Per operazioni permutative si intende lo scambio di un bene contro un altro bene.
Questa operazione è disciplinata, ai fini IVA, dall’art.11 del DPR633/72.
In caso di permuta l’IVA si applica separatamente su ciascuna operazione.
Tuttavia esiste una eccezione a tale regola: la compensazione dell’imponibile è possibile quando il pagamento di una prestazione di servizi è effettuato, in parte, mediante la cessione di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie prime fornite dal committente il servizio, il cui valore normale non superi il 5% del corrispettivo in denaro.

Rosanna Marchegiani








