Federico II, fondatore dell'Università di Napoli

Decreto di fondazione dell'Università di Napoli.

Nella Chronica di Riccardo di San Germano - autore del XIII secolo - pubblicata nella nuova edizione dei Rerum Italicarum Scriptores di L. A. Muratori figura, all’anno 1224, questo editto dell’imperatore, diramato a tutti gli organi del regno, sulla fondazione dell’universita di Napoli.

Federico, eccetera, a tutti gli arcivescovi, vescovi, prelati delle chiese, conti, baroni, giustizieri, giudici, balivi e ogni investito d’autorità del Regno di Sicilia, eccetera.

Con l’aiuto di Dio, pel quale viviamo e regnamo, al quale tutti i nostri atti offriamo e al quale attribuiamo tutto quanto di bene facciamo, desideriamo che nel nostro Regno molti divengano prudenti e muniti per sete di scienza e diffusione di dottrine, i quali risultando essersi approfonditi attraverso lo studio e l’osservazione del diritto, servano giustamente Dio al cui servizio sono tutte le cose, e piacciano a noi col culto della giustizia, ai cui precetti intimiamo tutti obbediscano.

Disponemmo pertanto che presso l’amenissima città di Napoli siano insegnati le arti e gli studi che regolino qualsiasi professione, affinché coloro che sono digiuni e avidi d’apprendere nel Regno trovino colà di che soddisfare la loro brama, né siano costretti a dover peregrinare e andare mendicando in regioni straniere per la ricerca delle scienze.

Miriamo infatti a che ne derivi un vantaggio al nostro regime, mentre provvediamo, per particolare grazia d’affetto, al vantaggio dei nostri sudditi, nella
speranza sfolgorante che ciò favorisca la loro erudizione, e nell’attesa che da animi solleciti derivi abbondanza di beni, non potendo risultare sterile l’accostarsi alla bontà conseguente la nobiltà, cui preparano i tribunali, derivano guadagni, si pongono a raffronto il favore e la grazia delle amicizie.

Richiamiamo al nostro servizio, non senza grandi meriti e lodi, uomini studiosi, affidando l’amministrazione della giustizia a coloro che siano provveduti di studi giuridici.

Siate dutique solleciti, e con gioia, alle professioni desiderate dagli scolari, ai quali destiniamo, perché vi abbiano dimora, quel luogo dove abbondino i mezzi, dove sia per loro alloggio sufficientemente ampio e spazioso e dove i costumi sono per tutti benevoli e dove esiste facilità di trasporti, per terra e mare, di tutto il necessario alla vita degli uomini. E ad essi ricerchiamo noi stessi vantaggi, diamo disposizione, facciamo ricerca di maestri, promettiamo beni e conferiremo donazioni a coloro che giudicheremo degni. E, per cosi dire, li poniamo sotto gli occhi dei loro genitori, li solleviamo da molte fatiche, li liberiamo da lunghi viaggi e, quasi, dal peregrinare. Li rendiamo sicuri dalle insidie dei predoni, e coloro che andando peregrini in lontane terre erano spogliati delle loro fortune e dei loro averi, godranno con sicurezza, per la nostra liberalità, delle loro scuole, a minor spesa e con breve percorso.

Riguardo al numero dei periti che disponemmo di destinare colà, abbiamo dato incarico a maestro Roffredo di Benevento, giudice e fedele nostro professore di scienza civile, uomo di grande sapere e di nota e provata fedeltà, che sempre manifestò alla maestà nostra, nel quale, come negli altri fedeli del nostro Regno, abbiamo la massima fiducia.

Vogliamo pertanto e ordiniamo, a voi tutti che reggete le province, presiedete alle amministrazioni, che rendiate pubbliche e intimiate tutte queste cose in ogni luogo, sotto pena delle persone e delle cose, che nessuno osi uscire dal Regno per motivi di studio né che entro i confini del Regno osi apprendere o insegnare altrove, e che intimiate, sotto la pena predetta, ai genitori di regnicoli che si trovano in scuole fuori del Regno, di farli ritornare entro la festa del prossimo San Michele. Queste sono le condizioni accordate agli studenti:

in primo luogo che nella città predetta saranno dottori e maestri di qualsiasi disciplina. Quanto poi agli studenti, da qualsiasi luogo provengano, potranno trattenersi, dimorare e far ritorno, garantiti tanto nella persona quanto negli averi, senza subire alcun danno. Di quanto di meglio dispone la città in fatto di alberghi sarà dato in affitto agli studenti contro una pensione di due once d’oro, senz’altri carichi. Tutti gli alloggi saranno attribuiti in base alla valutazione di due cittadini e di due studenti, nei limiti della somma predetta e non oltre quella. Agli studenti sarà fatto un prestito da coloro che sono di ciò incaricati, saranno dati libri in prestito con carico di restituzione, garanti gli scolari che li abbiano avuti. Quanto allo studente che abbia ricevuto un mutuo, non lascerà la terra finché non abbia restituito il prestito stesso, o abbia restituito quanto avuto a titolo precario, sia che il prestito sia soddisfatto dallo stesso o che il creditore sia stato tacitato altrimenti. I predetti precari, poi, non saranno revocati dai creditori finché lo studente voglia rimanere nello studio napoletano. Tutti debbono essere sottoposti ai loro dottori e maestri. Non fissammo alcun limite riguardo al frumento, il vino, le carni e i pesci e le altre cose che facciano comodo agli studenti, poiché tutte quelle cose abbonda la provincia, e saranno vendute agli studenti secondo le modalità con cui sono vendute ai cittadini, anche per contratto.

Voi pertanto, che invitate a così grande e così lodevole opera e studio, avete da noi la promessa che saranno osservate le condizioni a voi prescritte e che da noi sarà reso onore alle vostre persone, e che sarà disposto perché da tutti sia resa osservanza a quanto di sposto.

Dato a Siracusa, il giorno 5 di giugno, XII anno dell’indizione.

Da La vita e il tempo di Federico II, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1970, pagg. 94 - 95.

Accanto: scultura di Federico II, parte dell’ornamento dell’Università di Napoli

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