soci e prestazioni lavorative

Gentile Guida, le chiedo se vi sono attualmente limiti nella normativa vigente che impediscono, vietano o limitano i rapporti di lavoro (dipendente o autonomo) fra i soci fondatori (o non) e una associazione culturale non riconosciuta. In particolare la prestazione nei confronti dell'associazione può essere eventualmente fornita da chiunque o alcune figure dell'associazione non possono prestare lavoro retribuito (presidente, amministratori, ecc.)??. Quale è la normativa di riferimento eventualmente applicata?? Inoltre le chiedo se i soci fondatori, che successivamente cedono ad altri soci la gestione dell'associazione, rispondono ancora patrimonialmente per la gestione successiva alla loro? Ringraziandola, la saluto cordialmente

Le vostre domande
Non sempre i rapporti di lavoro dipendente o autonomo sono incompatibili con i rapporti associativi. In base alle mie conoscenze sulle associazioni culturali, non vi sono norme che considerano incompatibili la qualifica di socio e quella di lavoratore retribuito.

Al contrario, nelle associazioni di volontariato ex legge 266/91 la incompatibilità è insanabile: nell’art. 2, comma 3, della legge quadro sul volontariato si afferma dice che
la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte

Nelle associazioni di promozione sociale ex legge 383/2000, all’art. 18 si prescrive che
le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita’ prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
La situazione in questo caso è meno drastica della precedente perché prevede una situazione di normalità (prestazioni volontaristiche) ma non esclude le eccezioni (le prestazioni retribuite).

Se lo statuto non prevede diversamente, quindi le prestazioni rese dai soci possono essere retribuite. Occorre poi verificare la tipologia delle prestazioni: se un socio svolge un’attività di guardiano (poniamo per ipotesi) non può essere retribuito in qualità di amministratore dell’associazione in quanto tale prestazione prevede lo svolgimento di atti gestori e non di guardiania.

Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, nell’art. 18 del codice civile, si legge che gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
Mi pare che sia evidente la possibilità di individuare le responsabilità patrimoniali di ciascuno sempreché le decisioni prese abbiano lasciato traccia evidente.

Saluti

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