La novità più eclatante è che a questa nuova forma societaria si possono applicare le disposizioni fiscali previste dalla legge n. 398/91.
La novità è certamente di grande portata perché a queste società si applica la disciplina civilistica relativa all’autonomia patrimoniale perfetta ma anche quella fiscale che permette di forfettizzare l’I.V.A. e il reddito secondo le modalità previste dalle norme già in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche, così come sono applicabili tutte le innovazioni apportate per rilanciare le attività sportive dilettantistiche.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e potranno costituirsi secondo questi schemi giuridici:
a) associazione sportiva senza personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice civile
b) associazione sportiva con personalità giuridica, riconosciute ai sensi del d.P.R. 361/2000
c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti salvo quelle che prevedono le finalità di lucro
Per dare concreta attuazione a queste norme, occorre attendere l’emanazione di un apposito regolamento che disciplini i contenuti degli statuti o degli atti costitutivi con particolare riferimento a:
a) assenza delle finalità di lucro
b) rispetto del principio di democrazia interna
c) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
d) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina
e) gratuità degli incarichi degli amministratori
f) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
g) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi.
Il regolamento dovrà prevedere altresì le modalità di approvazione dello statuto e di riconoscimento, ai fini sportivi, e di affiliazione a una o più Federazioni sportive nazionali del Coni o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, anche su base regionale.
Dovrà inoltre disporre i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

Gianpaolo Concari








