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    <title>guide</title>
    <link>http://guide.supereva.it</link>
    <description>Le guide di Supereva</description>
    <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:15:24 GMT</pubDate>
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    <copyright>2008-2009 Blogo.it</copyright>
    <language>it-it</language>

    
	<item>
	<title>Trattazione prioritaria per i processi in materia di infortuni</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/338974.shtml</link>
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	<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/338974.shtml#comments</comments>
    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category><category>Trattazione prioritaria processi materia infortuni</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92 </p>
<p>Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».</p>
<p>Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 Luglio 2008</p>
<p><B><B><br />
Art. 2-bis. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p>
<p></B><B><br />
1. L&#8217;articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e&#8217; sostituito dal seguente:</p>
<p></B><br />
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - </p>
<p>1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e&#8217; assicurata la priorita&#8217; assoluta:</p>
<p>a) ai processi relativi ai delitti di cui all&#8217;articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita&#8217; organizzata, anche terroristica;</p>
<p>b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all&#8217;igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche&#8217; ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;</p>
<p></B><br />
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;</p>
<p>d) ai processi nei quali l&#8217;imputato e&#8217; stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; </p>
<p>e) ai processi nei quali e&#8217; contestata la recidiva, ai sensi dell&#8217;articolo 99, quarto comma, del codice penale;</p>
<p>f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. </p>
<p><B><br />
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e&#8217; prevista la trattazione prioritaria.»</B>.</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20080923000000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20080923000000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20080923000000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20080923000000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fsalute_e_sicurezza_sul_lavoro%2Finterventi%2F2008%2F09%2F338974.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92 
Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Seminario a Milano 10 ottobre 2008 su gestione della sicurezza</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/338958.shtml</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/338958.shtml</guid>
	<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/338958.shtml#comments</comments>
    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category><category>seminario testo unico Milano 10 ottobre 2008 decreto 81 9 aprile</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><B>STUDIO LEGALE DUBINI: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI</B></p>
<p>- 9,00 – 17,35</p>
<p><B>Seminario</B></p>
<p>LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSO DIRIGENTI E PREPOSTI E OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81<B> (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, aspetti generali di valutazione dei rischi e gestione degli appalti, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p><B>Presentazione</B></p>
<p>Il Seminario si propone di presentare ai partecipanti lo stato dell&#8217;arte in materia di LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSO DIRIGENTI E PREPOSTI E OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL D.LGS. N. 81/2008: Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, aspetti generali di valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p>Gli obblighi di legge verranno dettagliatamente analizzati, con suggerimenti pratico-procedurali per una immediata applicazione delle prescrizioni normative.</p>
<p>Le responsabilita&#8217; penali della gerarchia aziendale e dei lavoratori verranno illustrate in modo dettagliato ed esauriente.</p>
<p>I partecipanti potranno proporre anche proporre quesiti particolari sugli aspetti che riterranno di maggior interesse.</p>
<p><B>Obiettivi</B></p>
<p>Struttura del work shop</p>
<p>Fornire strumenti operativi ed elementi conoscitivi approfonditi per l’applicazione delle norme di legge, della giurisprudenza di legittimita&#8217;, della prassi amministrativa e delle modalita&#8217; aziendali in materia di corretta applicazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza del lavoro attraverso la gestione della sicurezza e della salute del lavoro in azienda e presso l&#8217;ente.</p>
<p><B>Destinatari</B></p>
<p>Responsabili e addetti ai servizi aziendali di prevenzione e protezione, consulenti, operatori degli organi di vigilanza, figure aziendali coinvolte negli acquisti e nei rapporti con le imprese esterne, responsabili uffici tecnici. Dirigenti, datori di lavoro.</p>
<p><B>E&#8217; un seminario di approfondimento, non un corso obbligatorio per legge per acquisire la qualifica di Rspp e Aspp.</B></p>
<p><B>Chi e&#8217; il docente</B></p>
<p><B>Rolando Dubini: avvocato specializzato in diritto penale del lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori, formatore e consulente aziendale e di organi di vigilanza, collaboratore di alcuni parlamentari sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori, sulla legge n. 123/2007 e sul d.lgs. ”Testo unico” d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro.</B></p>
<p><B>http://guide.dada.net/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/index.shtmlv</B></p>
<p>Durata del corso</p>
<p><B>7 ore: sessione mattutina 9,15-13; sessione pomeridiana: 14-17,35</B></p>
<p><B>Metodologie: </B>Relazione a tema e discussione di casi concreti. <B>La didattica applicata al seminario e&#8217; caratterizzata dal continuo ricorso all’analisi di casi concreti tratti dalla realta&#8217; e a indicazioni sulle procedure di sicurezza.</B></p>
<p><B>Documentazione: dispensa cartacea con relazioni fuori commercio, cd rom con documentazione, facsimili, procedure in formato doc, </B>abbonamento per un anno alla banca dati normativa Punto Sicuro (<A href="http://www.puntosicuro.it/">www.puntosicuro.it</A>) offerta da MEGA ITALIA <B>MEDIA</B> srl Via Mattei, 1 25030 - Torbole Casaglia Telefono: 030 2650661 FAX: 030 3505271 Email: mim@<B>megaitalia</B>.it </p>
<p><B>Attestato: </B>Verra&#8217; rilasciato attestato di frequenza</p>
<p><B>PROGRAMMA</B></p>
<p><B>9,00 registrazione dei partecipanti</B></p>
<p><B>9,15 inizio del seminario</B></p>
<p><B>11,00 pausa caffe&#8217;</B></p>
<p><B>11,10 ripresa dei lavori</B></p>
<p><B>13,00 pausa pranzo di lavoro </B></p>
<p><B>14,00 inizio sessione pomeridiana</B></p>
<p><B>15,50 pausa caffe&#8217;</B></p>
<p><B>16,00 ripresa dei lavori</B></p>
<p><B>17,35 termine dei seminario</B></p>
<p>LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSO DIRIGENTI E PREPOSTI E OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, aspetti generali di valutazione dei rischi e gestione degli appalti, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p><I>Approfondimento della valutazione dei rischi lavorativi, e di altri obblighi particolari, finalizzata a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, con individuazione dei criteri e del metodo per verificare il corretto adempimento degli obblighi normativi di gestione della sicurezza a carico dei datori di lavoro, e, in subordine, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e di tutte le altre figure responsabili come rspp, medico competente, progettisti dei luoghi di lavoro, fabbricanti, commercianti, concedenti in uso, noleggiatori, installatori e montatori di attrezzature di lavoro.</I></p>
<p><I>Verranno fornite indicazioni pratiche, procedurali e organizzative, modelli, e anche modulistica per adempiere correttamente gli obblighi di legge.</I></p>
<p><I>Anche con il supporto della giurisprudenza di legittimita&#8217; e della prassi amministrativa, dal punto di vista del diritto penale del lavoro, verranno fornite indicazioni pratiche finalizzate allo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; prevenzionale da parte degli operatori della sicurezza sul lavoro.</I></p>
<p><I>Verra&#8217; presentato in sintesi anche il tema della <B>responsabilita&#8217; amministrativa dell&#8217;impresa:</B></I><B> </B>il<B> </B>D.Lgs 231/2001 prevede, oltre alla responsabilita&#8217; diretta del dirigente/dipendente che commette il reato a vantaggio e nell’interesse della societa&#8217;, anche una responsabilita&#8217; della stessa societa&#8217;, definita amministrativa ma in realta&#8217; penale, punita con pesanti sanzioni che possono comportare l’interdizione dell’attivita&#8217; o addirittura il commissariamento della societa&#8217;. <B>E’ possibile escludere, o almeno grandemente limitare, tale responsabilita&#8217;?</B></p>
<p><B>L’esclusione della responsabilita&#8217; dell’Ente e&#8217; possibile solo se l&#8217;organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</B></p>
<p>Oggetto di specifica trattazione sara&#8217; la delega di funzioni</p>
<p>La delega antinfortunistica e&#8217; un tema delicato che richiede un corretto approccio capace di fronteggiare una corretta gestione della sicurezza e gli eventuali “rischi” giudiziari. Occorre individuare con precisione i parametri di una delega “a regola d&#8217;arte”. Il seminario fornisce gli elementi imprescindibili di una delega capace di reggere l&#8217;esame giudiziale. </p>
<p>ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI</p>
<p>Il miglioramento e la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro</p>
<p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>1 – Finalita&#8217; della normativa di prevenzione</p>
<p>2 – Definizioni fondamentali</p>
<p>3 - Campo di applicazione</p>
<p>4 - Computo dei lavoratori</p>
<p>rif.: art. 1, comma 2, lett. p, e 4, comma 7, l. n. 123 del 2007)</p>
<p>GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO</p>
<p>I - Misure di tutela e obblighi</p>
<p>15 - Misure generali di tutela - (rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)</p>
<p>16 - Delega di funzioni</p>
<p>17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: approfondimento particolare</p>
<p>19 - Obblighi del preposto; approfondimento particolare</p>
<p>20 - Obblighi dei lavoratori</p>
<p>21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’ 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi</p>
<p>22 - Obblighi dei progettisti (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>24 - Obblighi degli installatori (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>25 - Obblighi del medico competente (rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)</p>
<p>26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007).</p>
<p>27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (rif.: art. 1, comma 1, lett. m) e s) l. n. 123/2007)</p>
<p>II - Valutazione dei rischi</p>
<p>28 - Oggetto della valutazione dei rischi (rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>29 - Modalita&#8217; di effettuazione della valutazione dei rischi (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>30 - Modelli di organizzazione e di gestione</p>
<p>III - Servizio di prevenzione e protezione</p>
<p>31 - Servizio di prevenzione e protezione (rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)</p>
<p>32 - Capacita&#8217; e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (rif.: art. 8-bis d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)</p>
<p>33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione (rif.: art. 9 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva 89/391/CEE)</p>
<p>34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (rif.: art. 10 d.lgs. n. 626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE)</p>
<p>35 - Riunione periodica (rif.: art. 11 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>IV - Formazione, informazione e addestramento</p>
<p>36 - Informazione ai lavoratori (rif.: art. 21 d.lgs. n. 626/1994; art. 10 direttiva n. 89/391/CEE)</p>
<p>37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (rif.: art. 22 d.lgs. n. 626/1994; art. 12 direttiva n. 89/391/CEE)</p>
<p>VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</p>
<p>47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE)v</p>
<p>48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)</p>
<p>49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)</p>
<p>50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva 89/391/CEE)</p>
<p>51 - Organismi paritetici (rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita&#8217;</p>
<p>VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni</p>
<p>e delle malattie professionali</p>
<p>53 - Tenuta della documentazione</p>
<p>54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione</p>
<p>DISPOSIZIONI PENALI</p>
<p>I - SANZIONI </p>
<p>55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p>
<p>56 - Sanzioni per il preposto</p>
<p>57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori</p>
<p>58 - Sanzioni per il medico competente</p>
<p>59 - Sanzioni per i lavoratori</p>
<p>60 - Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa&#8217; semplici operanti nel settore agricolo</p>
<p>II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE</p>
<p>61 - Azione di regresso e costituzione di parte civile</p>
<p>62. La responsabilita&#8217; amministrativa delle persone giuridiche, delle societa&#8217; e delle associazioni: D. Lgs. 231/2001 e sicurezza del lavoro</p>
<p>- La Responsabilita&#8217; Amministrativa delle persone giuridiche, delle societa&#8217; e delle associazioni – quadro normativo di riferimento attuale e futuro</p>
<p>- La Responsabilita&#8217; amministrativa: aspetti giuridico-processuali ed applicazioni giurisprudenziali (magistrato)</p>
<p>- Responsabilita&#8217; Amministrativa delle Imprese: il modello organizzativo quale strumento di tutela delle Societa&#8217;</p>
<p>- La metodologia per la costruzione del Modello Organizzativo nelle societa&#8217;. Applicazione pratica nell’adozione ed attuazione dei Modelli Organizzativi<B> </B></p>
<p>- L’Organismo di Vigilanza, il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare interno</p>
<p>- Sistemi di gestione della sicurezza del lavoro: il D. Lgs. n. 626/94 come sistema di gestione. Le linee guida Uni-Inail 2001. Il BS OSHAS 18001:2007 </p>
<p>63. DELEGA DEI COMPITI PREVENZIONISTICI (ARTT. 1-2-4 D. LGS. N. 626/94)</p>
<p>63.1 La delega dei compiti prevenzionistici nel diritto vigente</p>
<p>Obbligo di vigilanza</p>
<p>I soggetti responsabili nelle s.n.c. e nelle s.r.l. </p>
<p>63.2 La delega dei compiti prevenzionistici secondo gli orientamenti della corte di cassazione.</p>
<p>63.2.1 Le condizioni oggettive e soggettive di validita&#8217; della delega</p>
<p>63.2.2. Certezza della delega, conferimento della stessa a persona capace, e conferimento dei necessari poteri decisionali e di spesa</p>
<p>63.2.3 Legittimita&#8217; della delega: ampiezza e complessita&#8217; dell’azienda tale da rendere impossibile all’obbligato il rispetto delle norme prevenzionistiche</p>
<p>63.3 Esplicitazione della delega e dell&#8217;accettazione</p>
<p>63.4 La prova della delega</p>
<p>63.5. Legittimita’ della delega: affidamento dell’incarico a persona tecnicamente capace, con poteri decisionali e di spesa e consenziente</p>
<p>63.6 Sull’autonomia finanziaria e i poteri di spesa</p>
<p>63.7 Divieto di interferenza ed ingerenza</p>
<p>63.8.Distinzione di compiti tra datore di lavoro delegato e preposto.</p>
<p>63.9. La verifica della efficacia e della validita&#8217; della delega dei compiti di prevenzione infortuni da parte dell’organo di vigilanza</p>
<p>1) presenza di delega scritta</p>
<p>2) assenza di delega scritta</p>
<p>2a) netta distinzione tra mansioni amministrative e mansioni tecniche</p>
<p>2b) confusione tra mansioni amministrative e mansioni tecniche</p>
<p>63.10 Obbligo di sorveglianza e vigilanza</p>
<p>63.11 Principio di effettivita&#8217;</p>
<p>63.12 La delega di funzioni a professionisti esterni</p>
<p>Datore di lavoro, nomina Rspp e responsabilita&#8217;</p>
<p>Notifica della prescrizione e amministratore di diritto mero prestanome</p>
<p>Delega e giurisprudenza</p>
<p><A name=DDE_LINK1></A>La delega di funzioni: il principio di non connivenza del delegante </p>
<p><B>Dove si svolge il seminario</B></p>
<p><B>Milano: 10 ottobre 2008</B></p>
<p><B>Hotel Domenichino</B></p>
<p><B>Via Domenichino, 41 - 20149 Milano</B></p>
<p>[Tel. +39.02.48009692 +39.02.48003757 Fax +39.02.48003953]</p>
<p><B>Nel centro di Milano, vicino al polo fieristico e al nuovo futuro, comodamente e rapidamente raggiungibile da ogni direzione sia con l’auto, sia con i principali mezzi di trasporto pubblico. A 100 metri dall’albergo si ferma la metropolitana,&#8221;linea rossa&#8221; 1, (stazione &#8220;Amendola&#8221;):</B></p>
<p><B>http://www.hoteldomenichino.com/it/location.htm].<br />
hd@hoteldomenichino.com</B></p>
<p><A href="http://www.hoteldomenichino.com/it/"><B>http://www.hoteldomenichino.com/it/</B></A></p>
<p><B>Programma Seminari 2008 Studio Legale Dubini</B><br />
- <B>3 ottobre 2008</B> LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSO DIRIGENTI E PREPOSTI E OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, aspetti generali di valutazione dei rischi e gestione degli appalti, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p>- <B>10 ottobre 2008</B> APPALTI E CANTIERI:Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro:<B> Appalti</B>, subappalti, forniture di beni: compiti e responsabilita&#8217; della gerarchia aziendale. L&#8217;informazione e la valutazione dei rischi da interferenze, le procedure, i costi della sicurezza. <B>Cantieri </B>mobili e temporanei</p>
<p>- <B>7 novembre 2008</B> LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CORSO DIRIGENTI E PREPOSTI E OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, aspetti generali di valutazione dei rischi e gestione degli appalti, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p>- <B>14 novembre 2008</B> APPALTI E CANTIERI:Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro:<B> Appalti</B>, subappalti, forniture di beni: compiti e responsabilita&#8217; della gerarchia aziendale. L&#8217;informazione e la valutazione dei rischi da interferenze, le procedure, i costi della sicurezza. <B>Cantieri </B>mobili e temporanei</p>
<p>- <B>5 dicembre 2008</B>LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSO DIRIGENTI E PREPOSTI E OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, aspetti generali di valutazione dei rischi e gestione degli appalti, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p>- <B>12 dicembre 2008</B> APPALTI E CANTIERI:Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro:<B> Appalti</B>, subappalti, forniture di beni: compiti e responsabilita&#8217; della gerarchia aziendale. L&#8217;informazione e la valutazione dei rischi da interferenze, le procedure, i costi della sicurezza. <B>Cantieri </B>mobili e temporanei</p>
<p><B>7 ore: sessione mattutina 9,15-13; sessione pomeridiana: 14-17,35</B></p>
<p><B>Per partecipante: Euro 375,000 oltre IVA % (enti pubblici IVA esenti) con ritenuta d’acconto (20%)</B></p>
<p><B>INDICARE ESATTAMENTE AL MOMENTO DELL&#8217;ISCRIZIONE LA SOMMA PAGATA PER OGNI SINGOLO PARTECIPANTE.</B></p>
<p>La quota comprende: dispensa cartacea con relazioni fuori commercio, cd rom con documentazione, facsimili, procedure in formato doc, riutilizzabile, attestato di partecipazione; 2 coffee break, pranzo di lavoro, abbonamento per un anno alla banca dati normativa Punto Sicuro (<A href="http://www.puntosicuro.it/">www.puntosicuro.it</A>). <B>Per ogni partecipante della stessa struttura oltre il primo, l&#8217;importo sara&#8217; scontato del 10%. Dal terzo in poi lo sconto e&#8217; del 15%. </B></p>
<p><B>Per l’adesione e per ogni informazione</B></p>
<p><B>Telefonare al 3297217082 dalle 9 alle 19 dal lunedi&#8217; al sabato</B></p>
<p>Fax 92 4521520 - 0236509200</p>
<p><A href="mailto:studiolegaledubini@interfree.it"><B>Oppure scrivere a: studiolegaledubini@interfree.it</B></A></p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20080922000000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20080922000000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20080922000000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20080922000000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fsalute_e_sicurezza_sul_lavoro%2Finterventi%2F2008%2F09%2F338958.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>STUDIO LEGALE DUBINI: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
- 9,00 – 17,35
Seminario
LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSO DIRIGENTI E PREPOSTI E OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL Decreto[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>VALUTAZIONE RISCHI, APPALTI, CANTIERI: seminario 3.10 Milano</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/338311.shtml</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/338311.shtml</guid>
	<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/338311.shtml#comments</comments>
    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category><category>decreto 81 2008 appalti cantieri</category><category>valutazione dei rischi</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><B>STUDIO LEGALE DUBINI: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI</B></p>
<p><B>Seminario a Milano 3 ottobre</B> <B>2008</B> - 9,00 – 17,35</p>
<p><B>Seminario</B></p>
<p><B>LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, </B>APPALTI E CANTIERI: Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2009,<B> </B>la segnaletica di sicurezza, i dpi, attrezzature e macchine, luoghi di lavoro, alcol e stupefacenti. <B>Appalti</B>, subappalti, forniture di beni e servizi: compiti e responsabilità della gerarchia aziendale. L&#8217;informazione e la valutazione dei rischi da interferenze, le procedure, i costi della sicurezza. <B>Cantieri </B>mobili e temporanei: tutte le novità. INDICAZIONI OPERATIVE</p>
<p><B>Presentazione</B></p>
<p>Il Seminario si propone di presentare ai partecipanti lo stato dell&#8217;arte in materia di <B>VALUTAZIONE DEI RISCHI, </B><B>GESTIONE DEGLI APPALTI E SICUREZZA NEI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI.</B></p>
<p>Gli obblighi di legge verranno dettagliatamente analizzati, con suggerimenti pratico-procedurali per una immediata applicazione delle prescrizioni normative.</p>
<p>Le responsabilita&#8217; penali della gerarchia aziendale e dei lavoratori verranno illustrate in modo dettagliato ed esauriente.</p>
<p>I partecipanti potranno proporre anche proporre quesiti particolari sugli aspetti che riterranno di maggior interesse.</p>
<p><B>Obiettivi</B></p>
<p>Struttura del work shop</p>
<p>Fornire strumenti operativi ed elementi conoscitivi approfonditi per l’applicazione delle norme di legge, della giurisprudenza di legittimita&#8217;, della prassi amministrativa e delle modalita&#8217; aziendali in materia di corretta applicazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza del lavoro attraverso la gestione della sicurezza e della salute del lavoro in azienda e presso l&#8217;ente.</p>
<p><B>Destinatari</B></p>
<p>Responsabili e addetti ai servizi aziendali di prevenzione e protezione, consulenti, operatori degli organi di vigilanza, figure aziendali coinvolte negli acquisti e nei rapporti con le imprese esterne, responsabili uffici tecnici. Dirigenti, datori di lavoro.</p>
<p><B>E&#8217; un seminario di approfondimento, non un corso obbligatorio per legge per acquisire la qualifica di Rspp e Aspp.</B></p>
<p><B>Chi e&#8217; il docente </B></p>
<p>Rolando Dubini: avvocato specializzato in diritto penale del lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori, formatore e consulente aziendale e di organi di vigilanza, collaboratore di alcuni parlamentari sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori, sulla legge n. 123/2007 e sul d.lgs. ”Testo unico” 2008 in materia di sicurezza del lavoro.</p>
<p><B>http://guide.dada.net/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/index.shtmlv</B></p>
<p>Durata del corso</p>
<p><B>7 ore: sessione mattutina 9,15-13; sessione pomeridiana: 14,00-17,35</B></p>
<p><B>Metodologie: </B>Relazione a tema e discussione di casi concreti. <B>La didattica applicata al seminario e&#8217; caratterizzata dal continuo ricorso all’analisi di casi concreti tratti dalla realta&#8217; e a indicazioni sulle procedure di sicurezza.</B></p>
<p><B>Documentazione: dispensa cartacea con relazioni fuori commercio, cd rom con documentazione, facsimili, procedure in formato doc, </B>abbonamento per un anno alla banca dati normativa Punto Sicuro (<A href="http://www.puntosicuro.it/">www.puntosicuro.it</A>) offerta da MEGA ITALIA <B>MEDIA</B> srl Via Mattei, 1 25030 - Torbole Casaglia Telefono: 030 2650661 FAX: 030 3505271 Email: mim@<B>megaitalia</B>.it </p>
<p><B>Attestato: </B>Verra&#8217; rilasciato attestato di frequenza</p>
<p><B>PROGRAMMA</B></p>
<p><B>9,00 registrazione dei partecipanti</B></p>
<p><B>9,15 inizio del seminario</B></p>
<p><B>11,00 pausa caffe&#8217;</B></p>
<p><B>11,10 ripresa dei lavori</B></p>
<p><B>13,00 pausa pranzo di lavoro </B></p>
<p><B>14,00 inizio sessione pomeridiana</B></p>
<p><B>15,50 pausa caffe&#8217;</B></p>
<p><B>16,00 ripresa dei lavori</B></p>
<p><B>17,35 termine dei seminario </B></p>
<p><I><B>Verranno fornite indicazioni pratiche, procedurali e organizzative, modelli, e anche modulistica per adempiere correttamente gli obblighi di legge.</B></I></p>
<p><I>Anche con il supporto della giurisprudenza di legittimita&#8217; e della prassi amministrativa, dal punto di vista del diritto penale del lavoro, verranno fornite indicazioni pratiche finalizzate allo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; prevenzionale da parte degli operatori della sicurezza sul lavoro</I></p>
<p><B>ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI</B></p>
<p><B>LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, </B>APPALTI E CANTIERI: Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2009,<B> </B>la segnaletica di sicurezza, i dpi, attrezzature e macchine, luoghi di lavoro, alcol e stupefacenti. <B>Appalti</B>, subappalti, forniture di beni e servizi: compiti e responsabilità della gerarchia aziendale. L&#8217;informazione e la valutazione dei rischi da interferenze, le procedure, i costi della sicurezza. <B>Cantieri </B>mobili e temporanei: tutte le novità. INDICAZIONI OPERATIVE</p>
<p><B>A. La valutazione dei rischi</B></p>
<p>I - Misure di tutela e obblighi</p>
<p>15 - Misure generali di tutela - (rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)</p>
<p>16 - Delega di funzioni</p>
<p>17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: approfondimento particolare</p>
<p>19 - Obblighi del preposto; approfondimento particolare</p>
<p>20 - Obblighi dei lavoratori</p>
<p>21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’ 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi</p>
<p>22 - Obblighi dei progettisti (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>24 - Obblighi degli installatori (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>25 - Obblighi del medico competente (rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)</p>
<p>II - Valutazione dei rischi</p>
<p>28 - Oggetto della valutazione dei rischi (rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p>29 - Modalita&#8217; di effettuazione della valutazione dei rischi (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)</p>
<p><B>B. Appalti e articolo 26 d. lgs. n. 81/2008 [Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)] del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) “Testo Unico” di sicurezza del lavoro</B></p>
<p>1. Aspetti generali e definizioni </p>
<p>1.1. Riforma del mercato del lavoro e appalti</p>
<p>2. Sicurezza del lavoro e appalti</p>
<p>2.1 Appalti di cui all’art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n 181</p>
<p>2.2 Verifica della idoneità tecnico professionale</p>
<p>2.3 Obbligo del committente di fornire le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro</p>
<p>2.4 La nozione di ciclo produttivo</p>
<p>3. Appalti: coordinamento della sicurezza </p>
<p>3.1 Aspetti generali</p>
<p>3.2 Contratti d&#8217;appalto o d&#8217;opera, e di affidamento di lavori in genere: documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze per promuovere la cooperazione e il coordinamento. </p>
<p>3.3 Obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.</p>
<p>3.4 INDICAZIONI APPLICATIVE ED OPERATIVE sulla struttura e gli elementi del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), sui costi della sicurezza, sui parametri di valutazione dell&#8217;idoneità tecnico-professionali delle imprese esterne. Modalità semplificate per piccoli appalti.</p>
<p>3.4.1 Le Linee guida Regionali dell&#8217;organo di vigilanza</p>
<p>3.4.2 Il permesso di lavoro come strumento integrativo degli obblighi di coordinamento e cooperazione per la sicurezza</p>
<p>3.4.3 I verbali di sopralluogo e coordinamento.</p>
<p>4. Contratto di appalto o contratto d&#8217;opera: adempimenti e sanzioni (D. lgs. 9 aprile 2008 n. 181).</p>
<p>5 Appalto di operazioni di manutenzione</p>
<p>6. Responsabilità dell&#8217;appaltatore e del subappaltatore nei confronti del committente</p>
<p>7. L’ingerenza del committente nell’esecuzione del lavoro appaltato</p>
<p>8. Un caso esemplare in materia di subappalto e organizzazione del cantiere.</p>
<p>9. Modalità di verifica dell&#8217;organo di vigilanza </p>
<p>10. Esempio di clausole da inserire nel Capitolato generale d’appalto</p>
<p>11. Esempio di clausole da inserire nel Capitolato speciale di sicurezza.</p>
<p>C. <B>CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</B></p>
<p><B>CAPO I Testo Unico - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</B></p>
<p>Articolo 88 <I>Campo di applicazione</I></p>
<p>Articolo 89 <I>Definizioni</I></p>
<p>Articolo 90 <I>Obblighi del committente o del responsabili dei lavori</I></p>
<p>Articolo 91 <I>Obblighi del coordinatore per la progettazione</I></p>
<p>Articolo 92 <I>Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori</I></p>
<p>Articolo 93 <I>Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori</I></p>
<p>Articolo 94 <I>Obblighi dei lavoratori autonomi</I></p>
<p>Articolo 95 <I>Misure generali di tutela</I></p>
<p>Articolo 96 <I>Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti</I></p>
<p>Articolo 97 <I>Oblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria</I></p>
<p>Articolo 98 <I>Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori</I></p>
<p>Articolo 99 <I>Notifica preliminare</I></p>
<p>Articolo 100 <I>Piano di sicurezza e di coordinamento</I></p>
<p>Articolo 101 <I>Obblighi di trasmissione</I></p>
<p>Articolo 102 <I>Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza</I></p>
<p>Articolo 103 <I>Modalità di attuazione della valutazione del rumore</I></p>
<p>Articolo 104 <I>Modalità attuative di particolari obblighi</I></p>
<p><A name=DDE_LINK1></A></p>
<p><B>Dove si svolge il seminario</B></p>
<p><B>Milano: 3 ottobre 2008</B></p>
<p><B>Hotel Domenichino</B></p>
<p><B>Via Domenichino, 41 - 20149 Milano</B></p>
<p>[Tel. +39.02.48009692 +39.02.48003757 Fax +39.02.48003953]</p>
<p>[<B>Nel centro di Milano, vicino al polo fieristico e al nuovo futuro, comodamente e rapidamente raggiungibile da ogni direzione sia con l’auto, sia con i principali mezzi di trasporto pubblico. A 100 metri dall’albergo si ferma la metropolitana,&#8221;linea rossa&#8221; 1, (stazione &#8220;Amendola&#8221;):</B></p>
<p><B>http://www.hoteldomenichino.com/it/location.htm].<br />
hd@hoteldomenichino.com</B></p>
<p><A href="http://www.hoteldomenichino.com/it/"><B>http://www.hoteldomenichino.com/it/</B></A></p>
<p><B>Costi</B></p>
<p>Per partecipante: Euro 375,000 oltre IVA % (enti pubblici IVA esenti) con ritenuta d’acconto (20%)</p>
<p>La quota comprende: dispensa cartacea con relazioni fuori commercio, cd rom con documentazione, facsimili, procedure in formato doc, riutilizzabile, attestato di partecipazione; 2 coffee break, pranzo di lavoro, abbonamento per un anno alla banca dati normativa Punto Sicuro (www.puntosicuro.it).</p>
<p><B>Per ogni partecipante della stessa struttura oltre il primo, l&#8217;importo sara&#8217; scontato del 10%. Dal terzo in poi lo sconto e&#8217; del 15%. </B></p>
<p><B><br />
Per l’adesione e per ogni informazione</B></p>
<p><B>Telefonare al 3297217082 dalle 9 alle 19 dal lunedi&#8217; al sabato</B></p>
<p>Fax 024521520-0236509200</p>
<p>Oppure scrivere a</p>
<p><A href="mailto:studiolegaledubini@interfree.it"><B>studiolegaledubini@interfree.it</B></A></p>
<p><B>Programma Seminari 2008 Studio Legale Dubini</B> </p>
<p>-  </p>
<p><STRONG>- 10 ottobre 2008 </STRONG>LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: GLI OBBLIGHI FONDAMENTALI PER DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI nel Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008). “Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, TUTTI GLI ASPETTI FONDAMENTALI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COMPLETA E ADEGUATA (aspetti generali di valutazione dei rischi e gestione degli appalti), su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, LA DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO A REGOLA D&#8217;ARTE, FORMAZIONE , informazione e addestramento dei lavoratori e degli altri soggetti aziendali, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p><B>- 7 novembre 2008</B> LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: GLI OBBLIGHI FONDAMENTALI PER DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI nel Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008).</B> “Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, TUTTI GLI ASPETTI FONDAMENTALI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COMPLETA E ADEGUATA (aspetti generali di valutazione dei rischi e gestione degli appalti), su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, LA DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO A REGOLA D&#8217;ARTE, FORMAZIONE , informazione e addestramento dei lavoratori e degli altri soggetti aziendali, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p>- <B>14 novembre 2008</B> <B>LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, </B>APPALTI E CANTIERI: Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2009,<B> </B>la segnaletica di sicurezza, i dpi, attrezzature e macchine, luoghi di lavoro, alcol e stupefacenti. <B>Appalti</B>, subappalti, forniture di beni e servizi: compiti e responsabilità della gerarchia aziendale. L&#8217;informazione e la valutazione dei rischi da interferenze, le procedure, i costi della sicurezza. <B>Cantieri </B>mobili e temporanei: tutte le novità. INDICAZIONI OPERATIVE</p>
<p>- <B>5 dicembre 2008 </B>A GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: GLI OBBLIGHI FONDAMENTALI PER DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI nel Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008).</B> “Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: Seminario su gli obblighi fondamentali dell&#8217;”unico testo normativo”, TUTTI GLI ASPETTI FONDAMENTALI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COMPLETA E ADEGUATA (aspetti generali di valutazione dei rischi e gestione degli appalti), su compiti e responsabilita&#8217; del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti gli altri soggetti con obblighi di prevenzione, LA DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO A REGOLA D&#8217;ARTE, FORMAZIONE , informazione e addestramento dei lavoratori e degli altri soggetti aziendali, la sorveglianza sanitaria, l&#8217;rssp e l&#8217;rls.</p>
<p><B>- 12 dicembre 2008 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, </B>APPALTI E CANTIERI: Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 <B>n. 81 (pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008) </B>“Unico Testo Normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2009,<B> </B>la segnaletica di sicurezza, i dpi, attrezzature e macchine, luoghi di lavoro, alcol e stupefacenti. <B>Appalti</B>, subappalti, forniture di beni e servizi: compiti e responsabilità della gerarchia aziendale. L&#8217;informazione e la valutazione dei rischi da interferenze, le procedure, i costi della sicurezza. <B>Cantieri </B>mobili e temporanei: tutte le novità. INDICAZIONI OPERATIVE</p>
<p><B>7 ore: sessione mattutina 9,15-13; sessione pomeridiana: 14-17,35 Per partecipante: Euro 375,000 oltre IVA % (enti pubblici IVA esenti) con ritenuta d’acconto (20%)</B></p>
<p>La quota comprende: dispensa cartacea con relazioni fuori commercio, cd rom con documentazione, facsimili, procedure in formato doc, riutilizzabile, attestato di partecipazione; 2 coffee break, pranzo di lavoro, abbonamento per un anno alla banca dati normativa Punto Sicuro (<A href="http://www.puntosicuro.it/">www.puntosicuro.it</A>). <B>Per ogni partecipante della stessa struttura oltre il primo, l&#8217;importo sara&#8217; scontato del 10%. Dal terzo in poi lo sconto e&#8217; del 15%. </B></p>
<p><B>Per l’adesione e per ogni informazione</B></p>
<p><B>Telefonare al 3297217082 dalle 9 alle 19 dal lunedi&#8217; al sabato</B></p>
<p>Fax 02 4521520 - 0236509200</p>
<p>Oppure scrivere a: <A href="mailto:studiolegaledubini@interfree.it"><B>studiolegaledubini@interfree.it</B></A></p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>STUDIO LEGALE DUBINI: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Seminario a Milano 3 ottobre 2008 - 9,00 – 17,35
Seminario
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, APPALTI E CANTIERI: Decreto Legislativo 9 APRILE 2008 n. 81[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Rumore e vibrazioni nel d.lgs. n. 81/2008</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/09/337586.shtml</link>
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	<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
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    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><B>Rumore e vibrazioni</B></p>
<p>Il Titolo VIII, Capo I, II e III del D. Lgs. n. 81/2008 riguarda la prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, in particolare i rischi lavorativi derivanti da esposizione professionale a rumore e vibrazioni meccaniche.</p>
<p><B>L&#8217;Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro </B>(ISPESL), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni , ha realizzate a luglio 2008 e in sostituzione delle precedenti Linee guida per l&#8217;applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006 e poi pubblicato sul proprio sito le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro (“Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative”) e che sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l&#8217;applicazione dei D.Lgs. 187/2005 (rumore) e 195/2006 (vibrazioni).</p>
<p>L’introduzione del documento è particolarmente significativa: </p>
<p>“Relativamente agli agenti fisici l’emanazione del Decreto Legislativo 81/2008, pur essendosi fondamentalmente ispirata alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano anche elementi di novità”.</p>
<p>Di particolare rilievo risulta il punto 1.01, riguardante l&#8217;<B>entrata in vigore dei diversi capi del titolo VIII del decreto</B>. </p>
<p>Secondo questi orientamenti, il Capo I del DLgs.81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (ora da intendersi come 1 gennaio 2009, a seguito di modifica introdotta dalla legge n. 128/2008). Tale scadenza riguarda anche l&#8217;entrata in vigore del Capo II e Capo III, per quanto concerne invece il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all&#8217;articolo 306 del Testo Unico e stante l&#8217;emanazione della direttiva 2008/46/CE, l&#8217;entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per quanto riguarda le radiazioni ottiche artificiali l&#8217;entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010. Per quanto riguarda, dunque, gli obblighi e le responsabilità penali conseguenti fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non sono sanzionabili gli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno tuttavia esigibili e sanzionabili in caso di inottemperanza gli obblighi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto ci si deve riferire alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del Testo Unico anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all&#8217;art.181.</p>
<p>Ricordiamo che l&#8217;art. 181 prevede che <I>&#8220;il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici&#8221;</I>, mentre l&#8217;art. 180 precisa che <I>&#8220;per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori&#8221;</I>. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all&#8217;art. 180.</p>
<p>Va pure segnalato il punto 2.01 di queste indicazioni Ispesl-Regioni, riguardante il <B>comportamento delle aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio rumore ai sensi della normativa previgente (Titolo V-bis del DLgs.626/94)</B>.</p>
<p>Il documento citato afferma correttamente che, innanzitutto bisogna evitare di dare una interpretazione burocratica dell&#8217;esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, aggiornandolo solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.</p>
<p>La valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi: </p>
<p>L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C) </p>
<p>Presenza delle condizioni di rischio indicate all&#8217;art.190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, ) </p>
<p>Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o L(Cpicco) > 137 dB(C) </p>
<p>Verifica dell&#8217;efficienza e dell&#8217;efficacia dei DPI-uditivi </p>
<p>Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C). </p>
<p>L&#8217;aggiornamento della valutazione è necessario se tali 5 elementi non sono presenti e nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l&#8217;azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione.</p>
<p><B>Nuova UNI 9432 sul rumore negli ambienti di lavoro </B></p>
<p>E&#8217; stata pubblicata la nuova versione della <B>Uni 9432: 2008 <I>&#8220;Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell&#8217;ambiente di lavoro&#8221;</I></B><I>, </I>la norma tecnica elaborata dall&#8217;Ente nazionale italiano di unificazione che contribuisce all&#8217;applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>
<p>La norma contribuisce all&#8217;applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 &#8220;Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;. Tale decreto recita infatti che <I>&#8220;&#8230; I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell&#8217;esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche&#8221;</I> (art. 190 comma 3).</p>
<p>La nuova UNI 9432:2008 risponde a quanto richiesto dalla legge, in particolare per quanto attiene i seguenti punti:</p>
<p>il <B>campionamento</B>: <I>&#8220;I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell&#8217;esposizione del lavoratore&#8221;</I> (art. 193, comma 3); </p>
<p>la <B>valutazione dell&#8217;incertezza</B>: <I>&#8220;&#8230; il datore di lavoro tiene conto dell&#8217;incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica&#8221;</I> (art. 190, comma 4); </p>
<p>la <B>valutazione dell&#8217;efficacia dei DPI</B>: <I>&#8220;verifica l&#8217;efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell&#8217;udito&#8221;</I> (art. 193, comma 1d).</p>
<p>Le novità introdotte dalla nuova versione della norma riguardano le tematiche seguenti:</p>
<p>la <B>strumentazione</B>. Il livello di picco non ponderato è stato sostituito dal livello di picco ponderato C. L&#8217;uso dei registratori magnetici è stato eliminato. La taratura degli strumenti è stata spostata da annuale a biennale. È stato confermato il requisito della classe 1 per fonometri e calibratori; </p>
<p>i <B>metodi di misura</B>, che ampliano l&#8217;intervallo di accettabilità per la distanza fra il microfono e l&#8217;orecchio del soggetto esposto e introducono una esplicita preferenza per l&#8217;esecuzione della misura in assenza del lavoratore; </p>
<p>l&#8217;<B>esposizione a rumore di gruppi acusticamente omogenei</B>: questo argomento è stato notevolmente ampliato rispetto alla versione precedente; </p>
<p>la valutazione dell&#8217;esposizione tiene conto dell&#8217;<B>attenuazione fornita dai protettori auricolari</B>, coerentemente con la UNI EN 458:2005 <I>&#8220;Protettori dell&#8217;udito - Raccomandazioni per la selezione, l&#8217;uso, la cura e la manutenzione - Documento guida&#8221;</I>; </p>
<p>è stata inserita l&#8217;i<B>ncertezza</B> nel processo di valutazione del rischio rumore, argomento ancora molto discusso e controverso che riemergerà con l&#8217;applicazione della norma stessa.</p>
<p>Dopo la pubblicazione della nuova versione della UNI 9432:2008, sono in via di messa a punto altri due analoghi documenti normativi: una norma per la determinazione del livello di esposizione personale alle vibrazioni nell&#8217;ambiente di lavoro trasmesse al sistema mano/braccio o al corpo intero (<I>in itinere</I>) e una norma specifica per i lavoratori dei centri di contatto (<I>call center</I>), al momento come proposta che dovrà essere formalizzata e sviluppata.</p>
 
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	<description>Rumore e vibrazioni
Il Titolo VIII, Capo I, II e III del D. Lgs. n. 81/2008 riguarda la prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, in particolare[...]</description>
	
	</item>
    
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	<title>Vibrazioni</title>
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	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
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    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><B>Vibrazioni</B><br />
<B>Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, nel D.Lgs. 81/08 vi sono delle novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve. </B>Infatti, l&#8217;<B>art. 201</B> del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i <B>valori limite di esposizione e valori d&#8217;azione</B>:</p>
<p>a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: </p>
<p>1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ;</p>
<p>2) il valore d&#8217;azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l&#8217;azione, è fissato a 2,5 m/s2 . </p>
<p>b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:</p>
<p>1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 ;<br />
2) il valore d&#8217;azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.</p>
<p>Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il “livello giornaliero massimo ricorrente”, secondo un criterio in precedenza non previsto. </p>
<p>Cambia il valore limite di esposizione giornaliero al corpo intero, passato da 1,5 m/s2 a 1 m/s2.</p>
<p>L&#8217;articolo 201 del D.Lgs. 81/2008 mette in evidenza un&#8217;altra novità: i &#8220;periodi brevi&#8221;.</p>
<p><I>Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d’azione</I></p>
<p><I>1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.</I></p>
<p><I>a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:</I></p>
<p><I>1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;<br />
2) il valore d&#8217;azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l&#8217;azione, è fissato a 2,5 m/s2.</I></p>
<p><I>b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:</I></p>
<p><I>1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;<br />
2) il valore d&#8217;azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. </I></p>
<p><I>2 Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.</I></p>
<p>Il significato del periodo breve può dedursi da una precedente versione della Direttiva EU, ove era stato introdotto il concetto di &#8220;breve periodo&#8221; (&#8221;short term&#8221;).<br />
Per quanto riguarda le vibrazioni mano-braccio (20 ms-2) per short term la Direttiva intendeva &#8220;a few minutes&#8221;, il che in significherebbe non più di 15 minuti.<br />
Per le vibrazioni tutto il corpo lo short term era fissato a 1.25 ms-2 (rispetto ai 1.5 ms-2 del D.Lgs. 81/2008) ma non vi era alcun riferimento a &#8220;a few minutes&#8221;.<br />
Si potrebbe considerare 15 minuti per vibrazioni mano-braccio, mentre il valutatore deve decidere autonomamente, giustificando, il breve periodo per le vibrazioni tutto il corpo.</p>
 
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	<description>Vibrazioni
Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, nel D.Lgs. 81/08 vi sono delle novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori[...]</description>
	
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	<item>
	<title>Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: p</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/08/337245.shtml</link>
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	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
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    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><I><B>Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: principio generale e obbligo operativo</B></I><br />
Il decreto legislativo n. 81/2008, sulla scorta anche della direttiva quadro n. 391/89 e rafforzando la filosofia del d.lgs. n. 626/94, insiste in piàù disposizioni sulla centralità del programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, che il datore di lavoro deve costantemente garantire nel tempo di svolgimento delle diverse attività lavorative:</p>
<p>“Art. 2. Definizioni<br />
1.  Ai  fini  ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:<br />
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti  i  rischi  per la  salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell&#8217;ambito  dell&#8217;organizzazione  in  cui essi  prestano  la propria attivita&#8217;,   finalizzata   ad   individuare  le  adeguate  misure di prevenzione  e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte  a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.<br />
Non solo tale principio del miglioramento continuo viene affermato a livello definitorio, ma viene definito come una delle misure fondamentali di tutela dei lavoratori:<br />
“Art. 15. Misure generali di tutela</p>
<p>1.  Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:<br />
t) la   programmazione   delle   misure  ritenute  opportune  per garantire  il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l&#8217;adozione di codici di condotta e di buone prassi”.</p>
<p>Infine l&#8217;art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi- lo conferma come uno degli elementi fondamentali e costitutivi del documento di valutazione dei rischi lavorativi, laddove ricorda che detto documento deve, tra l&#8217;altro, contenere “ c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.</p>
<p>Anche l&#8217;art. 35 - Riunione periodica – prevede al comma 2 che almeno una volta all&#8217;anno nelle aziende con più di 15 dipendenti deve essere discusso il documento di valutazione dei rischi, tra cui il programma di miglioramento di cui all&#8217;art. 28 comma 1 lett. c) e al successivo comma 3 è previsto che “nel corso della riunione possono essere individuati: (&#8230;) b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.</p>
<p>Va poi ricordato che l&#8217;omissione del programma che garantisce le misure opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza di cui all&#8217;art. 28 c. 1 lett. c del d.lgs. n. 81/2008 è punita dall&#8217;art. 55 comma 3 con punito con l&#8217;ammenda da 3.000 a 9.000 euro, che non è soggetta a prescrizione del&#8217;asl, e che richiede l&#8217;ausilio di un difensore in sede penale onde proporre istanza di oblazione penale ex art. 162 bis del codice penale.</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20080830000000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20080830000000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20080830000000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20080830000000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fsalute_e_sicurezza_sul_lavoro%2Finterventi%2F2008%2F08%2F337245.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: principio generale e obbligo operativo
Il decreto legislativo n. 81/2008, sulla scorta anche della direttiva quadro n. 391/89 e rafforzando[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Il Responsabile dei lavori nel D. Lgs. n. 81/2008</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/07/335744.shtml</link>
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	<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/07/335744.shtml#comments</comments>
    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category><category>cantieri_e_appalti</category><category>giursiprudenza responsabile lavori</category><category>responsabile dei lavori nel d. lgs. n. 81/2008</category><category>sentenze cassazione responsabile lavori</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/guide/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/Responsabilelavori.jpg" class="left" border="0" width="432" height="324" alt="Responsabile lavori" /><br clear="both" /><br />
Il contesto definitorio (<b>art.89 D.Lgs. n. 81/2008</b>) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il <b>responsabile dei lavori, QUALORA INCARICATO, </b>coincide con il <b>progettista</b> per la fase di progettazione dell’opera e con il <b>direttore dei lavori</b> per la fase di esecuzione dell’opera medesima.</p>
<p><b>La Cassazione sulla nomina del responsabile dei lavori</b></p>
<p><b>Il R.U.P., il progettista ed il direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori ex art. 89 del testo unico, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega. </b></p>
<p>Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. </p>
<p>La sentenza ribadisce la linea interpretativa consolidata della Suprema Corte, confermando che il <b>committente</b> è il “perno” della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, e fornisce un prezioso chiarimento in merito alla nomina da parte del committente della figura del <b>responsabile dei lavori</b> di cui alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>“ c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera; tale soggetto – aggiunge la definizione – “coincide con il progettista per la fase di progettazione dell&#8217;opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell&#8217;opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”.</p>
<p>L’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, che ha modificato in parte la definizione di responsabile dei lavori già contenuta nel D. Lgs n. 494/1996 e nel quale sono riportati i termini “è” per quanto riguarda il R.U.P. e “coincide” per quanto riguarda il progettista ed il direttore dei lavori, questi non corrispondono automaticamente con i responsabili dei lavori in quanto gli stessi devono essere invece destinatari di un incarico specifico ed anche forniti di una specifica delega da parte del committente che quindi non è tenuto comunque ad incaricarli.</p>
<p>Il caso in esame riguarda un committente rinviato a giudizio per omicidio colposo a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice che, mentre sopra di una scala all’altezza di circa sei metri era intento a dei lavori di demolizione, cadeva decedendo. Al committente veniva addebitata la colpa consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza per aver omesso di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e per non aver verificata l&#8217;applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nello stesso piano di sicurezza e di coordinamento.</p>
<p>Il Tribunale assolveva il committente in quanto ha escluso la sua responsabilità per aver lo stesso incaricato della effettuazione dei lavori di demolizione e di ricostruzione una impresa dotata di una propria organizzazione di lavoro e per aver nominato un responsabile dei lavori. </p>
<p>Avverso la sentenza del Tribunale proponevano ricorso per Cassazione sia il Pubblico Ministero che l&#8217;imputato. Il P. M. in particolare accusava il giudice di avere dato una errata interpretazione dell&#8217;intero impianto normativo in materia di sicurezza nei cantieri, “<i>finalizzato ad attribuire un ruolo di vigilanza al committente nella sua qualità di soggetto che incarica terzi della esecuzione di un&#8217;opera</i>” e faceva osservare una erronea applicazione della legge penale “<i>per avere il GUP erroneamente interpretato il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 assimilando il responsabile dei lavori all&#8217;appaltatore, trascurando di considerare che il legislatore ha costituito due figure autonome, di cui la prima ‘eventuale’”.</i> </p>
<p>La Sez. IV penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P. M. ed ha annullata la sentenza di primo grado sostenendo che “<i>La sentenza impugnata, nell&#8217;escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall&#8217;appaltatore nell&#8217;ambito della propria organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea interpretazione dell&#8217;impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 (così come modificato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999)</i>”. <b>La suprema Corte ha avuto modo, altresì, di ribadire che il committente costituisce “il perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass. Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) e che è consolidato il principio secondo il quale &#8220;<i>il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro&#8221; (Cass. Sez. 3, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. 4, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati)”.</i></b></p>
<p>La Sez. IV si è quindi soffermato sulle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori precisando che “<i>L&#8217;esenzione del datore di lavoro </i>(leggi del committente)<i> dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell&#8217;incarico conferito a quest&#8217;ultimo” </i>e richiamando il contenuto dell’articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 ha ribadito che “<i>Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che <b>il legislatore, nel prevedere l&#8217;esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell&#8217;ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”</b></i><b>. </b></p>
<p>“<b><i>Il legislatore, in sostanza” – </i>prosegue la Corte – “<i>non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l&#8217;area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall&#8217;estensione dell&#8217;incarico conferitogli (Cass. Sez. 3, n. 7209/2007 cit.)”.</i> </b></p>
<p><b>Le condizioni precisa infine la Sez. IV perché vi sia un esonero da responsabilità del committente sono quindi la nomina di un responsabile dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l’estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti, condizioni che nel caso in esame non sono state rispettate non contenendo la nomina del direttore dei lavori alcuna delega ed essendo stato formalizzato l&#8217;incarico professionale relativo ai coordinatore per la progettazione e l&#8217;esecuzione ed inoltrata all’Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare riguardante i lavori in questione solo dopo l’inizio dei lavori stessi e successivamente all’infortunio sul lavoro.</b></p>
<p>La definizione di cui all&#8217;articolo 89 del d.lgs. n. 81/2008 di responsabile dei lavori è nel solco di questa concezione, laddove ribadisce che il responsabile dei lavori non è un soggetto predeterminato ex lege, ma “incaricato”. </p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. - Il r.u.p., il progettista ed il direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori ex art. 89 del testo unico, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega.</p>
 
    <p><map name="google_ad_map_20080731000000"><area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/20080731000000?pos=0" coords="1,2,367,28"/><area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23"/></map><img usemap="#google_ad_map_20080731000000" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=ca-pub-0008021944834004&channel=2508919242&output=png&cuid=20080731000000&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fsalute_e_sicurezza_sul_lavoro%2Finterventi%2F2008%2F07%2F335744.shtml"/></p>
    ]]></content:encoded>
	<description>Il contesto definitorio (art.89 D.Lgs. n. 81/2008) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>La valutazione dei rischi nella giurisprudenza di legittimità</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/07/334905.shtml</link>
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	<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
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    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category><category>La valutazione dei rischi nella giurisprudenza di legittimità</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><B></B></p>
<p>Una valutazione dei rischi non accurata, incompleta, insufficiente o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono, penalmente, ad una mancata valutazione e formazione dei lavoratori.</p>
<p>Una sentenza esemplare della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile la portata dell&#8217;obbligo del datore di lavoro di effettuare una idonea (completa) valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e dell&#8217;obbligo al precedente strettamente connesso e conseguente di fornire una sufficiente e adeguata formazione ai lavoratori dipendenti pervenendo alla conclusione che una <B>valutazione dei rischi non accurata </B>o comunque non adeguata ed una <B>insufficiente formazione </B>dei lavoratori <B>corrispondono, </B>ai fini dell&#8217;applicazione della sanzione penale, <B>ad una mancata valutazione dei rischi e ad una mancata formazione </B>dei lavoratori.</p>
<p>La fattispecie riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di B. per i reati di cui</p>
<p>- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell&#8217;ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, ed</p>
<p>- all&#8217;articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento.</p>
<p>L’imputata, nel fare ricorso alla Corte di Cassazione, poneva in evidenza che, così come era emerso dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal teste dell’accusa, era stato riscontrato solo il mancato aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi e non anche l’assenza del documento stesso come contestato nel capo di imputazione, che invece dagli atti risultava essere stato redatto fin dal 1996 e che inoltre in merito alla attività di formazione dei dipendenti questa era stata pur attuata ma ritenuta “insufficiente”.</p>
<p>La Sezione III penale della Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso osservando che con il capo di imputazione relativo alla valutazione dei rischi “<I>è stato contestato all&#8217;imputata di ‘non avere effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti nell&#8217;ambiente lavorativo’, il che comprendeva non solo l&#8217;ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma anche quelle in cui non fosse stato aggiornato o non fosse comunque adeguato”. “Il giudice del merito, poi, </I>- prosegue la Corte di Cassazione -<I> “ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo a) appunto perché il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate”.</I></p>
<p>Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III ha ritenuto sussistere il reato contestato “<I>perché è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” </I>ed ha concluso che<I> </I>“<I>era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata” </I>[CORTE DI CASSAZIONE - Sezione III Penale - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) - Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.) Tindari Baglione – Ric. F. G. – sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, inadeguata valutazione dei rischi, insufficiente formazione dei lavoratori, corrispondenza ai fini sanzionatori].</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>Una valutazione dei rischi non accurata, incompleta, insufficiente o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono, penalmente, ad una mancata valutazione e formazione[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>Autocertificazione possesso dei requisiti di idoneità tecnica</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/07/334904.shtml</link>
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	<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
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    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category><category>Autocertificazione possesso requisiti  idoneità tecnica</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p><B><br />
Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale: il modello</p>
<p></B><br />
L&#8217;articolo 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 &#8220;Unico Testo Normativo&#8221;, costituito da 8 commi, prevede al comma 1 che in caso di affidamento di lavori ad un&#8217;impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all&#8217;interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l&#8217;idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l&#8217;acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell&#8217;autocertificazione dell&#8217;impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell&#8217;articolo 47 del Dpr 445/2000. </p>
<p>Qui di seguito proponiamo il modello di autocertificazione che deve produrre ogni impresa o lavoratore autonomo, a richiesta del committente (a pena di sanzione penale) che gli deve fornire il modello, al quale vengano affidati lavori, servizi, o forniture che non ricadano nel campo di applicazione del titolo IV del decreto legislativo n. 81/2998, ovvero che non avvengano n cantieri mobili o temporanei dell&#8217;edilizia. </p>
<p><B><br />
Dichiarazione sostitutiva di certificazione</p>
<p></B><br />
Io sottoscritt&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. nat&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; a&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. residente a&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; pov. (&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;) in via &#8230;&#8230;. n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. in qualità di legale rappresentante della Ditta/società&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonchè dell&#8217;art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali </p>
<p>DICHIARO</p>
<p>sotto la mia personale responsabilità:di possedere tutti requisiti di idoneita&#8217; tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;</p>
<p>(eventualmente) di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione  [eventualmente: di essere altresì in possesso dei requisiti di cui all&#8217;allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008].</p>
<p>In fede &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. data &#8230;&#8230;.</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale: il modello

L&amp;#8217;articolo 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 &amp;#8220;Unico Testo Normativo&amp;#8221;,[...]</description>
	
	</item>
    
	<item>
	<title>IL LIBRO: Unico Testo Normativo su salute e sicurezza</title>
	<link>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/06/333519.shtml</link>
	<guid isPermaLink="true">http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/06/333519.shtml</guid>
	<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	<dc:creator>Rolando Dubini</dc:creator>
    <comments>http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2008/06/333519.shtml#comments</comments>
    <category>salute_e_sicurezza_sul_lavoro</category><category>Rolando Dubini Testo unico libro 9 aprile 2008 91</category>
    <content:encoded><![CDATA[<p>Unico Testo Normativo su salute e sicurezza<br />
nei luoghi di lavoro. Decreto Legislativo 81/08</p>
<p>A cura dell&#8217;avvocato Rolando Dubini</p>
<p>Contiene:<br />
- analisi sugli aspetti salienti del D.Lgs. 81/08<br />
- testo integrale del D.Lgs. 81/08<br />
- n. 51 allegati</p>
<p>Formato A4, 258 pagine, 16.00 euro (IVA esclusa)<br />
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<p>Estratto dal libro</p>
<p>Rolando Dubini</p>
<p><B>avvocato in Milano, direttore della rivista Prevenzione &#038; Sicurezza</B></p>
<p><B>1. Premessa</B></p>
<p>Dopo trent&#8217;anni di attesa, finalmente una legge fondamentale, e preziosa, per promuovere più sicurezza sul lavoro, e che solo ora è giunto ad un epilogo soddisfacente. Di questo va dato atto in primo luogo alle vittime sacrificali del troppo lavoro insicuro presente in Italia, che non possiamo non ricordare qui, i 1346 morti sul lavoro e i circa 27.000 mutilati (dati ufficiali e consolidati Inail 2006) che ogni anno subiscono il costo umano inaccettabile della mancata sicurezza, i duecento morti all&#8217;anno per malattie professionali, nonchè i morti della ThyssenKrupp Antonio Schiavone, 36 anni, Roberto Scola, 23 anni, Angelo Laurino, 43 anni, Bruno Santino, 26 anni, Rocco Marzo, 54 anni, Rosario Rodin, 26 anni, Giuseppe Demasi, 26 anni, e i morti di Molfetta, dentro l&#8217;autocisterna di proprietà Fs Logistica, società del gruppo Ferrovie dello Stato Guglielmo Mangano, 43 anni. Luigi Farinola, 36 anni. Biagio Sciancalepore, 22 anni. Michele Tasca, 20 anni. Vincenzo Altomare, 63 anni.</p>
<p>La pubblicazione sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pone fine ad una vicenda nella quale per trent&#8217;anni si è attesto invano il riordino e la riforma della complessa e stratificata normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.</p>
<p>Infatti la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante &#8220;Istituzione del servizio sanitario nazionale&#8221; (G. U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.) all&#8217;articolo 24 prevedeva l&#8217;emanazione entro un anno di un testo unico di sicurezza del lavoro:</p>
<p><I>24. (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni). - Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l&#8217;integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge.</I></p>
<p>Ora finalmente abbiamo questo “testo unico”, anzi questo “Unico testo normativo” come recita l&#8217;articolo 1 del d.lgs. n. 81/2008, poichè per motivi formali e procedurali si è dovuti addivenire alla rinuncia al titolo di testo unico, pur avendo la nuova disposizione per intero il contenuto e la sostanza di un testo unico, visto che incorpora al proprio interno, riordinandoli e innovandoli secondo una logica unitaria e migliorativa tutti gli obblighi previsti dai seguenti provvedimenti, oggi tutti abrogati dall&#8217;art. 304 del decreto che riproduciamo qui di seguito:</p>
<p>&#8220;<I>1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 3, comma 3, e dall&#8217;articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:</I></p>
<p><I>a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l&#8217;articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;</I></p>
<p><I>b) l&#8217;articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</I></p>
<p><I>c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;</I></p>
<p><I>d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.</I></p>
<p>Il D.Lgs. n. 81/2008 è entrato in vigore il 15 maggio 2008 per quasi tutti gli obblighi (15 giorni dopo la pubblicazione), mentre il 29 luglio 2008 entreranno in vigore le novità in tema di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale).</p>
<p>Inoltre le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV sui campi elettromagnetici entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell&#8217;articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, ovvero 30 aprile 2012; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.</p>
 
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    ]]></content:encoded>
	<description>Unico Testo Normativo su salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Decreto Legislativo 81/08
A cura dell&amp;#8217;avvocato Rolando Dubini
Contiene:
- analisi sugli aspetti salienti del D.Lgs. 81/08
-[...]</description>
	
	</item>
    

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