Parlare di reverse charge negli enti non profit è un po’ raro. Allora chiamiamolo con la traduzione italiana che è stata data a questo termine: inversione contabile.
Normalmente l’I.V.A. è applicata da chi vende beni o eroga servizi cioè da chi emette la fattura che poi provvede a liquidare periodicamente l’imposta. L’inversione contabile ribalta questo obbligo in capo a chi acquista cioè al soggetto passivo dell’imposta.
Come si è detto nella prima parte di questo intervento, gli enti non commerciali sono quasi sempre stati considerati come operatori B2C. Dal 1° gennaio 2009, per quando concerne i servizi, è più facile che siano considerati soggetti passivi, ancorché operanti in regime istituzionale.
Tale status comporta che chi avrà operazioni di acquisto di beni e/o servizi intracomunitari per un importo superiore a 10.000,00 EUR/anno, dovrà acquisire comunque una partita I.V.A. e:
– convertire in euro l’ammontare del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla formazione della base imponibile se sono espressi in valuta estera. Il risultato della conversione è annotato materialmente in calce alla fattura;
– integrare la fattura di acquisto con l’annotazione dell’imposta in base all’aliquota applicabile tempo per tempo vigente in Italia e applicabile al bene o al servizio acquistato, oppure il titolo di non applicabilità dell’imposta.
– emettere un’autofattura
– annotare nel registro degli acquisti la fattura intracomunitaria entro il mese successivo a quello di ricevimento
– annotare nel registro delle fatture emesse l’autofattura entro il mese di emissione.
– presentare all’Agenzia delle entrate il modello Intra-12, la cui struttura sarà probabilmente rivista per effetto delle nuove norme. Il modello si presenta entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state effettuate le registrazioni di acquisto. Non è escluso che in futuro anche questo adempimento avverrà in modo telematico;
– se si tratta di imposta indetraibile perché gli acquisti sono stati effettuati in ambito istituzionale occorre versare l’imposta entro lo stesso termine di presentazione del modello;
– presentare il modello Intrastat con cadenza mensile o trimestrale mediante trasmissione telematica entro il giorno 19 del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento.
Se si effettuano acquisti in ambito di regime commerciale, l’I.V.A. relativa a questo regime è invece liquidata e versata in base alle liquidazioni periodiche mentre restano invariate le modalità di presentazione del modello intrastat.
E’ curioso notare che, per quanto riguarda il versamento dell’imposta, dovendo utilizzare il modello F24, si debba indicare il codice 6099 che corrisponde a quello dell’I.V.A. annuale. E’ auspicabile che siano istituiti dei codici diversi per le operazioni intracomunitarie in modo che non si generi confusione tra i versamenti effettuati da quei soggetti che, avendo anche un’attività commerciale, effettuano il versamento dell’I.V.A. annuale in date diverse (16/03 o in occasione dei versamenti del modello unico).
Altra questione da risolvere è la mancanza di tempo per l’emanazione degli strumenti normativi per rendere effettive tutte le novità annunciate. Il meccanismo scatta infatti non solo in Italia ma anche in tutta l’Unione Europea e questo per evitare che si creino duplicazioni di imposta. In Italia il provvedimento ha la forma di una legge delegata e quindi di un decreto legislativo il cui schema è stato licenziato dal Governo agli inizi di novembre. Tuttavia il decreto legislativo deve effettuare alcuni passaggi necessari attraverso le commissioni parlamentari e poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale da cui discende la cosiddetta vacatio legis normalmente di 15 giorni. E’ di tutta evidenza che si è già fuori tempo massimo. Inoltre questo riduce il tempo a disposizione degli operatori per assimilare le novità e predisporre le procedure necessarie. Allo stesso modo anche i produttori di software devono predisporre gli aggiornamenti necessari e al momento i tracciati record disponibili non sono ancora definitivi.
Qui si possono trovare le bozze dei modelli intrastat rinnovati alla luce delle novità legislative.
Al momento della pubblicazione di questo intervento (4 gennaio 2010) il decreto legislativo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 58/E del 31/12/2009 in cui si invitano gli operatori a seguire quanto riportato nelle direttive comunitarie. In pratica una partenza “al buio” del nuovo regime nonostante sia trascorso più di un anno dall’approvazione delle direttive comunitarie.

Gianpaolo Concari









Matteo10
09 Apr 2010 - 18:07 - #1Allo stato attuale quali sono gli adempimenti obbligatori per il discorso Intra U.E.?
Sembra sia calato un silenzio e non si sa neanche come comportarsi…