La nuova formulazione dell’art. 81, lett. m) del T.U.I.R., così come modificato dall’art. 37, prevede espressamente per la prima volta i premi corrisposti agli atleti. Questa previsione esplicita consente di superare le numerose incertezze sorte durante la prima fase di applicazione del provvedimento. La normativa previgente (art. 25 della L. n. 133/99) faceva riferimento, infatti, ai compensi comunque denominati. Questa formulazione normativa era così ampia che, pur mancando un chiaro riferimento, sembrava applicabile anche ai premi. Oggi, invece, stante il riferimento diretto ai premi, ogni perplessità appare definitivamente superata.
Le novità più rilevanti sono quelle riguardanti i criteri di determinazione dei redditi. Queste modifiche hanno inciso direttamente sul testo dell’art. 83, comma 2 del T.U.I.R. Secondo il nuovo dettato normativo è previsto un unico limite di 10 milioni superato il quale l’importo percepito dallo sportivo diviene tassabile. Viceversa, al di sotto di questo limite, ogni compenso, indennità di trasferta, rimborso spese a forfait o premio, non concorre alla formazione del reddito tassabile. E’ assolutamente indifferente, quindi, che lo sportivo percepisca questi proventi per una o più prestazioni, in un’unica o più soluzioni.
Ciò che rileva, invece, è il superamento del limite di 10 milioni oltre il quale la somma percepita diviene tassabile. Sono stati abrogati i limiti previgenti di 90.000 ITL per ciascuna prestazione e di 6.000.000 ITL annui
Il nuovo testo dell’art. 25 della L. n. 133/2000 prevede in alcuni casi una tassazione a titolo di imposta e, in altri casi, una tassazione a titolo di acconto. Si tratta, indubbiamente, di una complicazione rispetto al passato quando l’unica forma di tassazione prevedeva l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta sui compensi o le indennità eccedenti i due limiti allora vigenti (90.000 ITL per ciascuna prestazione ovvero 6 milioni di lire annue). Questa ritenuta doveva essere applicata nella misura corrispondente al primo scaglione dell’Irpef e andava maggiorata con le addizionali previste per questo tributo. Lo sportivo non era mai obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi per la tassazione dei proventi percepiti nell’esercizio dell’attività sportiva per scopi dilettantistici.
Oggi, invece, dopo l’approvazione della L. n. 342/2000 i criteri di tassazione possono essere così sintetizzati:
- esclusione dalla tassazione Irpef per le somme non superiori a 10 milioni di lire annue;
- applicazione di una ritenuta a titolo di imposta sulla parte di imponibile non superiore a 40 milioni di lire (quindi fino a 50 milioni di proventi);
- applicazione di una ritenuta a titolo di acconto per la parte di imponibile eccedente i 40 milioni di lire (quindi oltre i 50 milioni di proventi).
La ritenuta a titolo di imposta deve essere applicata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (oggi il 18%) e maggiorata con l’applicazione delle addizionali Irpef. La ritenuta a titolo di acconto sarà determinata nella stessa misura percentuale. In questo caso, però, la parte di redditi soggetta a tassazione a titolo di imposta, concorrerà solo ai fini della determinazione delle aliquote applicabili durante la fase di compilazione del Modello Unico. Ad esempio, un compenso di 25 milioni di lire non sarà soggetto ad alcuna tassazione fino a 10 milioni e sconterà una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 18% (più le addizionali) sulla parte eccedente la franchigia e cioè su 15 milioni di lire. In questo caso, salvo il caso riguardante il possesso di altri redditi, non dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi. Se, invece, il compenso dovesse ammontare a 120 milioni di lire, la ritenuta a titolo di imposta (18% più le addizionali) verrà applicata su 40 milioni, la ritenuta a titolo di acconto (18% più le addizionali) verrà applicata su 70 milioni di lire, mentre 10 milioni di lire verranno esclusi da qualsiasi tassazione.
Per quantificare il conguaglio di imposta dei 70 milioni di lire da indicare nella dichiarazione dei redditi si dovrà partire non dall’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (18%), bensì direttamente dall’aliquota del 33% come se i proventi soggetti a ritenuta a titolo di imposta (40 milioni) dovessero essere indicati nel Modello unico.
Questo procedimento dovrà essere seguito, naturalmente, unicamente per determinare le aliquote applicabili ai redditi che confluiranno nella dichiarazione (70 milioni di lire) e non per tassare i 40 milioni di lire che rimarranno estranei a qualsiasi ulteriore obbligo.
Non concorrono alla formazione del reddito tassabile i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale. Non si tratta di una novità sostanziale rispetto alla precedente formulazione dell’art. 25 della L. n. 133/99. Il nuovo testo dell’art. 25, infatti, ha previsto espressamente ciò che il ministero aveva già affermato in via interpretativa .
Entrata in vigore
Le modifiche riguardanti la disciplina fiscale dei compensi corrisposti agli sportivi dilettanti sono entrate in vigore con effetto dal 1° gennaio 2000. Il legislatore ha dovuto dichiarare espressamente la correttezza dei comportamenti assunti nel rispetto delle previsioni normative vigenti anteriormente alla L. n. 342/2000. Per questo è stato precisato espressamente che non si farà luogo né a recuperi, né a rimborsi d’imposta, né all’applicazione di sanzioni.
(Nicola Forte - by courtesy)
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Gianpaolo Concari








