
L’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana assegna la potestà legislativa allo Stato ed alle Regioni (nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali), individuando le materie di legislazione esclusiva e concorrente.
In merito all’istruzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione” e legislazione concorrente (nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa) in materia di “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale”.
Le modifiche poste all’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana introducono la competenza legislativa esclusiva alle Regioni in merito a: organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione.