Legge Treu

La legge 196/97 meglio conosciuta come il “Pacchetto Treu” ha introdotto il lavoro temporaneo in Italia. La legge stabilisce, orari di lavoro, retribuzione e situazioni in cui il lavoro temporaneo diventa a tempo indeterminato.

Di seguito viene riportato uno stralcio della legge 196/97, la quale stabilisce:

che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo possa essere concluso nei casi e nei limiti previsti dai contratti nazionali applicati nell’impresa utilizzatrice, nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione di lavoratori assenti;

che sia vietato per le qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate dai ccnl applicati dalle imprese utilizzatrici , per la sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unità produttive che nei 12 mesi precedenti abbiano fatto ricorso a licenziamenti collettivi o che abbiano in corso programmi di cassa integrazione, per imprese che non dimostrino di avere effettuato al valutazione del rischio ai sensi del d.lgv. 626/94, per lavori pericolosi da individuarsi con decreto;
che, per quanto riguarda i settori dell’edilizia e dell’agricoltura, l’istituto venga introdotto previa intesa tra le parti, che definiranno aree territoriali e modalità di sperimentazione;

che i soggetti abilitati alla fornitura saranno le società di capitali o le cooperative che rispettino certi requisiti relativamente alla distribuzione sul territorio nazionale (almeno 4 regioni), nonché alle somme da versare come capitale sociale (un miliardo di lire), come deposito cauzionale per i primi due anni (700 milioni) , come fideiussione bancaria dal terzo anno in poi (5% del fatturato e comunque non meno di 700 milioni). Tali soggetti potranno svolgere l’attività solo invia esclusiva e su autorizzazione del ministero del Lavoro, sentita la Commissione Centrale per l’Impiego.

che il trattamento retributivo corrisposto al lavoratore durante le missioni non può essere inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice, compreso il diritto a tutti i servizi sociali e assistenziali;
che il rapporto con le aziende fornitrici sia contrattualizzato (contratto collettivo delle imprese fornitrici). Recentemente è stato sottoscritto il primo contratto nazionale per i lavoratori temporanei.

che, per il finanziamento di iniziative di formazione professionale specifiche per i prestatori di lavoro temporaneo, le imprese fornitrici saranno tenute al versamento di un contributo pari al 5% della retribuzione, che affluisce ad un fondo appositamente costituito.
che ai versamenti previdenziali è tenuta l’azienda fornitrice.
che i lavoratori assunti a tempo indeterminato, nei periodi nei quali non lavorano hanno diritto ad una indennità di disponibilità, che il contratto ha stabilito in L.700.000 mensili..
che l’impresa utilizzatrice ha alcuni obblighi precisi: è tenuta ad informare il lavoratore se le mansioni assegnate comportano rischi specifici, è tenuta a tutti gli obblighi di protezione, risponde in solido con l’azienda fornitrice degli obblighi retributivi e contributivi.

Casi in cui il contratto a termine si considera a tempo indeterminato:

se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno dalla scadenza, oppure oltre il trentesimo in caso di contratti di durata superiore a sei mesi (ma la trasformazione a tempo indeterminato opererà non più dalla data della prima assunzione, bensì solo dalla scadenza dei predetti termini)

qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza oppure 20 giorni in caso di contratti di durata superiore a 6 mesi (solo il secondo contrattosi considera a tempo indeterminato)

in caso di due assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni di legge (in questo caso la trasformazione a tempo indeterminato opera dalla data di stipulazione del primo contratto).

Per quanto concerne gli orari di lavoro:

fissazione dell’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, con possibilità per i contratti collettivi di fissare una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive, da stabilirsi con decreto interministeriale, in funzione dell’entità della riduzione e rimodulazione contrattuale dell’orario di lavoro, con particolare riferimento alle seguenti fasce orarie: fino a 24, da 24 a 32, da 32 a 36, da 36 a 40, fasce da intendersi anche come medie settimanali, pure riferite ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. Per i primi due anni gli interventi saranno riservati prioritariamente ad assunzioni a tempo indeterminato ad incremento degli organici e a trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale nell’ambito di processi di gestione di esuberi di personale.

Maggiorazione delle riduzioni delle aliquote contributive di cui sopra quando le assunzioni ad orario ridotto riguardino i seguenti casi:

contratti a tempo parziale stipulati dalle imprese operanti nelle aree Obiettivo 1 del regolamento CEE n.2081/93 (Sud) con giovani residenti inoccupati di età compresa trai 18 e i 25 anni;

trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguano nei successivi tre anni i requisiti pensionistici con contestuale assunzione a tempo parziale di giovani di età inferiore a 32 anni;

contratti a tempo parziale stipulati con lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
contratti a tempo parziale nei settori della salvaguardia dell’ambiente e del territorio, del recupero degli spazi urbani e dei beni culturali;

contratti a tempio parziale stipulati da imprese che abbiano attuato interventi volti al risparmio energetico e all’uso di energie alternative.

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