L’occasione di un parere ad un cliente mi dà la possibilità di pubblicare questo intervento: ho infatti ricostruito la vicenda relativa agli acquisti di ambulanze e di beni strumentali da parte delle O.n.l.u.s.. Normalmente questi enti essendo considerati, ai fini I.V.A., “consumatori finali” non possono operare la detrazione dell’imposta per cui l’acquisto viene gravato dall’I.V.A. (per lo più al 20%).
Nell’intervento si parlerà di O.n.l.u.s. anche se nei provvedimenti legislativi e nella prassi ministeriale si continua a fare distinzione (e non si capisce il perché) tra associazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato ex legge 266/91 e le O.n.l.u.s.. La distinzione non ha motivo di esistere perché le associazioni di volontariato sono considerate O.n.l.u.s. di diritto ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 460/97. Basterebbe perciò dire “O.n.l.u.s.” senza ulteriori specificazioni.
Rispetto alle prime interpretazioni ministeriali, il Ministero ha ristretto il campo di applicazione della legge 266/91 dove, nell’art. 8 comma 2, si affermava che tutte le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato (allora le O.n.l.u.s. non esistevano ancora) non si considerano cessioni di beni o prestazioni di servizi. Il Ministero, attraverso la circolare 25/02/1992 n. 3 (cfr. ultimo paragrafo), aveva affermato che per “operazioni effettuate” si dovevano intendere sia le operazioni attive sia quelle passive (acquisti) che però dovevano essere limitate agli acquisti di beni mobili registrati destinati all’attività sociale svolta dall’organizzazione. Per tali si dovevano intendere gli acquisti di ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso “attesa la loro sicura utilizzazione nell’attivita` sociale da queste svolte”.
Con la risoluzione ministeriale 08/09/1998 n. 138/E il Ministero ha poi negato la possibilità di acquisto in regime di non applicazione dell’I.V.A. di apparecchiature mediche, effettuate da un’associazione di volontariato, per essere donate ad enti ed organismi della sanità pubblica. La motivazione sta nel fatto che le estensioni delle agevolazioni in materia I.V.A. sarebbero andate in contrasto con la VI direttiva Cee n. 388/77 del 17 maggio 1977.
Attraverso l’art. 96 della legge 21/11/2000 n. 342 al fine di sostenere l’attività delle associazioni di volontariato è stato istituito uno stanziamento annuale non inferiore a 7.746.853 EUR (15 mld di lire) a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il decreto 28/08/2001 n. 388 ha stabilito le modalità di accesso al fondo. Il contributo può essere utilizzato per l’acquisto di ambulanze o di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per loro caratteristiche non possono essere utilizzati senza radicali trasformazioni.
In alternativa a quanto stabilito dalla legge n. 342/2000 è previsto che per gli acquisti di ambulanze le O.n.l.u.s. possano ottenere il contributo mediante riduzione del prezzo finale del 20%.
La riduzione del prezzo viene poi recuperata dal venditore mediante la concessione di uno speciale credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi.
Dall’esame della normativa appare evidente che per l’acquisto di autoemoteche non si possa usufruire dell’agevolazione fiscale (credito d’imposta a favore del venditore) prevista dalla legge n. 342/2000 atteso che la norma prende in esame esclusivamente le ambulanze. Le O.n.l.u.s. acquirenti potranno invece chiedere il contributo sempre ai sensi della legge n. 342/2000 e del decreto ministeriale 28/08/2001 n. 388 ovviamente purché vi siano fondi disponibili.
La cessione di un’autoemoteca è soggetta ad I.V.A. in quanto nell’art. 10 d.P.R. 633/72 (cfr. punto n. 12) si afferma che sono esenti solo le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 fatte alle O.n.l.u.s. vale a dire le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Deve trattarsi perciò di una donazione e non di una cessione a titolo oneroso. Vale inoltre la pena di sottolineare che l’eventuale cessione a titolo gratuito a favore delle O.n.l.u.s. comporta la riduzione della detraibilità dell’I.V.A. a carico dell’impresa cedente per effetto delle regole del pro-rata.
Peraltro il Ministero è tornato sulle proprie decisioni con la circolare 30/11/2000 n. 217/E ponendo in evidenza che le disposizioni contenute nell’art. 8 della legge 266/91 (che prevedono la non rilevanza ai fini I.V.A. delle cessioni di autoambulanze a favore delle associazioni di volontariato) sono in contrasto con la VI Direttiva Cee n. 388/77 del 17 maggio 1977. Nella stessa circolare si evidenzia inoltre che le O.n.l.u.s. possono raggiungere la non imponibilità ai fini I.V.A. utilizzando il meccanismo della riduzione del prezzo all’acquisto mediante credito d’imposta a favore del venditore contenuto nella legge n. 342/2000.

Gianpaolo Concari









titti_84
27 Oct 2010 - 11:10 - #1buon giorno, volevo sapere se quando una onlus, costituita da disabili con problemi motori e articolari, ma senza alcuna disabilità mentale vorrebbe acquistare dei supporti informatici per finalità della onlus, il fonitore che iva dovrebbe applicare? il 20% o il 4% in quanto la finalità delle onlus e aiutare queste persone?
grazie mille