La tredicesima della Colf

Come calcolarla -Le varie modalità : Tempo pieno - Lavoro a ore-


In occasione del Natale i datori di lavoro domestico devono corrispondere a colf e badanti la tredicesima mensilita’. Alle lavoratrici in servizio dall’inizio dell’anno va pagata la stessa retribuzione spettante per il mese di dicembre.

I lavoratori domestici hanno diritto, come i dipendenti di altre categorie, alla tredicesima mensilità.

Il contratto di categoria stabilisce che il pagamento deve avvenire entro fine mese ma è buona norma provvedere con almeno una settimana di anticipo.

La tredicesima spetta in misura piena solo se l’attività è stata svolta per l’intero anno. In caso contrario vanno pagati tanti dodicesimi per quanti sono stati i mesi di effettivo lavoro, tenendo presente che le frazioni pari o superiori a 15 giorni si arrotondano al mese. Se, tanto per fare un esempio, la colf è stata assunta il 10 aprile del 2009 a fine anno il datore di lavoro deve pagare 9/12esimi della somma spettante per l’intero anno.

Nel periodo utile per il calcolo della tredicesima vanno considerati anche i periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e maternità.

Tempo pieno

Se la colf percepisce uno stipendio mensile il calcolo diventa di una facilità estrema: il datore di lavoro non deve fare altro che pagare alla lavoratrice una mensilità aggiuntiva, uguale a quella che spetterà per il mese di dicembre, maggiorata delle indennità di vitto e alloggio.

Quest’ ultime vanno conteggiate solo se la colf è convivente o se usufruisce in casa di uno o due pasti, sulla base di un valore convenzionale che nel 2009 è di 4,69 euro al giorno (1,709 euro per ciascun pasto e 1,478 per l’alloggio).

Lavoro a ore

Il caso più ricorrente è certamente quello del lavoro a ore, per il quale la tredicesima da pagare si ricava moltiplicando la paga settimanale per 52 e dividendo il risultato ottenuto per 12.

Accade spesso che le prestazioni vengano svolte in maniera discontinua, senza rispettare cioè un orario fisso nell’arco del mese o della settimana. In questo caso il conteggio diventa più complicato, perchè bisogna sommare tutte le retribuzioni pagate nel corso dell’anno e dividerne l’importo per 12. Il risultato ci riporta ad un salario mensile che corrisponde alla tredicesima da pagare alla lavoratrice.

Il pagamento della tredicesima non comporta un versamento aggiuntivo di contributi Inps. Il relativo valore è compreso infatti nella paga oraria su cui si pagano i contributi, maggiorando tale importo di un dodicesimo.

Il problema peraltro non si pone per i rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali, per i quali il contributo è fisso (0,97 centesimi l’ora) a prescindere dalla retribuzione corrisposta.

Anticipo del tfr

A fine anno la lavoratrice può chiedere che le venga liquidato, in aggiunta alla paga di dicembre e della tredicesima, il rateo del trattamento di fine rapporto (Tfr) maturato nel 2009.

Il datore di lavoro deve accogliere la richiesta. L’articolo 39 del contratto collettivo stabilisce infatti che l’anticipo va pagato, sia pure una volta all’annonella misura massima del 70% di quanto è stato maturato.

Fonte: Ipsoa

Roberto Pagano

www.lacontabilitaonline.net

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