| 1. Considerazioni generali.
Le
segnalazioni riguardano nuove applicazioni della telefonia mobile destinate ad
una utilizzazione in generale lecita ed anzi assai diffusa nel
quadro
della sfera personale e nella vita di relazione.
Si
tratta di utilità non molto dissimili da quelle consentite
da macchine fotografiche digitali collegabili ad un computer e che
tuttavia, per la diretta
connessione con un apparecchio di telefonia mobile digitale, permettono una trasmissione
ancora più rapida di immagini ad un numero indeterminato
di destinatari
anche attraverso Internet.
In questa sede si esaminano alcune
applicazioni anche illecite che potrebbero riguardare sia l’uso individuale da
parte di persone fisiche, sia altre
realtà come quella
dell’investigazione privata, con riserva di affrontare per tempo altre
problematiche applicative che si porranno nel prossimo futuro
a partire
dalla prevista estensione degli Mms alla telefonia fissa.
2. Con
gli Mms può realizzarsi un “trattamento” di dati personali.
Le immagini, i suoni e i filmati trasmessi tramite Mms possono contenere informazioni di carattere
personale relative ad un interessato identificato o
identificabile e in
particolare a persone fisiche (v. art. 1, comma 2, lett. c) della legge
31 dicembre 1996, n. 675, che riguarda “qualunque
informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale”).
La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e
divulgazione a terzi può integrare un “trattamento” di dati personali (lett.
b) art. 1 cit.) e potrebbe
anche riguardare la sfera della salute,
della vita sessuale o altre informazioni “sensibili” per cui sono previste
particolari garanzie a tutela degli
interessati (v. art. 22, comma
1, della predetta legge: si pensi alla riproduzione di immagini che
ritraggono disabili).
Nel richiamare in questa sede le cautele e gli
obblighi per chi si avvale di Mms, va anzitutto segnalato in quali casi si
applichi la normativa sul
trattamento dei dati personali e in
particolare la legge n. 675/1996.
src="/fotografare/myimg/150400_1.jpg" width=200 border=0>
3.
Quando non è applicabile la legge n. 675/1996
La legge n. 675/1996
non è applicabile quando gli Mms non comprendono dati
personali.
La medesima legge non è parimenti applicabile quando
singole persone fisiche trattano dati personali per “fini
esclusivamente personali”. In tal caso il
trattamento non è
soggetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e, in
particolare, a quelli previsti dalla legge n. 675/1996. Ciò,
tuttavia,
a condizione che le informazioni trattate “non siano
destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”.
La
legge n. 675 non opera ad esempio nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale ad amici o
familiari: il soggetto che la scatta o
che effettua la ripresa
con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere
strettamente personale (culturali, di svago o di
altro genere) e le
immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di
conoscibilità.
La medesima legge è al contrario applicabile nel diverso
caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi,
l’immagine sia
raccolta per essere diffusa in
Internet o comunicata sistematicamente a terzi.
Tra questi due
esempi vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta
particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.
Ad esempio
l’Mms può essere inviato con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un
numero assai ampio di destinatari. Qui si possono
determinare
condizioni pratiche nelle quali l’invio pur occasionale dell’immagine avviene
con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a
catena di
dati, in termini analoghi a quelli che rendono applicabile la legge n. 675/1996
alle comunicazioni episodiche di dati personali via Internet
effettuate
da singoli utenti attraverso il c.d. sistema Mlm (come rilevato dal Garante
nell’esame di diversi ricorsi).
Quale che sia il risultato -applicazione
o meno dell’intera legge n. 675/1996- la persona fisica che utilizza Mms per
fini esclusivamente personali deve
rispettare comunque l’obbligo di
mantenere sicure le informazioni raccolte (cfr. artt. 3, comma 2, e 15 legge n.
675/1996), tenendo conto che il
rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi
trattamenti (art. 1, comma 1, legge cit.) e che
se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale l’autore
del messaggio deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le
misure
idonee ad evitarlo (artt. 18 legge n. 675/1996 e 2050
Codice Civile).
4. Applicazione della legge n.
675/1996
(omissis - vedi link a fine intervento)
src="/fotografare/myimg/170761_1.jpg" width=250 border=0>
5.
L’utilizzo di Mms comporta comunque l’osservanza di altri
obblighi
Chi utilizza ed invia Mms -si applichi o meno la legge n.
675/1996- deve rispettare in ogni caso altri obblighi previsti a tutela dei
terzi dalla comune
disciplina civile e penale, anche nel descritto caso
di uso degli Mms per fini esclusivamente personali.
La raccolta, la
comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque
luogo nel rispetto dei diritti e delle
libertà
fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine
altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.
Si dovrà quindi
porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del
Codice Civile (”Abuso dell’immagine
altrui“).
Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie
previste per l’esposizione, la riproduzione e la messa in
commercio non consensuali del ritratto di
una persona (art.
96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore), le quali richiedono
il consenso della persona ritrattata a meno che la
riproduzione
dell’immagine sia giustificata “dalla notorietà o
dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi
scientifici,
didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico” e vietano,
comunque, l’esposizione o la messa in
commercio qualora rechi “pregiudizio all’onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona
ritrattata”
(art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n.
633).
(omissis)
Di conseguenza, chi utilizza Mms deve vagliare
tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non
ledano i diritti dei terzi,
evitando ad esempio di riprendere persone
in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità ed astenendosi ad
esempio dal divulgare
immagini, anche occasionalmente, ad un numero
elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a
conoscenza e possa attivarsi
al fine di tutelare la propria sfera
privata.
6. Ulteriori aspetti
Vanno infine segnalati
tre aspetti per completare il quadro delle garanzie necessarie o
opportune:
a) un primo riguarda l’eventualità che i gestori di
determinati luoghi aperti al pubblico o ad accesso selezionato (es.: palestre, circoli
sportivi, club)
inibiscano
o sottopongano opportunamente a determinate cautele l’utilizzo di Mms
all’interno dei locali. In tali casi le regole impartite vanno
rispettate
e la loro inosservanza rileva ai fini della valutazione
della liceità e correttezza di comportamenti difformi;
b) un secondo
aspetto concerne la nota sfera di tutela anche costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni
telefoniche che comporta il
divieto per i
fornitori di servizi telefonici, tutelato anche penalmente, di conservare
il contenuto dei messaggi Mms fuori dei casi legati a
particolari
servizi chiesti dagli abbonati interessati (sulla base di
un’adeguata informativa e consenso) e di accedervi a qualunque titolo tramite
propri incaricati;
c) l’ultimo profilo concerne l’eventuale conservazione
temporanea di Mms da parte di fornitori telefonici che offrano particolari
servizi di invio e
ricezione di messaggi Mms, in particolare ad
abbonati destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di
riceverli. In tali casi, qualora si
rendano accessibili i messaggi al destinatario via Internet, con un codice
personale ed entro un breve termine, è necessario che essi non
siano
conservati dal fornitore (dopo la lettura da parte del
destinatario stesso avvertito tramite Sms, oppure decorso il termine
prefissato). Particolare
attenzione dovrà essere posta ai profili di
sicurezza anche nell’invio agli abbonati e nella gestione dei codici personali
di accesso.
(omissis) |