La risoluzione n.78/E del 25/03/2009 chiarisce che l’IRAP è dovuta sui compensi percepiti dal sindaco di una società che esercita la professione di commercialista.
Secondo la risoluzione in esame, i proventi derivanti dai rapporti di collaborazione (compresi quelli tipici derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società)
connessi all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente vanno considerati come redditi di lavoro autonomo e, pertanto, devono essere assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.