Un’altra particolarità del modulo RW è che, non solo si devono indicare i singoli trasferimenti dall’Italia verso l’estero, dall’estero verso l’Italia e estero su estero, ma occorre pure indicare i saldi dei conti correnti e delle altre disponibilità al termine del periodo di imposta.
In caso di valute estere, occorre applicare il cambio stabilito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/02/2010
Il modulo è suddiviso in tre sezioni:
la prima riguarda le movimentazioni effettuate attraverso intermediari non residenti;
la seconda riguarda la consistenza delle disponibilità detenute all’estero (rapporti bancari ma anche la disponibilità di beni immobili);
la terza riguarda le movimentazioni effettuate attraverso intermediari residenti in Italia,
per la cui compilazione si deve far riferimento alle istruzioni ministeriali.
E’ bene tenere presente che le sanzioni relative alla mancata presentazione del modulo RW sono alquanto pesanti e possono retroagire (al momento) sino al 2004 a meno che sia stato effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione attraverso lo scudo fiscale. Tra l’altro le sanzioni sono state inasprite attraverso l’art. 12, d.l. 78/2009: si arriva a sanzioni che variano dal 10% al 50% degli importi non dichiarati e la confisca di beni di valore corrispondente.
Un’ultima considerazione: le società commerciali non sono tenute alla presentazione del modulo RW in quanto si suppone che le movimentazioni trovino evidenza nelle scritture contabili. E’ però vero che pure gli enti non commerciali, per effetto delle norme relative al d.lgs. 460/97 (soprattutto le O.n.g. che sono anche O.n.l.u.s.), devono tenere le scritture contabili, con il che il modulo RW diverrebbe un adempimento inutile. E’ un nuovo elemento nel contesto della tanto agognata semplificazione.
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Gianpaolo Concari








