Legge 22 marzo 2010 , n. 41: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: [...]


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti
per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica
nelle isole maggiori, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 3

All’articolo 1, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
« 3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente
articolo puo’ essere prestato unicamente per quote di potenza non
impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del
sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il
pieno adempimento.
3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente
articolo non possono altresi’ avvalersi, per le medesime quote di
potenza, delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge 23
luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si
avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma
restando la titolarita’, ai sensi della medesima disposizione, delle
eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche
ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto ».
All’articolo 2:
al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Tale incremento »
sono inserite le seguenti: « , da considerare aggiuntivo rispetto
alla capacita’ attualmente prevista dall’articolo 32, comma 1, della
legge n. 99 del 2009, »;
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
« 3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di
interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure
gia’ esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti
investitori, prevedono un’assegnazione prioritaria ai clienti finali
per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per
una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in
Sardegna ».
Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
« ART. 2-bis. – (Autorizzazione di opere comprese nell’ambito della
rete elettrica di trasmissione nazionale). – 1. Al fine di garantire
la sicurezza del sistema energetico e la continuita’ del servizio di
trasmissione di energia elettrica, quale attivita’ di preminente
interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come
individuata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano gia’ in
esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il
titolo di autorizzazione.
ART. 2-ter. – (Procedure per interventi di riclassamento degli
elettrodotti di interconnessione con l’estero). – 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in
Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attivita’
gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di
interconnessione con l’estero facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell’energia elettrica, con le modalita’ di cui
all’articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni. Tali interventi
devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in
materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e
dell’ambiente, nonche’ le norme tecniche per la costruzione di linee
elettriche.
ART. 2-quater. – (Modifiche all’articolo 1 -sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239). – 1. All’articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: “che non
comportino aumenti della cubatura degli edifici” sono inserite le
seguenti: “ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici
al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non
dovra’ superare di piu’ del 20 per cento le cubature esistenti
all’interno della stazione elettrica”;
b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole: “che
non comportino aumenti della cubatura degli edifici” sono inserite le
seguenti: “ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici
al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non
dovra’ superare di piu’ del 20 per cento le cubature esistenti
all’interno della stazione elettrica”.
ART. 2-quinquies. – (Disposizioni sui Commissari straordinari di
cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78). – 1. Al
fine di garantire una piu’ celere definizione del procedimento di
nomina dei Commissari straordinari di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione
di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla
distribuzione e alla produzione dell’energia aventi carattere
strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessita’ di
prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti Commissari
non si applicano le previsioni dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei
Commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, gia’ emanati,
si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai
Commissari straordinari si fa fronte nell’ambito delle risorse per il
funzionamento dei predetti interventi.
ART. 2-sexies. – (Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare). – 1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo
6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
recante criteri e modalita’ per incentivare la produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono
riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso,
entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico
ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell’impianto di
produzione entro l’ultima data utile affinche’ la connessione sia
realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31
dicembre 2010 ».

Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it

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