Nel contratto di compravendita devono essere stabilite due tipi di clausole relative alla consegna della merce:
quelle inerenti il tempo di consegna della merce;
quelle inerenti il luogo di consegna della merce.
Per quanto riguarda il tempo di consegna della merce, essa può essere immediata, pronta o differita.
La fissazione del luogo di consegna della merce serve a ripartire gli oneri e i rischi del trasporto tra i contraenti.
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Il tempo di consegna della merce
Il luogo di consegna della merce
Franco magazzino del venditore e franco magazzino del compratore
FOB airport
CIF e C&F
La clausola FOB
La clausola FAS
La clausola franco banchina partenza
La clausola franco banchina partenza, fas e fob

Rosanna Marchegiani








