E’ destinato a cambiare profondamente uno dei principi cardine dell’I.V.A., la territorialità dell’imposta, in altre parole il luogo in cui essa si applica. Più precisamente il cambiamento riguarderà i criteri di applicazione dell’imposta ai servizi e, conseguentemente, gli adempimenti fiscali connessi.
Tutto questo per recepire le direttive comunitarie 8/2008/Ce, 9/2008/Ce e 117/2008/Ce varate allo scopo di tassare i servizi nel luogo di fruizione e di fronteggiare le frodi fiscali alquanto frequenti nelle operazioni intracomunitarie.
Perciò i criteri che erano alla base dell’art. 7 del d.P.R. 633/72 saranno modificati e questo comporterà un ampliamento dell’uso dell’inversione contabile (o reverse charge) che prevede l’emissione da parte dell’utilizzatore italiano di un’autofattura con conseguente liquidazione dell’imposta.
Sino al 31/12/2009 (salvo proroghe dell’ultimo minuto), la territorialità dell’I.V.A. per i servizi funziona così:
– nel comma 3 dell’art. 7, si stabilisce una regola generale e cioè che un servizio è soggetto ad I.V.A. a seconda del luogo di domicilio/residenza del soggetto che ne usufruisce
– nei commi successivi, sempre dell’art. 7, si stabilisce una serie di deroghe al criterio generale, tanto che viene da dire che l’eccezione è (di fatto) la regola.
Aggiungiamo che attualmente, per gli enti non commerciali, vige la regola secondo la quale se il servizio è reso in ambito di attività istituzionale, si applicano le regole del B2C (business to consumer) e quindi è il prestatore che applica l’imposta del paese europeo in cui ha sede. Se il servizio è reso in ambito commerciale, si applicano le regole del B2B (business to business) e quindi l’I.V.A. è autoliquidata dall’ente.
Dal 1° gennaio 2010 le novità saranno diverse:
– il criterio sarà quello del luogo in cui ha sede il committente che corrisponde, ma non necessariamente, al luogo in cui il servizio è “consumato”. In tal modo il gettito dovrebbe affluire all’erario dello stato che ha titolo alla sua percezione.
– anche gli enti non commerciali che operano in regime istituzionale saranno “attratti” nell’ambito delle regole del B2B con ampliamento degli adempimenti a loro carico, di cui si parlerà più approfonditamente nel prossimo intervento.
Per gli enti non commerciali si estenderanno ai servizi le regole che già ora sono valide per le operazioni intracomunitarie che riguardano i beni e quindi, se si supereranno i 10.000 EUR/anno (limite così modificato dall’art. 24, comma 4, legge n. 88/2009) di acquisti intracomunitari tra beni e servizi, l’ente dovrà chiedere la partita I.V.A. e liquidare l’imposta eseguendo un apposito versamento e presentando le dichiarazioni del caso.
Attualmente (e quindi per i beni intracomunitari) si tratta del mod. intra-12 e del modello intra-2.
Ovviamento è prevista l’introduzione di un nuovo modello intra proprio per poter accogliere le operazioni relative ai servizi.
Altra novità in arrivo è la modalità di presentazione del modello che avverrà esclusivamente attraverso i canali telematici, con conseguente obbligo di identificazione e accreditamento se l’ente intende presentarli in proprio. E’ comunque sempre possibile utilizzare intermediari telematici già abilitati al servizio telematico previsto dall’Agenzia delle Dogane.
Nel prossimo intervento andremo ad individuare i nuovi adempimenti.

Gianpaolo Concari









gianluca
12 Mar 2010 - 07:30 - #1ottimo
GRAZIA TOMASSO
03 Aug 2010 - 15:08 - #2è ben articolato e sintetico