Un nuovo giro di vite per verificare (almeno dal punto di vista formale) i requisiti necessari degli enti per essere considerati O.n.l.u.s.. Questo è, in sintesi, il contenuto del decreto ministeriale 18/07/2003 n. 266 (pubblicato in G.U. n. 218 del 19/09/2003 – in vigore dal 4 ottobre 2003).
Non poteva essere diversamente: dopo i primi risultati dei controlli, sarebbero centinaia le pratiche già trasmesse dai verificatori del Fisco all’Agenzia per le O.n.l.u.s. con annessa proposta di cancellazione dall’anagrafe delle O.n.l.u.s. di altrettanti enti.
L’avvio di una seria verifica dell’anagrafe delle O.n.l.u.s. era partito con l’emanazione della circolare ministeriale 26 febbraio 2003 n. 14/E che ha indicato alle agenzie delle Direzioni regionali (D.R.) le direttive da seguire per la verifica dei requisiti per il riconoscimento dello status di O.n.l.u.s., verifica di cui mi sono già occupato in un precedente intervento.
Le novità
Il decreto ministeriale prevede ora non solo l’invio del modello di comunicazione O.n.l.u.s. previsto dal d.m. 19 gennaio 1998, (scarica qui le istruzioni per la compilazione) ma anche di una dichiarazione di notorietà (in carta libera), resa dal legale rappresentante dell’ente e corredata dalla fotocopia di un suo documento d’identità, nella quale si attestano:
- le attività svolte
- il possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del d.lgs. 460/97.
Al posto della dichiarazione sostitutiva può essere allegata la copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente. Il modello e l’allegato devono essere:
- spediti in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, oppure - consegnato in duplice copia alla D.R. competente dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, la direzione ne restituisce una copia timbrata e datata per ricevuta, completa degli estremi di protocollazione.
Entro il prossimo 4 gennaio il direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà emanare un decreto che definirà il contenuto della dichiarazione di notorietà.
La D.R. dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione dopo aver controllato che:
a) il modello di comunicazione sia correttamente compilato
b) l’atto costitutivo o lo statuto contengano i requisiti formali previsti dall’art. 10 d.lgs. 460/97
c) siano stati allegati o la dichiarazione di notorietà o l’atto costitutivo o lo statuto
Se l’esame della documentazione dà esito positivo, la D.R. provvede ad iscrivere l’e.n.p. all’anagrafe unica delle O.n.l.u.s. dandone notizia all’ente stesso.
Entro 40 d dalla ricezione della documentazione, la D.R. può notificare il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione fornendo la necessaria motivazione.
La notifica deve avvenire a mezzo del messo comunale o di altri messi appositamente autorizzati e comunque ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 600/73 nel quale sono dettate rigide disposizioni in tema di notifiche che, se non rispettate, rendono nullo l’atto notificato.
L’ufficio, prima di respingere la richiesta di iscrizione, può invitare l’e.n.p. (anche a mezzo di appositi questionari) a fornire, entro 30 d, chiarimenti circa la rispondenza ai presupposti di legge dell’attività e dei dati.
La D.R. entro e non oltre i 20 d successivi provvede ad iscrivere l’ente all’anagrafe o a respingere definitivamente la richiesta.
Se la D.R. non invia alcuna comunicazione entro 40 d (o 50 d se ha richiesto un supplemento di notizie), la richiesta di iscrizione si intende accolta e quindi l’ente viene iscritto all’anagrafe unica delle O.n.l.u.s..

Gianpaolo Concari








