Finanziamenti all’editoria per ipovedenti e non vedenti

Il decreto è stato pubblicato nella GU n. 82 del 7 aprile 2008. Il finanziamento per la realizzazione di progetti ammonta ad euro 2.750.000.

Il 18 dicembre 2007 è stato emanato dal Ministero dei Beni e le attività culturali il decreto che dà attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 2007, art. 2, che stabilisce per l’anno finanziario 2007 la somma destinata a interventi in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti, disciplinando i criteri e le modalità d’accesso ai finanziamenti.

Il decreto è stato pubblicato nella GU n. 82 del 7 aprile 2008.

I finanziamenti sono concessi alle case editrici o altri soggetti sulla base di progetti recanti l’articolazione della spesa prevista e contenere le seguenti tipologie di investimenti:

- investimenti finalizzati alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti;

- investimenti finalizzati alla creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi, specificamente fruibili dai soggetti ipovedenti e non vedenti;

- investimenti finalizzati alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.

I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione istituita presso il Ministero dei Beni culturali, che avrà il compito di accertare l’ammissibilità delle domande di partecipazione e di valutare la qualità tecnica dei progetti sulla base degli indicatori più avanti specificati.

Sono ammessi al finanziamento i progetti:

- di durata non superiore a 2 anni e che indichino la capacità produttiva generabile e la previsione del numero, tipo e quantità di opere da realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto.

- presentati da soggetti che dispongano legittimamente dei diritti d’autore relativi alle opere.

Il finanziamento per la realizzazione di progetti ammonta ad euro 2.750.000.

La Commissione provvederà a selezionare i progetti che rappresentino soluzioni idonee a consentire ai soggetti ipovedenti e non vedenti l’uso di prodotti editoriali secondo gli standard tecnici adatti alle peculiari modalità di fruizione legate all’handicap.

I progetti saranno selezionati sulla base dei seguenti indicatori:

- numero dei titoli messi a disposizione agli utenti disabili, che dovrà essere non inferiore ai tremila titoli l’anno corrispondenti alle novità librarie (2.000 di autore italiano, 500 di autore non italiano, 500 da fornirsi su richiesta dei disabili aventi diritto);

- modalità di distribuzione dei file agli utenti disabili, che dovrà comprendere la distribuzione attraverso supporto fisico e per servizio postale raccomandata espresso e/o ulteriori modalità, rispondenti alle principali richieste degli utenti disabili;

- varietà dei formati di file resi disponibili, che dovranno comunque comprendere quelli di tipo testuale;

- tempi di messa a disposizione dei file agli utenti disabili, che non potranno superare il termine di 72 ore dalla prima messa a disposizione del pubblico attraverso i canali distributivi;

- criteri di selezione delle novità librarie messe a disposizione degli utenti disabili.

Il soggetto che abbia ottenuto il finanziamento è tenuto, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, ad inserire la seguente dizione in tutte le opere eventualmente realizzate e destinate a non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera è stata realizzata mediante il finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei vari siti Internet in cui si pubblica il progetto realizzato.

Per maggiori informazioni, scrivere un messaggio e-mail all’indirizzo elettronico ipononvedenti@beniculturali.it indicando il codice “GSG 9387” nell’oggetto.

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