Secondo l’Associazione dei Dottori commercialisti di Milano, i costi relativi alle apparecchiature terminali, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica trasmessi attraverso qualsiasi modalità tecnologica, sono interamente deducibili dal reddito di impresa e di arte e professione. Tale deducibilità è subordinata alla condizione che tali apparecchiature o servizi di trasmissione non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente aziendali o professionali neanche potenzialmente, per quelle che sono le loro caratteristiche tecniche o per vincolo di sistema.
Lo si legge nella norma di comportamento n.175.