Lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile prevede che, nell’attivo, tra le immobilizzazioni materiali (B.II), vengano indicati alla voce 2) gli impianti e i macchinari.
Per impianti si intendono, ad esempio, gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di trasporto interno, gli impianti di allarme, i forni e le loro pertinenze.
Come tutte le immobilizzazioni materiali, anche gli impianti vanno indicati in bilancio al costo di acquisto o di produzione al netto delle quote di ammortamento.
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Rosanna Marchegiani








