La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi
urgenti concernenti enti locali e regioni, e’ convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3146):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro per la semplificazione normativa
(Calderoli), dal Ministro delle riforme per il federalismo (Bossi),
dal Ministro dell’interno (Maroni), dal Ministro dell’economia e
finanze (Tremonti), dal Ministro per i rapporti con le regioni
(Fitto) il 26 gennaio 2010.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V
(Bilancio), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, VI e Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 2, 9, 10, 11, 16, 17, 23,
24 e 25 febbraio 2010.
Esaminato in Aula il 1°, 3, 4, 9,10 e 11 marzo 2010 ed approvato
il 16 marzo 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2071):
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
5ª (Bilancio), in sede referente, il 16 marzo 2010 con pareri delle
commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 13ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 17
marzo 2010.
Esaminato dalle commissioni riunite il 17 e 18 marzo 2010.
Esaminato in Aula il 16 marzo 2010 ed approvato il 23 marzo 2010.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2
All’articolo 1:
al comma 1:
le parole: «il secondo periodo e’ sostituito dal seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti»;
le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «Per l’anno 2011» e le parole: «nel corso dell’anno»
sono soppresse;
dopo le parole: «dei rispettivi consigli» sono inseriti i seguenti
periodi: «. Per l’anno 2012 la riduzione del contributo ordinario
viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti
gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel
medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell’anno
precedente. Con legge dello Stato e’ determinato l’ammontare della
riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del
contributo e’ applicata, in proporzione alla popolazione residente, a
tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel
medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni
precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto
dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti
e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Ai fini della riduzione del numero dei
consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo
periodo non sono computati il sindaco e il presidente della
provincia”»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “pari a un quinto” sono
sostituite dalle seguenti: “pari a un quarto”;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini di cui al
presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei
consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il
sindaco e il presidente della provincia”.
1-ter. Dopo il comma 185 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e’ inserito il seguente:
“185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione sono soppressi. All’articolo 21
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: ‘Revisione delle
circoscrizioni provinciali”.
1-quater. All’articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: “In relazione alle riduzioni del
contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi’
adottare” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine del coordinamento
della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i
comuni devono adottare”;
b) alla lettera a):
1) dopo le parole: “difensore civico” e’ inserita la seguente:
“comunale”;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante
apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui
territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore
civico provinciale assume la denominazione di ‘difensore civico
territoriale’ ed e’ competente a garantire l’imparzialita’ e il buon
andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell’amministrazione nei confronti dei cittadini”;
c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti,
che hanno facolta’ di articolare il loro territorio in
circoscrizioni, la cui popolazione media non puo’ essere inferiore a
30.000 abitanti; e’ fatto salvo il comma 5 dell’articolo 17 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″;
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”;
e) alla lettera e), le parole da: “facendo salvi” fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: “ad eccezione dei
bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei
comuni delle funzioni gia’ esercitate dai consorzi soppressi e delle
relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”.
1-quinquies. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il comma 186 e’ inserito il seguente:
“186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppresse le Autorita’ d’ambito territoriale di
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita’ d’ambito territoriale e’ da considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia’ esercitate
dalle Autorita’, nel rispetto dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono
efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi
articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge”.
1-sexies. All’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: “ai comuni montani” sono sostituite dalle seguenti:
“ai comuni appartenenti alle comunita’ montane”;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″;
b) il terzo periodo e’ soppresso»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed
e), dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011,
e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo
il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data
del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma
185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente
articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a
seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del
rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 186, lettere a) e d),
della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente
articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di
scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori
generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
All’articolo 2:
al comma 1, le parole: «comma 1,» sono soppresse ed e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In tale caso, in deroga all’articolo 14,
secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve
comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non
superiore al numero dei collegi della provincia»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “su proposta del Ministro dell’interno” sono
inserite le seguenti: “, sentita previamente la provincia
interessata,”;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui la
provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla
richiesta, il decreto puo’ essere comunque adottato”».
All’articolo 3, al comma 1:
dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
dopo le parole: «in modo tale che» sono inserite le seguenti: «,
ove siano maggiori,»;
dopo le parole: «in alcun caso, l’indennita’» e’ inserita la
seguente: «massima».
All’articolo 4:
i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il comma 23 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e’ sostituito dal seguente:
“23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo
ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero
dell’interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti
interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e’ incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e’
superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili
dell’Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e’ finalizzato ad interventi di natura sociale
e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo
complessivo, il contributo spettante al singolo ente e’
proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e’ incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta’
inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e’
superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili
dell’Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e’ finalizzato ad interventi di natura sociale.
In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il
contributo spettante al singolo ente e’ proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e’ concesso
un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni
di euro, per le medesime finalita’ dei contributi a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti;
d) in favore dell’amministrazione provinciale dell’Aquila e dei
comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ attribuita una
maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo
della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l’anno
2009; per il solo comune dell’Aquila, la maggiorazione e’ attribuita
nella misura dell’80 per cento;
e) in favore dei comuni della provincia dell’Aquila non rientranti
nella fattispecie di cui alla lettera d) e’ attribuita una
maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo
della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l’anno
2009″.
4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di
addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni, senza l’indicazione del codice
catastale del comune beneficiario sono riversate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle
somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario
indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la
richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.
4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con
le stesse modalita’ previste dal decreto del Ministro dell’interno 20
febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo
2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, e’ chiusa la contabilita’
speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d’Italia,
intestata al Ministero dell’interno, per la gestione delle somme
introitate a titolo di addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla
contabilita’ speciale n. 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’interno, per la successiva attribuzione ai comuni.
4-quater. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24:
1) le parole: “entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a
pena di decadenza,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine
del 31 maggio 2010,”;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del
predetto maggior gettito accertato a tutto l’anno 2009, evidenziando
anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione
o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono,
secondo modalita’ stabilite dalla stessa regione o provincia
autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’interno le maggiori
entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio
territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al
fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla
stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor
gettito dell’imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni
principali”;
b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
“24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al
comma 24 comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo
ordinario dell’anno 2010 fino al perdurare dell’inadempienza. La
stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto
alla presentazione dell’analoga certificazione di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della
certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a
titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta comunale sugli
immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le
predette regioni e province autonome comunicano al Ministero
dell’interno, entro il 30 giugno 2010, l’elenco dei comuni che non
hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.
24-ter. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, il secondo periodo e’ soppresso;
b) al comma 46, il secondo periodo e’ soppresso”.
4-quinquies. Il comma 10 dell’articolo 7-quater del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano
operato per il 2009 l’esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla
anche per gli anni 2010 e 2011.
4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al
comma 3 dell’articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
si applicano anche per l’anno 2010 alle province e ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilita’ interno per l’anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti
inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell’anno 2009 impegni per spesa corrente, al
netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di
ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel
triennio 2006-2008.
4-septies. All’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:
“7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente
dall’Unione europea ne’ le relative spese di parte corrente e in
conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L’esclusione
delle spese opera anche se effettuate in piu’ anni, purche’ nei
limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l’Unione europea riconosca importi
inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto
previsto dal comma 7-quater, l’importo corrispondente alle spese non
riconosciute e’ incluso tra le spese del patto di stabilita’ interno
relativo all’anno in cui e’ comunicato il mancato riconoscimento. Ove
la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero
puo’ essere conseguito anche nell’anno successivo”;
b) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
“9-bis. A decorrere dall’anno 2009, per gli enti di cui al comma 3,
lettera b), che nell’anno 2007 hanno percepito dividendi determinati
da operazioni straordinarie poste in essere da societa’ quotate in
mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici
locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate
alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini
di competenza mista ai sensi del comma 5″.
4-octies. All’articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il comma 5-ter e’ inserito il seguente:
“5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono
ride-finire il proprio obiettivo di cassa attraverso una
corrispondente riduzione dell’obiettivo degli impegni di parte
corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi,
alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e
all’acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento
agli impegni correnti dell’ultimo esercizio in cui la regione ha
rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato l’obiettivo programmatico di cassa
rideterminato, l’obiettivo programmatico di competenza relativo alle
spese compensate e l’obiettivo programmatico di competenza relativo
alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi
necessari a verificare le modalita’ di calcolo degli obiettivi. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita’
per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13″.
4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali
in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all’articolo
5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
sono equiparati, ai fini del patto di stabilita’ interno, agli
interventi di cui all’articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e di dare attuazione all’articolo 2, comma 195,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del
presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione
procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e
le regioni interessate secondo le modalita’ di cui agli articoli da
14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e
le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione
di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con
i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui
all’articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La
determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica
del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di
autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.
5. All’Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla
rubrica: “Altri interventi finalizzati a misure di particolare
valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonche’ di
garanzia della stabilita’ dell’equilibrio finanziario degli enti
locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti
comunitari per enti locali, funzionalita’ del sistema giustizia”,
dopo la voce: “articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;” e’ inserita la seguente: “articolo 1, comma 1279, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;”»;
dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
«8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e’ nominato un Commissario
straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui
all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire
dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di
Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo
per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario
straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della
massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di
rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010, per
l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2009, per
l’adozione della delibera di cui all’articolo 193, comma 2, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l’assestamento del
bilancio relativi all’esercizio 2010. Ai fini di una corretta
imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4
dell’articolo 248 e al comma 12 dell’articolo 255 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo
del comma 3 dell’articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si
interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume,
con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria,
tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino
alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate
e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate
successivamente alla medesima data»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali
alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel
caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti
locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell’articolo 132,
secondo comma, della Costituzione, l’attribuzione dei fondi spettanti
avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita
tra i diversi enti nonche’ ad altri parametri determinati in base ad
una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e
provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti
interessati, sulla base dell’avvenuto accordo locale, la ripartizione
dei fondi erogati dal Ministero dell’interno e’ disposta per il 50
per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in
base al territorio, secondo i dati dell’Istituto nazionale di
statistica».
Testo gratuito. Ricordiamo che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa.Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it

Giuseppe Salvi








