Se l’associazione di cui si sta parlando è un’associazione di volontariato ex legge 266/91 ogni rapporto lavorativo retribuito (sia dipendente che di lavoro autonomo) è vietato (cfr. art. 2 comma 3 della legge 266/91).
Anche le associazioni di promozione sociale(ex legge 383/2000) devono avvalersi prevalentemente delle prestazioni volontarie dei soci, ma in questo caso la disposizione non è così tassativa.
Fatte queste considerazioni prelinari, le associazioni possono avvalersi dell’opera retribuita dei soci. Esiste comunque una limitazione nell’ammontare massimo delle retribuzioni, costituito dal divieto di corrispondere utili in modo indiretto. In altri termini si vuole evitare che i soci percepiscano utili in modo surrettizio, aumentando le proprie retribuzioni ad arte. Per questo rimando a quanto disposto dal d.lgs. 460/97 a proposito delle O.n.l.u.s..
Non mi è invece chiaro che cosa tu voglia dire circa la compilazione del modello unico e la coesistenza di partita iva.
Infatti se l’associazione si avvale di prestazioni di personale dipendente o di co.pro. oppure di prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale è obbligata comunque a compilare il modello Unico per la parte IRAP, nel qual caso occorre distinguere se le retribuzioni (intendendole relativa a lavoro dipendente, co.pro. o occasionali) sono riferite all’attività “istituzionale” o all’attività “commerciale”.
Nel caso di esercizio di attività istituzionale si dovranno prendere in considerazione:
- l’ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente corrispondente all’ammontare ai fini previdenziali
- le somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. e co.pro.)
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale
A queste si sottraggono:
- le spese relative agli apprendisti e ai disabili
- le spese per il personale impiegato con contratto di formazione e lavoro
Come vedi, non si parla di oneri previdenziali.
In caso di esercizio di un’attività commerciale se l’associazione determina il proprio reddito in modo ordinario (ricavi - costi), le retribuzioni, il t.f.r., gli oneri previdenziali, i compensi per co.pro. e per lavoro autonomo occasionale non sono deducibili e quindi non sono presi in considerazione nella compilazione del modello. Sono invece deducibili:
- i premi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es. INAIL).
- le spese relative agli apprendisti e ai disabili
- le spese per il personale impiegato con contratto di formazione e lavoro
Se invece il reddito è forfetizzato, allora occorre aggiungere a questo:
- ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente corrispondente all’ammontare ai fini previdenziali
- somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. e co.pro.)
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
- interessi passivi (li cito per completezza di trattazione anche se non interessano la domanda)
Anche in questo caso sono deducibili:
- i premi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es. INAIL).
- le spese relative agli apprendisti e ai disabili
- le spese per il personale impiegato con contratto di formazione e lavoro
Ovviamente, se le retribuzioni sono promiscue e quindi interessano sia l’attività istituzionale sia quella commerciale, si dovrà scindere la parte riferibile a ciascuna attività e andarla a inserire nel calcolo della base imponibile di ciascuna attività secondo le regole sopra stabilite.
Ai fini I.Re.S. (ex I.R.Pe.G) la determinazione del reddito imponibile si ha solo nel caso di esercizio di un’attività commerciale. In questo caso le retribuzioni, i compensi per co.pro. o per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i relativi oneri previdenziali sono totalmente deducibili, sempreché il reddito sia determinato in modo ordinario.
Infatti se la determinazione è forfaitaria è chiaro che i costi non saranno presi in considerazione in alcun modo, essendo gli stessi assorbiti dalla percentuale del forfait.

Gianpaolo Concari








