Il primo punto affrontato nella circ. n. 59/E del 31/10/2007 è quello delle organizzazioni che si sono dotate di una struttura federativa. Le soluzioni prospettate sono per lo più condivisibili anche se ci si chiede se occorreva una presa di posizione ministeriale sulla questione. Evidentemente non vi è una uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Le direttive impartite dall’Agenzia delle Entrate prevedono che la struttura degli enti organizzati su base federativa debba essere attentamente valutata basandosi, a titolo esemplificativo, su questi elementi:
potere dell’ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma
l’esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell’associazione locale
la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale
In merito all’organizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa abbia soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di:
decidere la propria gestione
deliberare provvedimenti modificativi dell’originario statuto
nominare i membri dell’organo direttivo
deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell’ente.
Tuttavia, occorre osservare che la redazione di un proprio bilancio, separato da quello nazionale, non è un elemento di per sé essenziale: una sezione locale (non dotata di autonomia patrimoniale) di un ente può redigere un bilancio proprio per attuare un controllo gestionale, ma il solo bilancio non può essere considerato un indice di autonomia.
E’ invece indice di autonomia il bilancio sottoposto per statuto all’approvazione dell’assemblea dei soci della sezione locale.
La possibilità di modificare lo statuto originario, in realtà non significa molto perché tale evenienza il più delle volte pone al di fuori del contesto federativo l’associazione: nella realtà, è assai frequente che l’associazione “madre” imponga un modello di statuto alle associazioni “figlie” nonché la clausola per la quale ogni modifica statutaria o è approvata dalla “madre” o all’associazione “figlia” non è rinnovata l’affiliazione.
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Gianpaolo Concari








