Il diritto all'antenna

L'aspetto più critico dell'attività radiantistica è determinato dalla necessità di installare una o più antenne, accessori indispensabili per poter ricevere e trasmettere i segnali radioelettrici che si propagano nell'etere.


Sono relativamente pochi i radioamatori che possono liberamente disporre di spazi atti ad installare tralicci ed antenne radiantistiche che, in funzione delle frequenze e del guadagno (in dB) per le quali sono progettate, sono di grandi dimensioni e necessitano, per la loro messa in opera, di superfici notevoli. La maggioranza degli OM e SWL, anche se titolari di patente di radiooperatore e della relativa autorizzazione all’installazione di stazioni radioelettriche, documenti rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni, poiché residenti in condomìni, sono soggetti a dover chiedere ai condomini, a chi li rappresenta o all’unico conduttore o proprietario della terrazza o del tetto condominiale, l’autorizzazione ad installare le antenne indispensabili per svolgere questa attività. Purtroppo questo diritto all’antenna viene spesso disatteso con varie motivazioni (…la radiofrequenza fa male…), (quei fili intralciano l’uso del bene comune…) etc. ed il povero radioamatore è costretto, suo malgrado, ad accettare passivamente la situazione industriandosi, nella migliore delle ipotesi, a realizzare antenne “invisibili” o a rivolgersi ad un legale e citare in giudizio colui o coloro che ostacolano il suo progetto.
Però, prima di iniziare una procedura legale, sarebbe opportuno far leggere agli interessati che si oppongono all’installazione delle antenne, la sottoriportata sentenza della Corte di Cassazione che compendia e chiarisce tutta la giurisprudenza in materia:
“1) Premessa . La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ribadisce il principio per cui ogni condomino ha il diritto di installare l’antenna sul tetto comune, dando, tuttavia, rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, una diversa motivazione.
Si riconduce infatti la soluzione adottata nell’ambito delle norme regolanti la comunione. In particolare si afferma che:
* l’installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto dell’edificio, effettuata senza privare altri condomini compossessori del godimento del tetto e senza impedire agli stessi l’esercizio del concorrente potere di fatto sul tetto medesimo, esclude la configurabilità di uno spoglio (o turbativa) del compossesso, denunciabile con l’azione di reintegrazione o manutenzione (1);
* né l’assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà della cosa comune dello stesso (2);
* in tema di edificio di condominio, posto che il partecipante può usare della cosa comune (art. 1102 c.c.) per un suo fine particolare, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, e di non impedire l’altrui pari uso, è da ritenere consentita l’installazione di un’antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore (3) a condizione che si verifichi in concreto, che per le dimensioni dell’antenna in rapporto a quelle del tetto o per eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare.
La Suprema Corte non considera, peraltro, né le leggi speciali vigenti in materia, dalle quali si possono trarre precise indicazioni sul diritto all’antenna, né l’evoluzione giurisprudenziale che c’è stata in materia. E’ opportuno pertanto, ai fini di un corretto inquadramento della sentenza che si annota, vedere quale sia l’attuale normativo, nonché l’evoluzione giurisprudenziale, con la precisazione che con il termine “aereo” si farà riferimento a quella parte integrante di un impianto televisivo o radiofonico o ricetrasmittente che è l’antenna”.
Per la lettura di tutto il documento, rimando alla pagina di cui al link a fianco riportato. Il secondo link permette di leggere la tesi di laurea in Giurisprudenza, dell’OM Mimmo Martinucci, avente per oggetto proprio il diritto all’antenna.

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