L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è disciplinato, sotto il profilo fiscale, dall’art.106 del TUIR.
Esso stabilisce che la misura massima dell’accantonamento deducibile in ciascun esercizio è dello 0,50% dei crediti risultanti in bilancio che generano ricavi per l’impresa, esclusi quelli coperti da garanzia assicurativa.
Chiaramente si tratta di un limite massimo.
Va inoltre considerato che la deduzione di quote di accantonamento a fondo svalutazione crediti, non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
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Rosanna Marchegiani








