In seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 22 marzo 2004 n. 72 (convertito dalla legge n. 128/2004) le associazioni sportive dilettantistiche devono modificare i propri statuti salvo che gli stessi non contengano già le clausole introdotte con questo provvedimento legislativo. Le nuove regole valgono anche per le società sportive dilettantistiche, nuove entità che il legislatore ha voluto introdurre per dare più impulso all’attività sportiva nel nostro Paese.
Nel decreto legge (cfr. art. 4) non si fissa una scadenza entro la quale occorre adeguare gli statuti, ma sarebbe opportuno provvedervi al più presto dal momento che la fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 nel testo ora in vigore. Ma per avere un quadro completo della situazione, ovviamente, è bene consultare anche l’art. 90 della legge 289/2002.
Le clausole richieste negli statuti, oltre alla denominazione dell’associazione (o della società) sono le seguenti:
a) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica.
b) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione.
Dovrà perciò essere indicata la figura dell’associazione che ha la rappresentanza legale dell’associazione.
c) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
La distribuzione indiretta di utili è un concetto un po’ vago se non vengono previste alcune situazioni ben definite. Può essere considerata tale (per analogia rispetto a quanto disposto per le O.n.l.u.s.) il pagamento di compensi agli amministratori o ai dipendenti superiori a quanto stabilito per legge o dagli accordi collettivi di lavoro ecc.
d) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.
Questa norma è la più interessante per le associazioni che gestiscono palestre dove gli utenti diventano anche soci ma spesso non vengono resi partecipi della vita associativa. Le società sportive dilettantistiche, essendo più chiuse, potrebbero avere problemi a fornire servizi “detassati” ai propri utenti. Il problema potrebbe essere risolto nel momento in cui la società sportiva è affiliata ad una federazione (o ad un ente di promozione sportiva): in questo caso gli utenti, tesserati alla medesima federazione o ad un’altra associazione a sua volta affiliata ad una federazione o ad un ente di promozione sportiva, potranno usufruire dei servizi in regime di non applicazione I.V.A. e i corrispettivi saranno considerati detassati.
e) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
f) le modalità di scioglimento dell’associazione;
g) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa e delle associazioni.
Questo obbligo appare non del tutto coerente con quanto stabilito per la generalità delle associazioni per le quali è previsto l’obbligo di un parere preventivo all’Agenzia per le O.n.l.u.s. circa la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione.
Nel decreto legge si dispone anche il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI oppure, nell’ambito della stessa disciplina, che fa capo ad un ente di promozione sportiva.
Ovviamente, qualora le società e le associazioni sportive dilettantistiche avessero gli statuti che contengono già tutti i requisiti richiesti nel decreto legge, potranno integrare la denominazione sociale attraverso la determinazione assunta dall’assemblea (ordinaria) dei soci.
Da ultimo, ma non per importanza, nel caso si intendesse modificare lo statuto si dovranno tenere presente anche le norme imposte dalla federazione sportiva o dall’ente di promozione sportiva al quale ci si vuole affiliare: in caso contrario si rischia di vedere respinta la richiesta di affiliazione e quindi il venir meno delle agevolazioni fiscali.

Gianpaolo Concari








