Il contribuente che si rende conto di aver commesso una violazione tributaria può sanare spontaneamente la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art.13 del D.Lgs. 18/12/97 n.472.
Scopo di questo istituto è quello di evitare il contenzioso: per questa ragione è consentito al contribuente che si ravvede di pagare le sanzioni applicabili alla violazione in questione in misura ridotta.
Il ravvedimento non è consentito se:
- la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
- sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
- sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
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Rosanna Marchegiani








