
A seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea avvenuta nel 1993, con il “Trattato di Maastricht”, si è provveduto, tramite l’applicazione dall’art. 50 del D.L. 331/1993, ad istituire il “Modello Intrastat” , mediante il quale vengono elencati all’Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili effettuati da parte di ogni soggetto titolare di Partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea.
La realizzazione del Mercato Unico Comunitario ha avuto l’effetto di ridurre il controllo doganale nella circolazione delle merci, servizi, capitali e persone. Con la liberalizzazione, quindi, le funzioni doganali che erano non solo di carattere fiscale, ma anche statistico, sono venute a mancare.
Per ovviare al problema, l’Unione Europea ha provveduto ad istituire un meccanismo che attraverso un monitoraggio di dati provvedesse a fornire i dati statistici sullo scambio di merci e controllasse eventuali evasioni o frodi fiscali, funzioni che precedentemente erano svolte dalle Dogane.
Lo strumento che consente tale meccanismo informativo e di controllo per gli scambi intracomunitari è costituito da un sistema informatico unico europeo, denominato INTRASTAT.
Esso viene “alimentato” tramite l’invio periodico di modelli dichiarativi che elencano le transazioni di merci.
Gli Elenchi si distinguono a seconda che si riferiscano a cessioni intracomunitarie,Modello INTRA – 1 (di colore verde), oppure ad acquisti intracomunitari, Modello INTRA – 2 (di colore rosso). Ogni modello, poi, è composto da un frontespizio relativo ai dati aziendali, una prima sezione (INTRA BIS) che contiene le indicazioni analitiche delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e contenente sia i dati fiscaliche quelli statistici, ed una seconda sezione (INTRA TER) che viene utilizzata per correggere o eventualmente integrare modelli precedentemente presentati.
Clicca qui per accedere alla pagina relativa del sito delle Agenzia delle Dogane per scaricare i modelli
La presentazione dei modelli deve avvenire presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio nelle seguenti modalità:
* Modalità cartacea manuale - Presentando il modello direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente in formato cartaceo.
* Modalità manuale con floppy disk - Presentando il modello direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane in formato floppy disk.
* Modalità telematica - Presentando l’elenco degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie in via telematica all’Agenzia delle Dogane tramite il
servizio web dedicato. Scarica qui la guida relativa.
É obbligatorio indicare negli elenchi Intrastat le seguenti operazioni rilevanti ai fini IVA:
* Gli acquisti e le cessioni di beni mobili da fornitori e clienti appartenenti a stati membri della UE, e titolari di Partita IVA nel proprio stato.
* I servizi connessi agli acquisti e alle cessioni di beni mobili da fornitori e clienti appartenenti a stati membri della UE, e titolari di Partita IVA nel proprio stato.
* I movimenti di merci diversi dagli acquisti e dalle cessioni da e verso soggetti appartenenti a stati membri della UE, e titolari di Partita IVA nel proprio stato. In questo ultimo caso, l’elenco non deve essere compilato ai fini fiscali, ma ai soli fini statistici.
Gli elenchi riepilogativi vanno presentati obbligatoriamente entro scadenze prefissate sulla base dell’ammontare degli scambi intracomunitari di beni, realizzati dal soggetto passivo nell’anno solare precedente, distintamente per le cessioni e per gli acquisti.
Un eventuale superamento delle soglie previste determina una modifica della periodicità della presentazione degli elenchi.
I soggetti che iniziano l’attività di scambi intracomunitari di beni – cessioni e/o acquisti, sono tenuti ad osservare la periodicità basata sull’ammontare delle transazioni commerciali, che presumono di realizzare nel corso dell’anno.
Il calcolo si fonda sugli scambi avvenuti nel corso del primo dei singoli periodi di riferimento: mensile o trimestrale.
Periodicità delle cessioni
* Fino a 40.000 euro annuale
* Compreso tra 40.000 e 250.000 euro trimestrale
* Più di 250.000 euro mensile.
I soggetti obbligati a presentare gli elenchi delle cessioni con periodicità superiore a quella mensile, ad esempio trimestrale, possono volontariamente presentarli con periodicità mensile; quelli con periodicità annuale, possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile.
La scelta consente alle imprese una maggiore flessibilità nella gestione dei sistemi informatici e all’amministrazione finanziaria di disporre di un flusso maggiore ed immediato delle informazioni.
L’opzione di cui sopra è vincolante per il soggetto almeno per l’intero anno solare di riferimento in cui la esercita.
Nella ipotesi in cui l’ammontare delle cessioni superi durante l’anno:
* i 250.000 euro: la periodicità da trimestrale diviene obbligatoriamente mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento
* i 40.000 euro ovvero i 250.000 euro: la periodicità diviene obbligatoriamente trimestrale o mensile, a seconda dell’ammontare, a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento della soglia scelta in precedenza.
Per effetto della nuova periodicità, contestualmente alla presentazione del primo elenco, occorre presentarne un altro contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.
Esempio
* 1° trimestre: cessioni per 25.000 euro: la periodicità resta annuale
* 2° trimestre: cessioni per 35.000 euro: la periodicità diviene trimestrale [35.000 + 25.000 euro (trimestre precedente) = 60.000, essendo l’ammontare superiore alla soglia dei 40.000 euro per gli elenchi annuali].
L’elenco del trimestre luglio/settembre, da presentare entro il 31 ottobre, dovrà rispettare la periodicità trimestrale e contestualmente ad esso va presentato l’elenco annuale per le cessioni effettuate nel periodo gennaio/giugno
* 3° trimestre: cessioni per 270.000 euro: la periodicità diviene mensile a partire dal mese di ottobre e gli elenchi dovranno essere presentati entro il 20 novembre, mese successivo al trimestre in cui si è verificato il superamento della soglia. Anche per tutto l’anno seguente la periodicità sarà mensile.
Periodicità degli acquisti
* Fino a 180.000 euro annuale
* Più di 180.000 euro mensile
E’ stata soppressa la periodicità trimestrale.
Il soggetto può modificare la periodicità prescelta da annuale a mensile, tenendo presente però che la nuova scadenza è vincolante per l’intero anno solare in cui viene adottata.
La variazione della periodicità da annuale in mensile diventa obbligatoria qualora nel corso dell’anno l’ammontare degli acquisti superi la soglia di 180.000 euro.
Il nuovo termine decorrerà dal mese successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento del limite. Anche in questa ipotesi, contestualmente al primo elenco presentato per effetto della nuova periodicità, occorre presentarne un altro relativo agli acquisti effettuati nei mesi precedenti.
Esempio
Un soggetto che osserva la periodicità annuale, essendo l’ammontare degli scambi inferiore a 180.000 euro, se ad agosto supera detta soglia, la periodicità deve essere modificata da annuale in mensile. Di conseguenza, per gli acquisti relativi al mese di settembre la presentazione degli elenchi dovrà avvenire entro il 20 ottobre. Contestualmente sarà presentato l’elenco annuale per gli acquisti effettuati nel periodo gennaio/agosto.
Gli elenchi dei mesi seguenti: ottobre, novembre e dicembre, osserveranno la periodicità mensile, che resterà invariata per tutto l’anno successivo.
I termini per la presentazione degli elenchi sono così stabiliti:
* Cadenza mensile - Entro il giorno 20 del mese successivo.
* Cadenza trimestrale - Entro la fine del mese successivo alla fine del trimestre precedente.
* Cadenza annuale - Entro la fine del mese successivo alla fine dell’anno precedente.
Nel caso di presentazione in via telematica queste scadenze sono prorogate di ulteriori cinque giorni lavorativi.
NON VANNO INDICATI NEI MODELLI INTRASTAT LE SEGUENTI VOCI RIPORTATE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
* le cessioni gratuite di beni
* le operazioni di acquisto e/o di cessione di beni poste in essere da un soggetto privato
* la sostituzione di beni in garanzia
* i beni inviati per esposizione a fiere e mostre
* i beni spediti a terzi a titolo di tentata vendita (non perfezionata)
* Le riparazioni senza corrispettivo o gratuite
* gli imballaggi di natura passeggera
* i campioni commerciali
Dal 1° gennaio 2010 verranno modificate le regole riguardanti la disciplina dei modelli Intrastat.
Si indicheranno anche i dati relativi alle prestazioni di servizi, e cambierà la frequenza di presentazione, da trimestrale a mensile. Pertanto, la platea interessata alla compilazione ricomprenderà anche i professionisti.
Il modello dovrà essere compilato per ogni mese di calendario entro la fine del mese successivo. Gli stati membri possono autorizzare i soggetti passivi a presentarlo trimestralmente per le cessioni di beni, se il soggetto passivo non ha effettuato nel trimestre considerato, e nei quattro precedenti, cessioni intracomunitarie superiori a 50.000euro.
Ma queste novità saranno oggetto di un mio prossimi intervento.
Roberto Pagano
www.lacontabilitaonline.net

Roberto Pagano









orazio
10 Feb 2010 - 20:32 - #1Salve volevo sapere se acquisto prodotti dall’UE con un ammontare che non superino i 180.00€ L’iva quanto la devo pagare, entro i successivi 12 mesi o in un unica somma??