Un quesito legittimo, una risposta vaga

Un lettore della rivista “Terzo Settore” gruppo Il Sole-24 Ore, pone una domanda e gli esperti interpellati rispondono in modo un po’ vago...

A pagina 30 della rivista Terzo Settore – n. 12 dicembre 2003, viene riportato un quesito posto da un lettore che si chiede se le norme riportate dal decreto ministeriale n. 266/03 siano applicabili alle associazioni di volontariato iscritte negli appositi albi.

Il dubbio è legittimo: il decreto ministeriale non prende in esame le associazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali. Ma con ogni probabilità non si tratta di una dimenticanza bensì di una formulazione voluta.

Il decreto ministeriale prende in esame infatti gli enti non profit che devono chiedere il riconoscimento dello status di O.n.l.u.s..

Questi enti infatti devono dimostrare di avere determinati requisiti statutari per poter essere considerati O.n.l.u.s. e quindi meritevoli dei benefici fiscali.

Le associazioni di volontariato (ex legge n. 266/91) già iscritte nei registri regionali o in quelli delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative (ex legge n. 49/87) e le cooperative sociali (ex legge n. 383/91) sono O.n.l.u.s. di diritto così come stabilito dall’art. 10, comma 8, d.lgs. 460/97. Questi enti perciò non necessitano di alcuna dichiarazione ulteriore, in quanto le finalità per le quali sono stati costituiti e i loro atti costitutivi e/o statuti sono già stati vagliati da altre amministrazioni pubbliche.

Il decreto ministeriale, essendo un regolamento, interviene perciò correttamente senza sovrapporsi a quanto già stabilito per legge (o meglio decreto legislativo) e senza imporre obblighi superflui ad enti che la legge già considera O.n.l.u.s. a tutti gli effetti.

Il problema eventualmente sarebbe quello di censire in un’unica anagrafe anche le O.n.l.u.s. di diritto che invece restano iscritti, rispettivamente, in registri regionali, oppure presso il Ministero degli Affari esteri e nei registri prefettizi, ma questo però è un altro problema perché i dati potrebbero essere acquisiti attraverso procedure concordate con le altre amministrazioni dello Stato.

La risposta al quesito si conclude con la frase “sarebbe comunque auspicabile una pronuncia chiarificatrice da parte dell’amministrazione finanziaria”. A mio parere non è necessario alcun intervento essendo la situazione ben chiara e correttamente regolamentata.

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