Abbiamo ricevuto da Nautica le seguenti informazioni :
“Finalmente e’ stato pubblicato il 16 giugno u.s. il Decreto Interministeriale che proroga al 31 ottobre 2003 i termini per il pagamento della tassa di
stazionamento.
Ricordiamo, a quanti dovessero presentare memoria difensiva, di citare
gli estremi del Decreto Interministeriale, e quindi: “Decreto
Interministeriale del 6 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. n. 137 del
16-6-2003″.
Riportiamo, qui di seguito, il testo suddetto decreto.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 giugno 2003
Differimento del termine per il pagamento della tassa annuale di
stazionamento di cui all’art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
previsto dall’art. 65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(GU n. 137 del 16-6-2003).
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni, che disciplina la tassa di stazionamento per le
imbarcazioni e navi da diporto;
Visto l’art. 65, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che individua nel 31 maggio di ciascun anno o nel giorno precedente
all’effettiva messa in acqua dell’imbarcazione o della nave il termine
per il pagamento della tassa di stazionamento;
Considerato che il citato art. 65, comma 6, del citato decreto-legge
n. 331 del 1993 prevede che il termine di pagamento puo’ essere
modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, di
concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti, ora con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Ritenuto di dover corrispondere alla risoluzione della IX Commissione
del Senato che impegna il Governo ad “adottare con la massima
sollecitudine i provvedimenti necessari a differire sino al 31 ottobre
2003 il termine per il pagamento della tassa di stazionamento relativa
all’anno in corso”;
Decreta:
Il termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento di
cui all’art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, previsto dall’art.
65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, e’ differito al 31 ottobre 2003.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
” da NAUTICA

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