
COMUNICATO DA Segreteria, Ufficio Stampa e Cerimoniale Relazioni con l’Esterno Arcigay Firenze
Francesco Piomboni e il compagno Matteo Pegoraro, dopo che l’Ufficio Matrimoni del Comune di Firenze aveva dato loro l’appuntamento per la richiesta ufficiale di pubblicazione di matrimonio civile, si sono recati in mattinata presso l’Ufficio di Stato Civile in Palazzo Vecchio per richiedere formalmente di unirsi regolarmente in matrimonio con rito civile. La richiesta è stata però respinta in via ufficiale dal Comune di Firenze. La coppia annuncia il ricorso in tribunale. “Non c’è una norma che vieti il matrimonio omosessuale, né nel Codice Civile né nella Costituzione”
Venerdì 16 marzo 2007, in mattinata, la coppia si era recata presso l’Ufficio Matrimoni del Comune di Firenze per richiedere un appuntamento ove presentare domanda ufficiale di pubblicazione di matrimonio. L’usciere dell’ufficio ha dato loro l’appuntamento per la richiesta formale presso l’Ufficiale di Stato Civile per oggi, giovedì 29 marzo. Questa mattina alle ore 12,00 Francesco e Matteo si sono recati in Palazzo Vecchio, presso l’Ufficio di Stato Civile, e hanno richiesto in via ufficiale al Comune la pubblicazione di matrimonio. Richiesta che è stata respinta dal Responsabile dell’Ufficio di Stato Civile Comune di Firenze. Francesco Piomboni e Matteo Pegoraro, 32 e 21 anni, conviventi da circa un anno e mezzo, chiariscono che non c’è alcuna norma del Codice Civile o della Costituzione italiana che vieti il matrimonio a una coppia omosessuale, e che le norme del Codice Civile che sono all’oggetto del diniego non sono altro che frutto di una tradizione interpretativa, che fa uso dei termini “moglie” e “marito”, ma che – considerando che né il legislatore del 1942 né quello del 1975 si era posto il problema del matrimonio omosessuale, così come non lo aveva fatto il costituente – può essere di fatto riadattata da un giudice, nel momento in cui lo stesso prenda atto del cambiamento sociale (e così del cambiamento delle esigenze sociali) che da tempo è avvenuto nel nostro Paese.
“Infine, per quanto riguarda la nostra presunta contrarietà all’ordine pubblico secondo la circolare del Ministero dell’Interno 2/2001, chiariamo che sia la suddetta circolare sia il d. P.R. 396/2000 si riferiscono solo ed esclusivamente a matrimoni omosessuali celebrati all’estero, per cui venga espressamente richiesta la trascrizione in Italia, e pertanto non è sancito da alcuna norma in che termini, all’interno dello Stato italiano, la nostra coppia rappresenti una minaccia per l’ordine sociale nel momento stesso in cui le nostre pubblicazioni di matrimonio venissero approvate”.
MATTEO PEGORARO
L’articolo 2 del d. P.R. n. 136 del 31 gennaio 1958 definisce famiglia anagrafica “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito .”
L’articolo 4 del d. P.R. n.223 del 30 maggio 1989 dice: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”
Pertanto, se l’articolo 29 della Costituzione dice “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” si può evincere che il matrimonio può dunque, di fatto, essere estendibile anche a una famiglia omosessuale, composta cioè da due persone dello stesso sesso, poiché è famiglia quella formazione sociale che la stessa società qualifica come tale. «Naturale» non vuol dire certo che l’unione tra due persone debba preludere alla procreazione, da cui la necessaria diversità di genere dei nubendi. «Naturale» vuol dire semmai che è la società nel suo insieme a poter qualificare un certo gruppo sociale come famiglia. Se chi si oppone all’estensione dell’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali – quindi anche i giudici italiani – lo facesse riferendosi all’articolo 29 della Costituzione, commetterebbe un errore logico ancor prima che giuridico. Si tende infatti a ritenere che la famiglia, come società naturale, sia sempre e solo quella formata da due persone di sesso diverso, e poiché essa dev’essere fondata sul matrimonio (per vedere riconosciuti e garantiti i propri diritti) si deduce che il matrimonio debba essere a sua volta contratto sempre e soltanto da persone di sesso diverso. Questa premessa è di fatto sbagliata: la famiglia sfugge a ogni definizione giuridica (non è infatti definita né nel Codice Civile né nella nostra Costituzione).
La famiglia è dunque ciò che la società qualifica come tale in un certo momento storico; in questo momento storico è famiglia pertanto anche quella formata da due persone dello stesso sesso. Perché allora, se così non fosse, nella Carta di Nizza (dicembre 2000), trasfusa nella Costituzione per l’Europa – regolarmente firmata e accettata dallo Stato italiano – non si fa cenno alla diversità di sesso quando si garantisce, all’articolo 9 della stessa, il “diritto di sposarsi e di formare una famiglia”? Per altro, è interessante notare in Italia che la Magistratura afferma che “la Costituzione non costituisce di per sé ostacolo alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali sia la società ad attribuire il senso e il valore della esperienza ”.
Il matrimonio nel nostro ordinamento non è né eterosessuale né omosessuale. E’ chiaro che il legislatore né nel 1942 né nel 1975 si era posto il problema del matrimonio omosessuale, così come non lo aveva fatto il costituente. Non ponendo alcun divieto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, tuttavia, è a esse estendibile la relativa disciplina.
Il matrimonio non è “definito” nella Costituzione, né nel Codice Civile e neppure nelle leggi speciali che nel tempo hanno regolamentato l’istituto. Il matrimonio è una pratica sociale che serve a esprimere in un certo contesto sociale l’acquisizione di uno status, la modificazione della propria organizzazione di vita, del proprio ruolo nella società. Serve a ribadire la necessità che il resto del gruppo sociale rispetti la nuova condizione esistenziale acquisita. Serve, in poche parole, a rendere socialmente rilevante un proprio modo di essere nel mondo. Pertanto, poiché ognuno è libero di scegliere come condurre la propria esistenza, è impossibile stabilire a priori quale modalità di vivere la propria affettività debba simboleggiare il matrimonio.
Secondo l’articolo 2 della nostra Costituzione, infatti, “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
L’articolo 3 specifica poi che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.” E continua con “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Pertanto, se ci muoviamo sul terreno dei diritti anche solo individuali, come molti suggeriscono, la loro negazione si traduce in una discriminazione, in un continuo violare i principi generali di eguaglianza, di riconoscimento dell’altro. Spesso ci si dimentica (o peggio si finge di dimenticare) che il suddetto articolo 3 della Costituzione obbliga la Repubblica a rimuovere gli ostacoli generati – tra l’altro – da una condizione personale e che impediscono alla persona di realizzarsi fino in fondo.
Nell’articolo 2 della prima parte del Trattato costituzionale dell’Unione Europea, in cui si individuano e si definiscono gli obiettivi dell’Unione, si legge: “Valori dell’Unione - L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. L’aver sottoscritto il Trattato equivale ad affermare che il nostro Paese già oggi si impegna attivamente per la tutela dei diritti delle persone appartenenti ad una minoranza, ispirandosi al principio di non discriminazione, e soprattutto della dignità delle persone. Dignità altro non è che l’insieme dei valori di cui è portatore un individuo e che ne fanno un essere unico. Tutelare la dignità significa rispettare tali valori e consentire all’individuo di viverli

fabrizio maci








