Ravvedimento operoso

Il contribuente che commette una violazione tribuataria

Il contribuente che si rende conto di aver commesso una violazione tributaria può sanare spontaneamente la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art.13 del D.Lgs. 18/12/97 n.472.

Scopo di questo istituto è quello di evitare il contenzioso: per questa ragione è consentito al contribuente che si ravvede di pagare le sanzioni applicabili alla violazione in questione in misura ridotta.

Il ravvedimento non è consentito se:

- la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
- sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
- sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

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