personale militare
impiegato nelle missioni internazionali, per l’insegnamento di
materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal
Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili
gia’ destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre
1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con
l’osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli
stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa
destinati alle spese per la formazione e l’addestramento del
personale di ciascuna Forza armata. L’applicazione della disposizione
di cui al primo periodo non puo’ comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato»;

il comma 3 e’ soppresso;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre
1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso,
sono inseriti i seguenti:

“ufficiali in possesso di un’anzianita’ contributiva pari o
superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;”.

ufficiali che si trovino a non piu’ di cinque anni dal limite di
eta’ del grado rivestito che ne facciano richiesta;”.

3-ter. All’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:

“8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di
quadri puo’ chiedere all’Amministrazione militare il trasferimento
anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il
trasferimento e’ ammesso una sola volta, indipendentemente dai
richiami in servizio, e non puo’ piu’ essere richiesto all’atto del
definitivo collocamento in congedo. Si applica l’articolo 23 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma,
secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del
definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e’ riconosciuto
al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito
di successivi richiami”

3-quater. All’articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo
il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui
all’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive
modificazioni. Il diritto del coniuge puo’ essere esercitato una sola
volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti
dalle disposizioni vigenti, e non puo’ piu’ essere esercitato
all’atto del definitivo collocamento in congedo”.

3-quinquies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi
3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato»;

al comma 4, le parole: «il militare dal quale non poteva
esigersi» sono sostituite dalle seguenti: «il militare e
l’appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi».

All’articolo 10, al comma 1:

all’alinea, le parole: «escluso l’articolo 4, comma 3,» sono
sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9,
comma 2,» e le parole: «euro 804.208.663» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 814.208.663»;

alla lettera a), le parole da: «riduzione» fino a: «”Fondo
speciale”» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”»;

dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

«a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

alla lettera b), le parole da: «quelle relative» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti
nella missione “istruzione universitaria” dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e
quelli relativi al Ministero dell’interno e al Ministero della
difesa».

Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it

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