Per esercizio di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a:
150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è data dalla superficie di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Mentre non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
E’ questa la nozione di esercizi di vicinato contenuta, all’art.4 del D.Lgs.31 marzo 1198 n.114 che disciplina la materia del commercio.
Gli esercizi con superficie superiore rispetto a quella degli esercizi di vicinato sono distinti in:
medie strutture di vendita, se si tratta di esercizi con
superficie superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
superficie superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita, se si tratta di esercizi con
superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
superficie superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
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Rosanna Marchegiani








