int: Gli incassi e i pagamenti per le associazioni sportive

Come effettuare gli incassi e i pagamenti nelle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale ex legge 398/91. L'intervento è di Nicola Forte che è già stato ospite di queste pagine. L'articolo è tratto dalla rivista Summa del mese di luglio/agosto 2001, rivista edita dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'impresa

Il legislatore fiscale, nel formulare la disciplina applicabile nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche si è preoccupato che alcune disposizioni, prevedendo un regime fiscale agevolato, fossero applicate solo in presenza di determinate cautele. In questo senso può essere spiegato il contenuto di alcune norme finalizzate all’esercizio di un controllo efficace da parte del fisco nei confronti di questi enti aventi natura associativa.
Il legislatore fiscale vuole controllare ed impedire che alcune associazioni, esercenti prevalentemente una vera e propria attività di impresa fruiscano, pur non avendone alcun diritto, delle disposizioni contenute nella L. n. 398/91 e nell’art. 25 della L. n. 133/99 relativamente ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti.

La normativa di riferimento

La prima norma in tal senso è quella contenuta nella originaria formulazione dell’art. 25 della L. n. 133/99 che così disponeva :”Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo … nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all’attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000 in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva”. Successivamente il regolamento n. 473 del 26 novembre 1999 ha conferito concreta attuazione a questa disposizione prevedendo come tutti i versamenti effettuati a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, ed i pagamenti eseguiti dalle medesime, dovessero essere effettuati attravero i conti correnti bancari o postali intestati all’associazione, ovvero mediante carte di credito o bancomat.

L’ambito applicativo della normativa di controllo - Le modalità di incasso e di pagamento
L’ambito applicativo di questa normativa finalizzata al controllo riguarda ogni associazione sportiva dilettantistica e non solo quelle che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. n. 398/91. Inoltre, essa riguarda anche il CONI, le federazioni e gli enti di promozione sportiva . Il canale bancario o postale deve essere utilizzato per gli incassi e i pagamenti ed in particolare:

- per le erogazioni liberali;

- per il versamento dei contributi e delle quote associative;

- per il versamento di quei proventi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 25 della L. n. 133/99 (raccolte di fondi effettuate in occasione di determinati eventi nel corso dell’anno);

- per il pagamento dei compensi, delle indennità, dei rimborsi spese forfetari e dei premi corrisposti, ad esempio, a favore degli sportivi dilettanti.

L’associazione sportiva, quindi, al fine di consentire al fisco i necessari controlli dovrà documentare i propri movimenti finanziari superiori ad un determinato importo stabilito attualmente nella misura di un milione di lire. I pagamenti e gli incassi dovranno essere effettuati, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal legislatore fiscale, attraverso bonifico bancario, carta di credito, bancomat ovvero per il tramite di un conto corrente postale. L’amministrazione finanziaria ha ritenuto idonei i pagamenti o gli incassi effettuati con assegni intestati all’associazione destinataria delle somme e recanti la clausola “non trasferibile”. In questo caso la destinazione finale dell’assegno sarebbe assolutamente certa diversamente da quanto si verifica per gli assegni ordinari. In ogni caso possono essere sempre stabiliti con uno specifico decreto ministeriale altri mezzi di pagamento idonei a fornire nei confronti del fisco le opportune garanzie di trasparenza dei diversi movimenti finanziari effettuati dalle associazioni sportive.

Un ulteriore spunto interpretativo circa i criteri applicativi di questa normativa ispirata al controllo della associazioni, è stato fornito dall’Amministrazione finanziaria con la Guida del Contribuente n. 8. Secondo il Ministero i versamenti rateali delle quote associative effettuati nel corso dell’anno possono essere fatti in contanti o con assegni bancari trasferibili se l’importo della singola rata versata è inferiore a 100.000 lire. Ad esempio, considerando che l’importo di 100.000 lire è stato recentemente elevato ad un milione di lire, un’associazione potrà incassare in contanti una quota associativa di 1.800.000 lire in due rate semestrali da 900.000 lire ciascuna.

Le novità introdotte attraverso la Legge n. 342/2000 e le sanzioni

La nuova formulazione della norma ripropone parzialmente, e in maniera diversa, la disciplina prevista dall’originario art. 25 della L. n. 133/99 e dall’art. 4 del già citato d.m. n. 473/99. La nuova disposizione è di difficile interpretazione. Non è facilmente comprensibile, infatti, se la parte del citato art. 4, non richiamato nell’art. 37, manifesti implicitamente la volontà del legislatore di voler abrogare parzialmente alcune disposizioni precedentemente in vigore. Riportiamo, qui di seguito, la disciplina contenuta nel terzo comma dell’art. 4 che a tutt’oggi sembra abrogato: “I pagamenti non inferiori a 100.000 lire effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante”. La nuova previsione del legislatore ha disposto l’adeguamento del limite di 100.000 lire elevandolo a 1.000.000 di lire, ma non viene fatto più alcun riferimento a qusta sanzione impropria. Pertanto deve ritenersi che, mancando nell’art. 37, un richiamo esplicito a questa disposizione di legge, il legislatore abbia voluto abrogarla. Si ritiene perciò che, nel caso in cui un’associazione dovesse percepire proventi non tassabili in base ad una specifica disposizione di legge, questi proventi continueranno ad essere detassati anche nel caso in cui il loro incasso, per un importo superiore ad un milione di lire, dovesse avvenire per contanti.

L’inosservanza delle disposizioni riguardanti le modalità di pagamento o di incasso dell’associazione determina, come già previsto dalla disciplina previgente, la decadenza dal regime forfetario di cui alla L. n. 398/91.

La vera novità, invece, consiste, nell’applicazione della sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Secondo le disposizioni in vigore, le associazioni che effettueranno pagamenti o incassi senza avvalersi del canale bancario o postale per un importo superiore ad un milione di lire saranno sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa prevista dal citato art. 11.

Anche in questo caso la norma è di difficile interpretazione in quanto le violazioni sanzionate dall’art. 11 non sono minimamente riconducibili, anche con un notevole sforzo interpretativo, al comportamento di quelle associazioni che effettuano pagamenti o incassi in contanti o con assegni trasferibili. Le previsioni dell’art. 11 riguardano ben altri comportamenti omissivi come, ad esempio, la mancata o incompleta risposta ai questionari inviati al contribuente, l’omissione o l’incompletezza delle comunicazioni richieste al contribuente da parte degli uffici finanziari, da parte della Guardia di Finanza, e così via. Si tratta di violazioni ben diverse rispetto alla fattispecie in esame. La violazione in discorso sembra destinata, almeno per ora, a rimanere impunita. L’unica conseguenza sarà data (ma non è cosa lieve!), per le associazioni sportive in regime di cui alla L. n. 398/91, dalla decadenza da questo regime forfetario particolarmente vantaggioso riguardante sia i criteri di determinazione del reddito, che l’imposta sul valore aggiunto.

Una delle prime conseguenze di questa situazione potrebbe essere la mancata tenuta delle scritture contabili (perché chi è in regime L. 398/91 è esentato dalla tenuta del registro degli acquisti) e la mancata registrazione dei documenti contabili su queste, fino alla omissione della presentazione delle dichiarazioni I.V.A. (periodiche ed annuali).

Commenti dei lettori

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  • Siciliani Giancarlo

    10 Sep 2010 - 18:13 - #1
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    le associazioni sportive dilettantistiche che prevedono nello statuto il collegio sindacale di tre membri deve svolgere il controllo della contabilità periodicamente, cioè ogni tre nesi?

  • Siciliani Giancarlo

    10 Sep 2010 - 18:15 - #2
    0 punti
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    le associazioni sportive dilettantistiche che prevedono nello statuto il collegio sindacale di tre membri,quest’ultimo deve svolgere il controllo della contabilità periodicamente, cioè ogni tre nesi e redigere apposito verbale?

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