In barba al termine imposto dalla legge (120 giorni) che disciplina le associazioni di promozione sociale, è stato pubblicato il regolamento di attuazione del Registro nazionale chiave di volta di tutto l’impianto legislativo.
Secondo quanto disposto dalla legge n. 383/2000 (cfr. art. 8, comma 1) il Ministero per la solidarietà sociale avrebbe dovuto emanare il regolamento per disciplinare le modalità di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale (a.p.s.) di carattere nazionale al relativo registro.
Il termine è stato abbondantemente disatteso poiché la legge sulle a.p.s. è entrata in vigore in data 11 gennaio 2001 mentre il regolamento
(d.m. 14/11/2001 n. 471) è stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002 ed è entrato perciò in vigore il 9 febbraio 2002.
Per una a.p.s. l’iscrizione al registro è la condizione essenziale per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 383/2000: si tratta di agevolazioni fiscali e della possibilità di concludere convenzioni con gli enti pubblici.
Ora manca l’istituzione dei registri regionali nei quali dovranno iscriversi le associazioni che non hanno rilevanza nazionale. Anche in questo caso l’iscrizione è condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali e per concludere convenzioni con gli enti pubblici.
Si preannunciano perciò ancora tempi relativamente lunghi prima che tutto l’impianto normativo sia a regime.
Tra le norme introdotte dal decreto ministeriale, vale la pena di ricordare che ai registri andranno comunicate anche le variazioni del consiglio direttivo. Si tratta di una norma che non mancherà di creare qualche problema quando si rinnoveranno le cariche sociali: la mancata comunicazione infatti può dar luogo anche alla cancellazione dal registro.
In un prossimo intervento andremo ad analizzare compiutamente le a.p.s.

Gianpaolo Concari









Paride
22 Mar 2009 - 23:17 - #1Salve, vorrei fondare una associazione che ha come scopo principale l’aiuto ai minori. Vorrei sapere se e’ possibile percepire uno stipendio in modo da poterni dedicare solo ed esclusivamente a questo.
Grazie mille
Paride
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A meno che non si costituisca un’associazione di volontariato (legge 266/91), non vi e’ alcun divieto alla corresponsione di un compenso o stipendio nell’ambito di enti senza finalita’ di lucro.
L’importante e’ che l’ammontare di tali emolumenti non finisca con il configurare una distribuzione indiretta di utili.
Saluti
Gianpaolo Concari - Guida al Non Profit