Quando la merce viene trasportata via mare, nei contratti di compravendita, è possibile fissare varie clausole relative al luogo di consegna della merce.
Una di esse è la clausola franco banchina partenza.
Con questa clausola il venditore si impegna a consegnare la merce sulla banchina del porto di partenza. Egli, dunque, si assume i rischi e gli oneri relativi al trasporto sino a tale momento.
Sul compratore, invece, graveranno i rischi e gli oneri relativi al carico della merce sulla nave, al suo stivaggio e al successivo trasporto.
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La consegna della merce
Il luogo di consegna della merce
Franco magazzino del venditore e franco magazzino del compratore
FOB airport
CIF e C&F
La clausola FOB
La clausola FAS
La clausola franco banchina partenza, fas e fob

Rosanna Marchegiani








