Si deve preliminarmente osservare come questa normativa riguardi ogni associazione sportiva e non solo gli enti che determinano il reddito in base ai criteri di cui alla L. n. 398/91. Un’associazione, ad esempio, può determinare il reddito derivante dall’esercizio di un’attività commerciale secondo il metodo ordinario e cioè effettuando la differenza tra i ricavi ed i costi effettivamente sostenuti. Anche in questo caso, però, i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti, “purché erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, devono essere trattati come i compensi corrisposti dalle associazioni sportive ex L. n. 398/91.
Il testo dell’art. 81, lett. m) del T.U.I.R., rinnovato dal citato art. 37, ha recepito quanto già disposto dall’art. 2, comma 4 del decreto n. 473/99 emanato in attuazione delle L. n. 133/99 prevedendo espressamente come la disciplina delle indennità di trasferta, dei premi, dei rimborsi forfetari di spese e dei compensi si applichi per le erogazioni effettuate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque altro organismo che persegua tali finalità, purché da essi sia riconosciuto. Un’associazione sportiva dilettantistica potrà, ad esempio, non essere affiliata ad alcuna Federazione, ma potrà essere riconosciuta da un ente di promozione sportiva (Uisp, AICS e così via). In questo caso potrà trovare applicazione la normativa in commento. Al contrario, ove l’associazione sportiva non fosse né affiliata ad una Federazione, né tantomeno riconosciuta da un ente di promozione sportiva, la disciplina in esame non troverà alcuna applicazione.
Una delle due modifiche sostanziali previste dall’art. 37 della L. n. 342/2000, rispetto alla normativa già vigente, riguarda il riferimento all’Unire.
Un’altra modifica, anch’essa avente contenuto sostanziale, riguarda l’ambito applicativo della nuova normativa. Prima dell’approvazione dell’ art. 37 il legislatore aveva limitato l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 25 “per le prestazioni inerenti alla propria attività” e per qualsiasi compenso corrisposto ”per promuovere l’attività sportiva dilettantistica”. L’attuale formulazione normativa si riferisce esclusivamente ai “compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.
E’ assolutamente evidente, quindi, la volontà del legislatore che attraverso la modifica della norma ha ristretto l’ambito applicativo della normativa in commento. Prima dell’approvazione della L. n. 342/2000, così come affermato dal Ministero delle finanze, la disciplina fiscale prevista per gli sportivi dilettanti era applicabile anche per le attività
amministrative o di gestione finalizzate alla promozione della pratica sportiva dilettantistica. Secondo questa interpretazione, i compensi corrisposti in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a favore di una segretaria, per la tenuta della prima nota di un’associazione sportiva, potevano fruire dei medesimi benefici fiscali previsti per i compensi corrisposti in favore di uno sportivo. Oggi non è più possibile fruire di questo trattamento fiscale agevolato. Nel caso di specie questi compensi non potranno fruire, come avviene per gli sportivi, di alcuna esclusione dalla tassazione ai fini dell’Irpef entro il limite annuale di 10 milioni di lire. Inoltre, dal 1° gennaio 2001 sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente ed assoggettati al trattamento fiscale previsto dal legislatore per questa categoria reddituale.
Al fine di individuare più correttamente l’ambito applicativo dell’art. 37 occorre osservare come l’Amministrazione finanziaria, mancando una disciplina legislativa specifica che definisca la figura degli sportivi dilettanti, abbia affermato in passato la necessità di prendere in considerazione le condizioni che determinano l’applicabilità della L. n. 91/1981 riguardante unicamente gli sportivi professionisti . Secondo l’orientamento ministeriale sono atleti dilettanti tutti coloro che non svolgono attività sportiva professionistica ai sensi della L. 23 marzo 1981, n. 91. Questa legge, infatti, stabilisce all’art. 2 i criteri di individuazione degli sportivi professionisti e cioè di quei soggetti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) che:
- esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso;
- con carattere di continuità;
- nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI;
- e che conseguono la qualificazione di sportivi professionisti dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse e con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica rispetto a quella professionistica.
Tutti coloro che si trovano in una situazione diversa rispetto alle condizioni sopra enunciate sono sportivi dilettanti.

Gianpaolo Concari








