L’art.2 del DLg. 15/12/97 n. 446, istitutivo dell’IRAP, stabilisce che presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Inoltre, tale articolo, prevede che l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
La presenza, dunque, di un’attività autonomamente organizzata costituisce presupposto per l’applicazione dell’IRAP.
Per quanto concerne le imprese, in linea di massima, si ritiene che “l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa” (si veda a tale proposito anche la sentenza della Corte costituzionale n.156 del 2001). Pertanto, per le attività d’impresa il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco nella natura stessa dell’attività svolta e sussiste, in ogni caso, il presupposto impositivo.
Tuttavia le attività ausiliarie previste all’art.2195 del Codice civile, tra le quali rientrano gli agenti di commercio e gli intermediari finanziari, pur essendo considerate produttive di reddito d’impresa ai fini delle imposte sul reddito, spesso sono svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Questi soggetti, dunque, sono esclusi dall’applicazione dell’IRAP nel caso in cui l’attività non è autonomamente organizzata.
Questa tesi, sostenuta dalla Suprema Corte in varie sentenze, è stata recepita anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.28/E del 28 maggio 2010.
Circolare Agenzia delle Entrate n.28/E del 28 maggio 2010
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Rosanna Marchegiani








